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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 648 c.p.c. – Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Il giudice istruttore, se l’opposizione non e fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile, l’esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia stata concessa a norma dell’art. 642.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l’ha chiesta offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni (1).

(1) La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 1984, n. 137, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma nella parte in cui dispone che nel giudizio di opposizione il giudice istruttore, se la parte che ha chiesto l’esecuzione provvisoria del decreto d’ingiunzione offre cauzione per l’ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni, debba e non già possa concederla sol dopo aver delibato gli elementi probatori di cui all’art. 648, primo comma, e la corrispondenza della offerta cauzione all’entità degli oggetti indicati nel secondo comma dello stesso art. 48.

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In sintesi

  • Il giudice istruttore può concedere l'esecuzione provvisoria del decreto non ancora esecutivo, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.
  • Il provvedimento è reso con ordinanza non impugnabile.
  • Deve essere concessa se il creditore offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.
  • La Corte Costituzionale ha dichiarato illegittima la concessione obbligatoria della cauzione senza previa valutazione degli elementi probatori e della congruità della cauzione offerta.

In pendenza di opposizione il giudice istruttore può concedere l'esecuzione provvisoria del decreto non già esecutivo, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione.

Ratio

L'art. 648 c.p.c. disciplina un istituto di grande rilevanza pratica: la possibilità che il creditore, pur in presenza di un'opposizione del debitore, ottenga dal giudice istruttore l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo originariamente non esecutivo. La norma bilancia due interessi contrapposti: il diritto del debitore di contestare il credito senza dover immediatamente pagare, e il diritto del creditore di non subire pregiudizi da un'opposizione dilatatoria o strumentale.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 137/1984 ha temperato la previsione del secondo comma, che imponeva al giudice di concedere obbligatoriamente l'esecuzione provvisoria in caso di offerta di cauzione, senza alcuna valutazione degli elementi probatori: una soluzione eccessivamente favorevole al creditore solvibile che avrebbe potuto neutralizzare qualsiasi opposizione fondata.

Analisi

Il primo comma attribuisce al giudice istruttore, ossia al giudice che conduce l'istruzione del giudizio di opposizione, il potere discrezionale di concedere l'esecuzione provvisoria con ordinanza non impugnabile. La condizione è che l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione: se le ragioni del debitore appaiono prima facie prive di consistenza documentale immediata, il giudice può autorizzare il creditore a procedere all'esecuzione.

Il secondo comma prevedeva originariamente l'obbligo di concedere l'esecuzione provvisoria in caso di offerta di cauzione da parte del creditore. La Corte Costituzionale ha dichiarato tale obbligo parzialmente illegittimo, imponendo al giudice di valutare preliminarmente gli elementi probatori e la congruità della cauzione offerta rispetto all'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni: solo dopo questa valutazione il giudice può concedere l'esecuzione provvisoria su cauzione.

Quando si applica

La norma si applica nel giudizio di opposizione, dopo che questo è stato instaurato ex art. 645 e il giudice istruttore è stato designato. Il creditore può chiedere l'esecuzione provvisoria del decreto non esecutivo in qualsiasi momento dell'istruzione, purché non sia già stata concessa ex art. 642. Il giudice valuta le difese del debitore e decide con ordinanza non impugnabile: se le difese appaiono destituire di fondamento il decreto non potrà essere concessa, mentre se appaiono strumentali o prive di adeguato supporto probatorio la concessione è possibile.

Connessioni

La norma si collega all'art. 642 (esecuzione provvisoria originaria), all'art. 645 (opposizione), all'art. 649 (sospensione dell'esecuzione provvisoria su istanza del debitore) e all'art. 482 (termine dilatorio per l'esecuzione). La sentenza Corte Cost. n. 137/1984 è parte integrante del quadro normativo applicabile al secondo comma.

Domande frequenti

Cosa succede all'esecuzione del decreto ingiuntivo quando il debitore si oppone?

Se il decreto non era già provvisoriamente esecutivo ex art. 642, l'opposizione ne blocca l'esecuzione. Il creditore può però chiedere al giudice istruttore di concedere l'esecuzione provvisoria ex art. 648 durante il giudizio di opposizione.

Quando il giudice può concedere l'esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione?

Quando l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione: cioè quando le difese del debitore non hanno un supporto documentale immediato e convincente. Il giudice decide con ordinanza non impugnabile.

Il creditore può ottenere l'esecuzione provvisoria offrendo una cauzione?

Sì, ma non automaticamente. Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 137/1984, il giudice deve prima valutare gli elementi probatori e la congruità della cauzione offerta. Solo dopo questa valutazione può concedere l'esecuzione provvisoria su cauzione.

L'ordinanza che concede o nega l'esecuzione provvisoria ex art. 648 è impugnabile?

No. Il codice prevede espressamente che l'ordinanza sia non impugnabile. Le parti non possono né appellare né ricorrere in Cassazione contro il provvedimento, che rimane definitivo salvo ovviamente la decisione finale del giudizio di opposizione.

Se il debitore vince il giudizio di opposizione dopo che l'esecuzione provvisoria è stata concessa, cosa succede?

Il decreto ingiuntivo viene revocato e il creditore deve restituire quanto riscosso in esecuzione provvisoria. È per questo che l'eventuale cauzione prestata dal creditore serve a garantire le restituzioni, le spese e i danni subiti dal debitore.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
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