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Art. 639 c.p.c. – Ricorso per consegna di cose fungibili
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che e disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell’altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura.
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In sintesi
L'art. 639 c.p.c. disciplina il ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto la consegna di quantità di cose fungibili con dichiarazione del corrispettivo.
Ratio
L'art. 639 c.p.c. regola il procedimento monitorio per la consegna di cose fungibili — tipicamente merci, materie prime, valori mobiliari — che non sono denaro ma possono essere determinate per quantità e specie. La norma si spiega con la natura del decreto ingiuntivo: esso deve essere eseguibile, e l'esecuzione per consegna di cose fungibili richiede la fissazione di un equivalente pecuniario alternativo che consenta al debitore di liberarsi versando denaro, opzione sempre disponibile nell'esecuzione forzata per consegna.
Analisi
La norma richiede che il ricorrente, al momento della domanda, dichiari la somma di denaro che è disposto ad accettare in sostituzione della prestazione in natura, a definitiva liberazione del debitore. Questa dichiarazione è obbligatoria: senza di essa il ricorso è inammissibile per le domande aventi ad oggetto cose fungibili. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata sproporzionata (sia per eccesso che per difetto), può — prima di pronunciarsi — invitare il ricorrente a produrre un certificato della Camera di commercio, industria e agricoltura che attesti il valore di mercato delle merci. Si tratta di un potere istruttorio ufficioso del giudice nella fase monitoria, finalizzato a garantire la proporzionalità del decreto.
Quando si applica
La norma si applica quando il credito ha ad oggetto non una somma di denaro ma una quantità determinata di beni fungibili: grano, petrolio, metalli, titoli finanziari di massa, ecc. In pratica è frequente nei rapporti commerciali tra grossisti, produttori e distributori. È esclusa dall'ambito di applicazione la consegna di cose infungibili (beni specifici), che segue regole diverse.
Connessioni
La norma si collega all'art. 633 c.p.c. (presupposti del monitorio, in particolare per la consegna di determinate quantità di cose fungibili), all'art. 2740 c.c. (responsabilità patrimoniale del debitore), agli artt. 606 ss. c.p.c. (esecuzione forzata per consegna), all'art. 1277 c.c. (obbligazioni pecuniarie). Rilevante è anche il sistema delle Camere di commercio per la rilevazione dei prezzi di mercato.
Domande frequenti
Cosa sono le 'cose fungibili' di cui parla l'art. 639 c.p.c.?
Sono beni determinati per quantità e specie, non nella loro individualità, che possono essere sostituiti con altri dello stesso tipo e qualità: frumento, petrolio, metalli, titoli di massa, ecc. Si contrappongono alle cose infungibili, come un'opera d'arte unica.
Perché devo dichiarare una somma alternativa nel ricorso per cose fungibili?
Perché il decreto ingiuntivo deve essere eseguibile anche in modo pecuniario: il debitore ha sempre il diritto di liberarsi pagando una somma equivalente invece di consegnare i beni. La dichiarazione di questa somma è obbligatoria per la validità del ricorso ex art. 639.
Il giudice può fissare un prezzo diverso da quello da me dichiarato?
Il giudice non può fissare autonomamente un prezzo diverso, ma se ritiene la somma sproporzionata può invitarti a produrre un certificato della Camera di commercio che attesti il valore di mercato. Il procedimento si conclude sulla base di questi elementi.
La Camera di commercio attesta il valore di qualsiasi tipo di merce?
Le Camere di commercio rilevano e pubblicano listini prezzi per molte tipologie di merci (prodotti agricoli, materie prime, ecc.). Non per tutte le tipologie di beni fungibili esiste un listino ufficiale: in tal caso si utilizzano altri riferimenti di mercato.
Se ottengo decreto ingiuntivo per cose fungibili e il debitore non consegna né paga?
Puoi procedere all'esecuzione forzata per consegna (artt. 606 ss. c.p.c.) oppure richiedere l'esecuzione in forma specifica o il pagamento della somma alternativa indicata nel decreto, a scelta tua come creditore procedente.
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