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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 664 c.p.c. – Pagamento dei canoni

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Nel caso previsto nell’articolo 658, il giudice adito pronuncia separato decreto d’ingiunzione per l’ammontare dei canoni scaduti e da scadere fino all’esecuzione dello sfratto, e per le spese relative all’intimazione.

Il decreto e esteso in calce ad una copia dell’atto di intimazione presentata dall’istante, da conservarsi in cancelleria.

Il decreto e immediatamente esecutivo, ma contro di esso può essere proposta opposizione a norma del capo precedente. L’opposizione non toglie efficacia all’avvenuta risoluzione del contratto.

In sintesi

  • In caso di sfratto per morosità, il giudice emette d'ufficio un decreto ingiuntivo per i canoni arretrati e futuri fino al rilascio.
  • Il decreto viene esteso in calce a una copia dell'atto di intimazione conservata in cancelleria.
  • Il decreto è immediatamente esecutivo ma può essere opposto con le forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
  • L'opposizione al decreto non incide sulla già avvenuta risoluzione del contratto di locazione.

Nel caso di sfratto per morosità, il giudice pronuncia separato decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni scaduti e a scadere.

Ratio

L'art. 664 c.p.c. risponde all'esigenza pratica del locatore che, avendo ottenuto lo sfratto per morosità, vuole anche recuperare i canoni arretrati e quelli che matureranno fino all'effettivo rilascio dell'immobile. Senza questa disposizione, il locatore dovrebbe instaurare un separato giudizio di cognizione per ottenere un titolo esecutivo per le somme dovute. Il legislatore ha quindi previsto che il giudice dell'intimazione pronunci un decreto ingiuntivo «separato», autonomo rispetto alla procedura di convalida, che si innesta nella stessa sede processuale senza necessità di un autonomo ricorso.

Analisi

La norma si articola in tre commi. Il primo comma stabilisce che il giudice adito «pronuncia» il decreto ingiuntivo, usando un termine che evoca un potere officioso: in realtà il decreto viene emesso su istanza del locatore (che la incorpora nell'atto di intimazione o la formula in udienza). Il decreto copre sia i canoni già scaduti sia quelli da scadere fino all'esecuzione dello sfratto, nonché le spese relative all'intimazione. Il secondo comma disciplina la modalità formale: il decreto è esteso «in calce a una copia dell'atto di intimazione» presentata dall'istante, che viene conservata in cancelleria. Questa tecnica consente di legare funzionalmente il decreto ingiuntivo alla procedura di sfratto. Il terzo comma attribuisce al decreto immediata esecutività, a differenza del normale decreto ingiuntivo che richiede il decorso del termine di opposizione per diventare esecutivo, e precisa che l'eventuale opposizione non priva il decreto della sua forza esecutiva. Cruciale è la precisazione finale: l'opposizione al decreto non incide sull'avvenuta risoluzione del contratto, già prodottasi con la convalida dello sfratto.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente nell'ipotesi di cui all'art. 658 c.p.c., ossia lo sfratto per mancato pagamento del canone. Non si applica alla licenza per finita locazione o ad altri tipi di sfratto. Il locatore deve aver richiesto il pagamento dei canoni nell'ambito della stessa procedura; se non formula tale richiesta, l'art. 669 c.p.c. lascia impregiudicata la questione dei canoni per un successivo giudizio separato.

Connessioni

L'art. 664 va letto insieme all'art. 658 c.p.c. (presupposto dello sfratto per morosità), agli artt. 633-645 c.p.c. (procedimento di ingiunzione, applicabili in quanto compatibili per l'opposizione), e all'art. 669 c.p.c. (separazione del giudizio sui canoni quando il locatore non li chiede nella stessa sede). La L. 392/1978 e la L. 431/1998 disciplinano sul piano sostanziale la mora nel pagamento del canone.

Domande frequenti

Posso chiedere il pagamento dei canoni arretrati nello stesso procedimento di sfratto?

Sì, nell'ipotesi di sfratto per morosità il giudice può emettere un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per i canoni scaduti e quelli a scadere fino al rilascio, contestualmente alla convalida.

Il decreto ingiuntivo emesso ex art. 664 è subito esecutivo?

Sì, a differenza del normale decreto ingiuntivo, quello emesso nell'ambito della procedura di sfratto per morosità è immediatamente esecutivo senza dover attendere il decorso dei termini di opposizione.

Se mi oppongo al decreto ingiuntivo, lo sfratto viene sospeso?

No. L'opposizione al decreto non incide né sulla sua esecutività né sull'avvenuta risoluzione del contratto di locazione già prodottasi con la convalida dello sfratto.

Come faccio a sapere quanto devo pagare se vengono inclusi anche i canoni futuri?

Il decreto copre i canoni fino alla data di effettivo rilascio dell'immobile. L'importo dei canoni futuri è determinato in base al canone contrattuale e al tempo che intercorre tra la pronuncia del decreto e il rilascio effettivo.

Cosa succede se non ho chiesto il pagamento dei canoni durante il procedimento di sfratto?

Ai sensi dell'art. 669 c.p.c., la pronuncia sullo sfratto risolve la locazione ma lascia impregiudicata ogni questione sui canoni, che potrà essere fatta valere in un separato giudizio ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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