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Art. 693 c.p.c. – Istanza
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’istanza si propone con ricorso al giudice che sarebbe competente per la causa di merito.
In caso d’eccezionale urgenza, l’istanza può anche proporsi al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta.
Il ricorso deve contenere l’indicazione dei motivi dell’urgenza e dei fatti sui quali debbono essere interrogati i testimoni, e l’esposizione sommaria delle domande o eccezioni alle quali la prova e preordinata.
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In sintesi
L'istanza di assunzione preventiva va presentata con ricorso al giudice competente per il merito, con indicazione dei motivi di urgenza e dei fatti da provare.
Ratio
L'articolo 693 c.p.c. disciplina il contenuto e la proposizione dell'istanza di istruzione preventiva, coordinandosi con l'art. 692 che ne definisce i presupposti. La norma persegue un duplice obiettivo: garantire che il giudice disponga di elementi sufficienti per valutare la fondatezza dell'urgenza, e assicurare che le parti potenzialmente avversarie possano conoscere l'oggetto dell'assunzione preventiva.
La previsione di un regime eccezionale per l'urgenza assoluta riflette la necessità di bilanciare il contraddittorio con la salvaguardia della prova nei casi in cui anche il tempo necessario per il procedimento ordinario potrebbe renderla inutilizzabile.
Analisi
Il primo comma stabilisce la competenza ordinaria: il ricorso va proposto al giudice della causa di merito, garantendo così la coerenza tra istruzione preventiva e futuro giudizio. Il secondo comma introduce una deroga per l'«eccezionale urgenza»: in tali casi l'istanza può essere proposta al pretore del luogo in cui la prova deve essere assunta, indipendentemente dalla competenza per il merito. Questa deroga risponde all'esigenza di celerità nei casi in cui il contatto con il giudice del merito richiederebbe tempi incompatibili con la salvaguardia della prova.
Il terzo comma elenca il contenuto necessario del ricorso: (a) indicazione dei motivi dell'urgenza, che devono essere specifici e non generici; (b) indicazione dei fatti su cui i testimoni devono essere interrogati, per delimitare l'oggetto dell'assunzione; (c) esposizione sommaria delle domande o eccezioni a cui la prova è preordinata, così da consentire al giudice di valutare la rilevanza e le controparti di prepararsi al controesame.
Quando si applica
La disciplina dell'art. 693 c.p.c. si applica ogni qual volta si intenda proporre istanza di assunzione testimoniale preventiva ex art. 692 c.p.c. Per la deroga della competenza al pretore del luogo è necessario che l'urgenza sia «eccezionale», cioè tale da non consentire neanche i tempi tecnici per adire il giudice del merito: situazione più grave del semplice rischio di perdere il testimone.
Le indicazioni sul contenuto del ricorso hanno carattere sostanziale: la loro omissione o genericità può determinare l'inammissibilità dell'istanza o il suo rigetto nel merito.
Connessioni
L'art. 693 c.p.c. è strettamente collegato all'art. 692 (presupposti dell'assunzione preventiva), all'art. 694 (provvedimento del presidente che fissa l'udienza), all'art. 695 (ammissione del mezzo di prova) e all'art. 697 (procedimento di eccezionale urgenza). La competenza per il merito si determina secondo le regole ordinarie degli artt. 7 e ss. c.p.c.
Domande frequenti
Dove si presenta il ricorso per l'assunzione preventiva di testimoni?
Di regola, al giudice che sarebbe competente per la causa di merito. Solo in caso di eccezionale urgenza si può ricorrere al pretore del luogo dove la prova deve essere assunta.
Cosa deve contenere obbligatoriamente il ricorso ex art. 693 c.p.c.?
Deve indicare i motivi dell'urgenza, i fatti su cui i testimoni devono essere interrogati, e un'esposizione sommaria delle domande o eccezioni a cui la prova è preordinata.
Se dimentico di indicare i motivi di urgenza nel ricorso, cosa succede?
Il ricorso può essere dichiarato inammissibile o rigettato nel merito, poiché l'indicazione dei motivi di urgenza è un requisito essenziale del contenuto del ricorso.
In quanto tempo il giudice decide sul ricorso?
La legge non fissa un termine, ma stante la natura urgente del procedimento il giudice provvede celermente, di norma con decreto fissando l'udienza di comparizione delle parti.
Posso fare il ricorso anche se la causa di merito non è ancora stata avviata?
Sì, l'istruzione preventiva è concepita proprio per situazioni ante causam, ma occorre descrivere la controversia che si intende proporre e i fatti rilevanti per essa.
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