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Art. 669-septies c.p.c. – Provvedimento negativo
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’ordinanza di incompetenza non preclude la riproposizione della domanda. L’ordinanza di rigetto non preclude la riproposizione dell’istanza per il provvedimento cautelare quando si verifichino mutamenti delle circostanze o vengano dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
Se l’ordinanza di incompetenza o di rigetto e pronunciata prima dell’inizio della causa di merito, con essa il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare.
La condanna alle spese e immediatamente esecutiva ed e opponibile ai sensi degli articoli 645 e seguenti in quanto applicabili, nel termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia dell’ordinanza se avvenuta in udienza o altrimenti dalla sua comunicazione.
Articolo aggiunto dall’art. 74, Legge 26 novembre 1990, n. 353.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
L'art. 669-septies c.p.c. regola le conseguenze del provvedimento cautelare negativo, stabilendo quando è possibile riproporre la domanda e le spese processuali.
Ratio
L'art. 669-septies c.p.c. affronta il regime del provvedimento cautelare negativo, bilanciando due esigenze contrapposte: evitare che una pronuncia di rigetto blocchi definitivamente l'accesso alla tutela cautelare (che sarebbe contrario alla sua natura strumentale e provvisoria), e allo stesso tempo impedire che la parte possa continuamente riproporre domande identiche finché non trova un giudice disponibile ad accoglierle (cd. forum shopping cautelare).
La soluzione normativa distingue nettamente tra incompetenza e rigetto nel merito: l'incompetenza è un difetto puramente formale che non preclude affatto la riproposizione; il rigetto nel merito, invece, ha una limitata efficacia preclusiva, superabile solo con fatti nuovi o mutate circostanze.
Analisi
Il primo comma prevede due regole distinte. Per l'ordinanza di incompetenza: nessuna preclusione, la domanda può essere riproposta liberamente al giudice competente. Per l'ordinanza di rigetto nel merito: la domanda può essere riproposta solo se si verificano mutamenti delle circostanze (sopravvenienze fattuali) o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto (non necessariamente sopravvenute, ma anche preesistenti e non dedotte). Questa seconda regola impedisce il mero riesame della stessa domanda davanti allo stesso o ad altro giudice, ma non crea un giudicato cautelare che impedirebbe una nuova domanda fondata su elementi diversi.
Il secondo comma disciplina le spese: se il provvedimento negativo (sia di incompetenza che di rigetto) è pronunciato ante causam, il giudice provvede definitivamente sulle spese del procedimento cautelare con la stessa ordinanza. Questa decisione non è provvisoria ma definitiva, poiché non c'è un giudizio di merito in corso che possa regolare le spese. Il terzo comma stabilisce che la condanna alle spese è immediatamente esecutiva e opponibile nei modi del decreto ingiuntivo (artt. 645 ss. c.p.c.), entro il termine perentorio di venti giorni dalla pronuncia in udienza o dalla comunicazione dell'ordinanza.
Quando si applica
L'articolo si applica ogni volta che il procedimento cautelare si conclude con un provvedimento negativo. Nella pratica: quando il giudice dichiara la propria incompetenza (ad esempio perché la causa di merito appartiene a un altro tribunale), oppure quando rigetta la domanda nel merito per difetto del fumus boni iuris o del periculum in mora.
La regola della riproponibilità condizionata del rigetto è particolarmente rilevante nelle situazioni in continua evoluzione: ad esempio, una richiesta di sospensiva rigettata perché il periculum era ritenuto insufficiente può essere riproposta quando sopravviene un nuovo fatto (la controparte compie effettivamente l'atto temuto) che concretizza il rischio in modo non più contestabile.
Connessioni
L'art. 669-septies si coordina con l'art. 669-ter e 669-quater per le regole di competenza, con l'art. 669-terdecies per il reclamo avverso il provvedimento negativo (alternativa all'opposizione prevista dal terzo comma), con l'art. 669-decies per la revoca e modifica del provvedimento positivo (simmetrico rispetto al meccanismo della riproposizione). Il rinvio agli artt. 645 ss. c.p.c. sull'opposizione a decreto ingiuntivo per le spese del procedimento cautelare ante causam è un'applicazione del principio di effettività della tutela creditoria anche nelle spese processuali.
Domande frequenti
Se il giudice rigetta la mia domanda cautelare, posso riproporla?
Sì, ma solo se si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto. Non è possibile riproporre la stessa identica domanda già rigettata.
Se il giudice si dichiara incompetente, posso riproporre la domanda al giudice competente?
Sì, senza alcuna limitazione. L'ordinanza di incompetenza non preclude in alcun modo la riproposizione della domanda al giudice competente.
Chi paga le spese del procedimento cautelare se viene rigettato?
Se il rigetto avviene prima dell'inizio della causa di merito, il giudice provvede definitivamente sulle spese con la stessa ordinanza. La condanna è immediatamente esecutiva.
Entro quanto tempo posso oppormi alla condanna alle spese del procedimento cautelare?
Entro il termine perentorio di 20 giorni dalla pronuncia dell'ordinanza (se avvenuta in udienza) o dalla sua comunicazione. L'opposizione segue le forme degli artt. 645 ss. c.p.c.
Il rigetto di una domanda cautelare crea un giudicato che impedisce la causa di merito?
No. Il provvedimento cautelare è per sua natura provvisorio e strumentale al merito. Il rigetto cautelare non preclude né la causa di merito né una nuova domanda cautelare fondata su elementi diversi.
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