Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 639 c.p.c. – Ricorso per consegna di cose fungibili
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato del consiglio provinciale delle corporazioni.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 638 - Art. 638 c.p.c.: Forma della domanda e deposito→Cod. proc. civ. art. 640 - Articolo 640 Codice di Procedura Civile: Rigetto della domanda→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 637 Codice di Procedura Civile: Giudice competente→Articolo 641 Codice di Procedura Civile: Accoglimento della domanda→Art. 636 c.p.c.: Parcella delle spese e prestazioni→Articolo 642 Codice di Procedura Civile: Esecuzione provvisoria→Art. 635 c.p.c.: Prova scritta per i crediti dello Stato e degli→Articolo 643 Codice di Procedura Civile: Notificazione del decreto→Articolo 634 Codice di Procedura Civile: Prova scritta
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 639 c.p.c. disciplina il ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna di quantità di cose fungibili con dichiarazione del corrispettivo.
Ratio
L'art. 639 c.p.c. regola il procedimento monitorio per la consegna di cose fungibili, tipicamente merci, materie prime, valori mobiliari, che non sono denaro ma possono essere determinate per quantità e specie. La norma si spiega con la natura del decreto ingiuntivo: esso deve essere eseguibile, e l'esecuzione per consegna di cose fungibili richiede la fissazione di un equivalente pecuniario alternativo che consenta al debitore di liberarsi versando denaro, opzione sempre disponibile nell'esecuzione forzata per consegna.
Analisi
La norma richiede che il ricorrente, al momento della domanda, dichiari la somma di denaro che è disposto ad accettare in sostituzione della prestazione in natura, a definitiva liberazione del debitore. Questa dichiarazione è obbligatoria: senza di essa il ricorso è inammissibile per le domande aventi ad oggetto cose fungibili. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata sproporzionata (sia per eccesso che per difetto), può, prima di pronunciarsi, invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura che attesti il valore di mercato delle merci. Si tratta di un potere istruttorio ufficioso del giudice nella fase monitoria, finalizzato a garantire la proporzionalità del decreto.
Quando si applica
La norma si applica quando il credito ha ad oggetto non una somma di denaro ma una quantità determinata di beni fungibili: grano, petrolio, metalli, titoli finanziari di massa, ecc. In pratica è frequente nei rapporti commerciali tra grossisti, produttori e distributori. È esclusa dall'ambito di applicazione la consegna di cose infungibili (beni specifici), che segue regole diverse.
Connessioni
La norma si collega all'art. 633 c.p.c. (presupposti del monitorio, in particolare per la consegna di determinate quantità di cose fungibili), all'art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale del debitore), agli artt. 606 ss. c.p.c. (esecuzione forzata per consegna), all'art. 1277 c.c. (obbligazioni pecuniarie). Rilevante è anche il sistema delle Camere di commercio per la rilevazione dei prezzi di mercato.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, grossista di grano, ha venduto 100 tonnellate di frumento a Caio, mugnaio, che si rifiuta di ritirarle e pagare. Tizio vuole ottenere un decreto ingiuntivo per la consegna del frumento (o il pagamento). Nel ricorso dichiara che, in mancanza della consegna in natura, accetterebbe 30.000 euro come corrispettivo di liberazione. Il giudice, ritenendo il prezzo dichiarato congruo rispetto alle quotazioni di mercato, emette il decreto ingiuntivo per la consegna delle 100 tonnellate con facoltà per Caio di liberarsi pagando 30.000 euro.
Caso 2: Caso 2
Sempronio ha ceduto a Mevio 500 azioni di una società non quotata, ma Mevio non provvede al ritiro. Sempronio presenta ricorso monitorio dichiarando 50.000 euro come corrispettivo alternativo. Il giudice, dubitando della proporzionalità della somma, invita Sempronio a produrre un certificato della Camera di commercio locale che attesti il valore dei titoli. Sempronio deposita il certificato e il giudice, verificata la congruità, emette il decreto per la consegna delle azioni o, in alternativa, per il pagamento della somma certificata.
Domande frequenti
Cosa sono le 'cose fungibili' di cui parla l'art. 639 c.p.c.?
Sono beni determinati per quantità e specie, non nella loro individualità, che possono essere sostituiti con altri dello stesso tipo e qualità: frumento, petrolio, metalli, titoli di massa, ecc. Si contrappongono alle cose infungibili, come un'opera d'arte unica.
Perché devo dichiarare una somma alternativa nel ricorso per cose fungibili?
Perché il decreto ingiuntivo deve essere eseguibile anche in modo pecuniario: il debitore ha sempre il diritto di liberarsi pagando una somma equivalente invece di consegnare i beni. La dichiarazione di questa somma è obbligatoria per la validità del ricorso ex art. 639.
Il giudice può fissare un prezzo diverso da quello da me dichiarato?
Il giudice non può fissare autonomamente un prezzo diverso, ma se ritiene la somma sproporzionata può invitarti a produrre un certificato della Camera di commercio che attesti il valore di mercato. Il procedimento si conclude sulla base di questi elementi.
La Camera di commercio attesta il valore di qualsiasi tipo di merce?
Le Camere di commercio rilevano e pubblicano listini prezzi per molte tipologie di merci (prodotti agricoli, materie prime, ecc.). Non per tutte le tipologie di beni fungibili esiste un listino ufficiale: in tal caso si utilizzano altri riferimenti di mercato.
Se ottengo decreto ingiuntivo per cose fungibili e il debitore non consegna né paga?
Puoi procedere all'esecuzione forzata per consegna (artt. 606 ss. c.p.c.) oppure richiedere l'esecuzione in forma specifica o il pagamento della somma alternativa indicata nel decreto, a scelta tua come creditore procedente.