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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 666 c.p.c. – Contestazione sull’ammontare dei canoni

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se e intimato lo sfratto per mancato pagamento del canone, e il convenuto nega la propria morosità contestando l’ammontare della somma pretesa, il giudice può disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa e concedere all’uopo al convenuto un termine non superiore a venti giorni.

Se il conduttore non ottempera all’ordine di pagamento, il giudice convalida l’intimazione di sfratto e, nel caso previsto nell’articolo 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni.

In sintesi

  • In caso di sfratto per morosità con contestazione dell'importo, il giudice può ordinare il pagamento della somma non controversa.
  • Al conduttore viene concesso un termine non superiore a venti giorni per effettuare il pagamento.
  • Se il conduttore non ottempera all'ordine di pagamento, il giudice convalida lo sfratto.
  • Contestualmente alla convalida, il giudice pronuncia decreto ingiuntivo per i canoni ex art. 658.

Se il conduttore nega la morosità contestando l'importo del canone, il giudice può ordinare il pagamento della somma non controversa e fissare un termine.

Ratio

L'art. 666 c.p.c. introduce un meccanismo di composizione parziale della controversia in corso di causa: quando il conduttore non nega in toto di dover pagare ma contesta solo l'ammontare della somma richiesta, il giudice può isolare la parte non controversa e ordinarne il pagamento immediato, fissando un termine breve. La norma risponde al principio di economia processuale e al favor del legislatore per soluzioni che evitino la prosecuzione integrale del giudizio quando parte del debito è pacifica.

Analisi

Il primo comma presuppone tre elementi: (a) intimazione per morosità, (b) comparizione del conduttore, (c) contestazione non sulla debenza ma sull'«ammontare della somma pretesa». Il giudice «può», con valutazione discrezionale, disporre con ordinanza il pagamento della somma non controversa, concedendo un termine «non superiore a venti giorni». La brevità del termine riflette l'urgenza del procedimento speciale. Il secondo comma disciplina la conseguenza dell'inadempimento: se il conduttore non paga entro il termine, il giudice convalida l'intimazione e, nel caso di specie dell'art. 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni, riprendendo la procedura ordinaria del rito speciale.

Quando si applica

La norma si applica solo nell'ipotesi di sfratto per mancato pagamento del canone (art. 658) quando il conduttore, comparendo, non nega la morosità in sé ma contesta il quantum: ad esempio, sostiene di dover pagare un canone inferiore a quello preteso dal locatore, o afferma che alcune voci incluse nel conteggio non sono dovute. Non si applica quando il conduttore nega recisamente qualsiasi debito (caso in cui si applica l'art. 665) o quando la contestazione è su elementi diversi dall'ammontare.

Connessioni

L'art. 666 è strettamente connesso all'art. 658 (sfratto per morosità), all'art. 663 (convalida), all'art. 664 (decreto ingiuntivo per canoni) e all'art. 665 (ordinanza di rilascio con riserva). Il meccanismo del pagamento della somma non controversa richiama istituti analoghi nel processo del lavoro (art. 423 c.p.c., ordinanza di pagamento di somme non contestate) e nel rito sommario di cognizione.

Domande frequenti

Posso contestare solo una parte dell'importo richiesto nel procedimento di sfratto?

Sì. L'art. 666 c.p.c. prevede proprio questa ipotesi: se contesti solo l'ammontare e non la debenza in sé, il giudice può ordinare il pagamento della somma non controversa e darti un termine massimo di venti giorni.

Cosa succede se pago la somma ordinata entro i venti giorni?

Il giudizio prosegue nel merito solo sulla parte controversa dell'importo. Lo sfratto non viene convalidato automaticamente: dipende da come evolve il giudizio sulla somma contestata.

E se non pago entro i venti giorni?

Il giudice convalida l'intimazione di sfratto e, nel caso di sfratto per morosità ex art. 658, pronuncia decreto ingiuntivo per il pagamento dell'intero ammontare dei canoni.

Il giudice è obbligato a usare questo strumento se contesto l'importo?

No, il giudice ha una valutazione discrezionale (la norma dice 'può disporre'). Potrebbe anche non applicare il meccanismo dell'art. 666 e procedere diversamente, ad esempio concedendo l'ordinanza di rilascio ex art. 665.

Questo meccanismo vale anche se nego completamente di essere in mora?

No. Se neghi qualsiasi debito, si applica l'art. 665 (ordinanza di rilascio con riserva delle eccezioni). L'art. 666 presuppone che tu ammetta almeno in parte il debito, contestando solo l'ammontare.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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