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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 689 c.p.c. – [Abrogato]

Articolo abrogato.

In sintesi

  • Articolo abrogato: non è più in vigore nell'ordinamento italiano.
  • Non produce effetti giuridici né obblighi processuali.
  • Le materie eventualmente disciplinate sono regolate da altre norme vigenti.

L'articolo 689 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento vigente.

Ratio

L'articolo 689 c.p.c. è stato abrogato nel corso delle riforme che hanno interessato la disciplina del procedimento cautelare e, in particolare, la denuncia di nuova opera e di danno temuto. L'abrogazione riflette la riorganizzazione sistematica operata dal legislatore, che ha unificato la disciplina dei procedimenti cautelari nel rito uniforme introdotto dalla L. 353/1990.

Analisi

Non essendo più in vigore, l'articolo non contiene disposizioni applicabili. La materia un tempo regolata da questa norma è stata assorbita dalle disposizioni generali del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e ss. c.p.c.) o da altre norme specifiche del codice di rito.

Quando si applica

L'articolo non trova applicazione in nessuna fattispecie concreta, essendo stato abrogato. Gli operatori del diritto devono fare riferimento alle disposizioni vigenti del procedimento cautelare uniforme per le fattispecie un tempo regolate da questa norma.

Connessioni

Per le materie rientranti nell'ambito della denuncia di nuova opera e di danno temuto, occorre fare riferimento agli artt. 669-bis e ss. c.p.c. (procedimento cautelare uniforme), all'art. 688 c.p.c. (forma dell'istanza) e agli artt. 691 c.p.c. (contravvenzione al divieto del giudice), nonché agli artt. 1171-1172 c.c. (disciplina sostanziale).

Domande frequenti

L'articolo 689 c.p.c. è ancora applicabile?

No, l'articolo 689 c.p.c. è stato abrogato e non è applicabile ad alcuna fattispecie processuale nell'ordinamento vigente.

Cosa ha sostituito l'art. 689 c.p.c.?

La materia già regolata dall'art. 689 c.p.c. è ora disciplinata dalle norme del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e ss. c.p.c.) introdotte dalla L. 353/1990.

Quando è stato abrogato l'art. 689 c.p.c.?

L'abrogazione è avvenuta nell'ambito della riforma del processo civile operata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, che ha introdotto il procedimento cautelare uniforme.

Posso citare l'art. 689 c.p.c. in un ricorso cautelare?

No. Citare una norma abrogata è privo di valore giuridico. Occorre fondare la domanda sulle disposizioni vigenti del procedimento cautelare uniforme.

L'abrogazione dell'art. 689 c.p.c. ha creato un vuoto normativo?

No. Il legislatore ha provveduto a colmare il vuoto con il procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e ss. c.p.c.), che disciplina organicamente tutti i procedimenti cautelari, incluse le fattispecie un tempo regolate dall'art. 689.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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