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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 729 c.p.c. – Pubblicazione della sentenza

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

. La sentenza che dichiara l’assenza o la morte presunta deve essere inserita per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e in due giornali indicati nella sentenza stessa. Il tribunale può anche disporre altri mezzi di pubblicità.

Le inserzioni possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato e valgono come notificazione. Copia della sentenza (1) e dei giornali nei quali e stato pubblicato l’estratto deve essere depositata nella cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza, per l’annotazione sull’originale.

Recte: Gazzetta Ufficiale.

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In sintesi

  • La sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta deve essere pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e in due giornali indicati nella sentenza.
  • Le inserzioni possono essere eseguite da qualsiasi interessato e valgono come notificazione.
  • Copia della sentenza e dei giornali deve essere depositata in cancelleria per l'annotazione sull'originale.
  • Il tribunale può disporre ulteriori mezzi di pubblicità.

La sentenza dichiarativa di assenza o morte presunta deve essere pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale e in due giornali, con deposito in cancelleria per l'annotazione sull'originale.

Ratio

L'articolo 729 c.p.c. chiude il procedimento di dichiarazione d'assenza e di morte presunta con la disciplina della pubblicità della sentenza. La norma risponde a un'esigenza di opponibilità erga omnes: la sentenza che dichiara l'assenza o la morte presunta produce effetti non solo tra le parti del giudizio, ma nei confronti di tutti — creditori, terzi contraenti, autorità di stato civile, pubblici registri. La pubblicazione su Gazzetta Ufficiale e giornali è lo strumento tradizionale per realizzare questa efficacia estesa, sostituendo la notificazione individuale (impraticabile per un numero potenzialmente illimitato di destinatari).

Il meccanismo del deposito in cancelleria per l'annotazione sull'originale garantisce la tracciabilità documentale degli adempimenti pubblicitari, creando un registro procedurale delle inserzioni effettuate.

Analisi

La norma si articola in tre prescrizioni: (1) la pubblicazione obbligatoria per estratto della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale e in due giornali indicati nella sentenza stessa (con possibilità di ulteriori mezzi di pubblicità rimessa alla discrezionalità del tribunale); (2) la legittimazione aperta alle inserzioni — qualsiasi interessato può curarle, non solo le parti del giudizio; (3) l'equiparazione delle inserzioni alla notificazione, con effetto legale di portare la sentenza a conoscenza di tutti i soggetti potenzialmente interessati; (4) l'obbligo di deposito della copia della sentenza e dei giornali in cancelleria per l'annotazione sull'originale, che crea una documentazione formale dell'avvenuta pubblicazione. Il riferimento alla 'Gazzetta Ufficiale' nella norma originaria è stato corretto nell'errata corrige riportata nel testo stesso.

Quando si applica

La norma si applica non appena il tribunale pronuncia la sentenza di dichiarazione d'assenza (art. 724 c.p.c.) o di morte presunta (art. 728 c.p.c.). Gli adempimenti di pubblicità sono obbligatori e condizionano l'opponibilità della sentenza ai terzi. In pratica, è prassi che sia il cancelliere a curare la trasmissione alla Gazzetta Ufficiale, mentre le inserzioni sui giornali sono di norma curate dal ricorrente o da altri interessati.

Connessioni

La norma si raccorda con gli artt. 724 e 728 c.p.c. per le sentenze che ordina di pubblicare, con l'art. 729-bis c.p.c. (annotazioni sui registri di stato civile), e con le disposizioni del codice civile sugli effetti dell'assenza (artt. 50-58 c.c.) e della morte presunta (artt. 58-73 c.c.). Sul piano procedurale, rileva la legge sull'ordinamento dello stato civile per le annotazioni sui registri.

Domande frequenti

Chi deve pubblicare la sentenza di morte presunta sulla Gazzetta Ufficiale?

La norma prevede che le inserzioni 'possono essere eseguite a cura di qualsiasi interessato': non solo le parti del giudizio, ma chiunque abbia interesse alla pubblicità della sentenza, compresi creditori, coniuge, soci. In pratica l'onere ricade di solito sul ricorrente.

Le pubblicazioni della sentenza hanno lo stesso valore di una notifica formale?

Sì, l'art. 729 c.p.c. prevede espressamente che le inserzioni 'valgono come notificazione'. Questo significa che la sentenza è opponibile a tutti i terzi dal momento delle pubblicazioni, senza necessità di notifiche individuali.

Cosa si intende per 'estratto' della sentenza?

L'estratto è una versione sintetica della sentenza che contiene gli elementi essenziali: le generalità dello scomparso, il dispositivo (dichiarazione d'assenza o di morte presunta), la data di pronuncia e il tribunale. Non è necessario pubblicare l'intera motivazione.

Perché bisogna depositare la copia in cancelleria?

Il deposito serve per l'annotazione sull'originale della sentenza: il cancelliere annota sugli originali del fascicolo gli estremi delle pubblicazioni avvenute, creando una prova documentale degli adempimenti pubblicitari e rendendo verificabile l'opponibilità della sentenza.

La sentenza di assenza o morte presunta viene anche comunicata all'anagrafe?

Sì, attraverso i meccanismi di annotazione sullo stato civile previsti dalla normativa specifica. La pubblicazione ex art. 729 c.p.c. è il primo passaggio; seguono le annotazioni sui registri anagrafici e di stato civile, gestite d'ufficio dalla cancelleria del tribunale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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Redazione Legge in Chiaro
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