Testo dell'articoloAbrogato
Art. 689 c.p.c.
Articolo abrogato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353. Fonte: Normattiva.
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
Per la disciplina vigente parti dall'indice: Codice di Procedura Civile.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 688 - Articolo 688 Codice di Procedura Civile: Forma dell’istanza→Cod. proc. civ. art. 690 - Articolo 690 Codice di Procedura Civile: [Abrogato]→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 687 Codice di Procedura Civile: Casi speciali di sequestro→Art. 691 c.p.c.: Contravvenzione al divieto del giudice→Art. 686 c.p.c.: Conversione del sequestro conservativo in pigno→Articolo 692 Codice di Procedura Civile: Assunzione di testimoni→Art. 685 c.p.c.: Vendita delle cose deteriorabili→Articolo 693 Codice di Procedura Civile: Istanza→Articolo 684 Codice di Procedura Civile: Revoca del sequestro
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'articolo 689 del Codice di Procedura Civile è stato abrogato e non produce più effetti nell'ordinamento vigente.
Ratio
L'articolo 689 c.p.c. è stato abrogato nel corso delle riforme che hanno interessato la disciplina del procedimento cautelare e, in particolare, la denuncia di nuova opera e di danno temuto. L'abrogazione riflette la riorganizzazione sistematica operata dal legislatore, che ha unificato la disciplina dei procedimenti cautelari nel rito uniforme introdotto dalla L. 353/1990.
Analisi
Non essendo più in vigore, l'articolo non contiene disposizioni applicabili. La materia un tempo regolata da questa norma è stata assorbita dalle disposizioni generali del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e ss. c.p.c.) o da altre norme specifiche del codice di rito.
Quando si applica
L'articolo non trova applicazione in nessuna fattispecie concreta, essendo stato abrogato. Gli operatori del diritto devono fare riferimento alle disposizioni vigenti del procedimento cautelare uniforme per le fattispecie un tempo regolate da questa norma.
Connessioni
Per le materie rientranti nell'ambito della denuncia di nuova opera e di danno temuto, occorre fare riferimento agli artt. 669-bis e ss. c.p.c. (procedimento cautelare uniforme), all'art. 688 c.p.c. (forma dell'istanza) e agli artt. 691 c.p.c. (contravvenzione al divieto del giudice), nonché agli artt. 1171-1172 c.c. (disciplina sostanziale).
Casi pratici
Caso 1: Tizio, cercando di proporre un'eccezione processuale fondata sull'art
689 c.p.c., viene informato dal giudice che la norma è stata abrogata. Deve quindi ricercare il fondamento normativo della propria tesi nelle disposizioni vigenti del procedimento cautelare uniforme, in particolare negli artt. 669-bis e ss. c.p.c.
Caso 2: Caio, studente universitario, trova un richiamo all'art
689 c.p.c. in un commentario datato. Verificando il testo aggiornato del codice, riscontra l'abrogazione della norma e comprende che la disciplina della materia è oggi contenuta nelle disposizioni generali sui procedimenti cautelari introdotte dalla riforma del 1990.
Domande frequenti
L'articolo 689 c.p.c. è ancora applicabile?
No, l'articolo 689 c.p.c. è stato abrogato e non è applicabile ad alcuna fattispecie processuale nell'ordinamento vigente.
Cosa ha sostituito l'art. 689 c.p.c.?
La materia già regolata dall'art. 689 c.p.c. è ora disciplinata dalle norme del procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e ss. c.p.c.) introdotte dalla L. 353/1990.
Quando è stato abrogato l'art. 689 c.p.c.?
L'abrogazione è avvenuta nell'ambito della riforma del processo civile operata dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, che ha introdotto il procedimento cautelare uniforme.
Posso citare l'art. 689 c.p.c. in un ricorso cautelare?
No. Citare una norma abrogata è privo di valore giuridico. Occorre fondare la domanda sulle disposizioni vigenti del procedimento cautelare uniforme.
L'abrogazione dell'art. 689 c.p.c. ha creato un vuoto normativo?
No. Il legislatore ha provveduto a colmare il vuoto con il procedimento cautelare uniforme (artt. 669-bis e ss. c.p.c.), che disciplina organicamente tutti i procedimenti cautelari, incluse le fattispecie un tempo regolate dall'art. 689.