Art. 584 c.p.c. – Offerte dopo l’incanto
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Avvenuto l’incanto, possono ancora essere fatte offerte di acquisto entro il termine perentorio di dieci
giorni, ma esse non sono efficaci se il prezzo offerto non supera di un quinto quello raggiunto nell’incanto.
Le offerte di cui al primo comma si fanno mediante deposito in cancelleria nelle forme di cui
all’articolo 571, prestando cauzione per una somma pari al doppio della cauzione versata ai sensi
dell’articolo 580.
Il giudice, verificata la regolarità delle offerte, indice la gara, della quale il cancelliere dà pubblico
avviso a norma dell’articolo 570 e comunicazione all’aggiudicatario fissando il termine perentorio
entro il quale possono essere fatte ulteriori offerte a norma del secondo comma.
Alla gara possono partecipare, oltre gli offerenti in aumento di cui ai commi precedenti e
l’aggiudicatario, anche gli offerenti al precedente incanto che, entro il termine fissato dal giudice,
abbiano integrato la cauzione nella misura di cui al secondo comma.
Se nessuno degli offerenti in aumento partecipa alla gara indetta a norma del terzo comma,
l’aggiudicazione diventa definitiva, ed il giudice pronuncia a carico degli offerenti di cui al primo
comma, salvo che ricorra un documentato e giustificato motivo, la perdita della cauzione, il cui
importo è trattenuto come rinveniente a tutti gli effetti dall’esecuzione.
In sintesi
Ratio
L'articolo 584 c.p.c. introduce un meccanismo di tutela dei creditori dopo l'incanto: consente a nuovi soggetti di formulare offerte migliorative entro un breve termine, evitando che l'immobile venga aggiudicato a un prezzo che i creditori ritengono troppo basso. La soglia minima del quinto in più rispetto al prezzo d'asta garantisce che la riapertura della gara sia giustificata da un reale interesse economico e non da propositi meramente dilatori. La perdita della cauzione per chi presenta l'offerta ma poi non partecipa alla gara sanziona i comportamenti abusivi.
Analisi
La norma si articola in cinque commi. Il primo stabilisce la finestra temporale (dieci giorni perentori) e la soglia quantitativa (aumento di almeno un quinto). Il secondo comma fissa le modalità formali: deposito in cancelleria come per le offerte senza incanto (articolo 571) e cauzione pari al doppio di quella versata per l'incanto ex articolo 580. Il terzo comma disciplina la fase successiva: il giudice verifica la regolarità delle offerte e indice la gara, con avviso pubblico a norma dell'articolo 570 e comunicazione all'aggiudicatario, fissando il termine per ulteriori offerte. Il quarto comma amplia la platea dei partecipanti alla gara: oltre ai nuovi offerenti e all'aggiudicatario, possono partecipare anche i vecchi offerenti all'incanto che integrino la cauzione. Il quinto comma regola l'ipotesi di desistenza: se nessun offerente in aumento partecipa alla gara, l'aggiudicazione diventa definitiva e il giudice pronuncia la perdita della cauzione a loro carico, salvo giustificato motivo documentato.
Quando si applica
La disposizione si applica dopo ogni incanto immobiliare nell'ambito del processo esecutivo civile. Il termine di dieci giorni decorre dalla data dell'incanto, non da quella della pubblicazione del verbale. La procedura è attivabile da chiunque, creditori compresi, che intenda formulare un'offerta migliorativa e disponga della liquidità necessaria per la cauzione rinforzata.
Connessioni
L'articolo 584 c.p.c. si coordina con l'articolo 580 (cauzione base per l'incanto), l'articolo 570 (pubblicità delle vendite), l'articolo 571 (modalità delle offerte senza incanto, richiamate per le formalità del deposito) e l'articolo 586 (decreto di trasferimento, che segue l'aggiudicazione definitiva). Va considerato anche il rapporto con l'articolo 569 c.p.c. in ordine alla scelta tra incanto e vendita senza incanto, nonché con l'articolo 591-bis per le procedure delegate al professionista.
Domande frequenti
Entro quando posso presentare un'offerta in aumento dopo l'incanto?
Entro dieci giorni dall'incanto. Il termine è perentorio: offerte depositate successivamente sono inammissibili e il giudice non può tenerne conto.
Di quanto deve superare il prezzo d'asta la mia offerta?
Di almeno un quinto. Se l'immobile è stato aggiudicato per 200.000 euro, la tua offerta deve essere di almeno 240.000 euro (200.000 + 40.000, pari a un quinto).
Quanto devo versare come cauzione per presentare un'offerta dopo l'incanto?
Una somma pari al doppio della cauzione versata dagli offerenti per partecipare all'incanto ex articolo 580. Se la cauzione dell'incanto era 20.000 euro, ne dovrai versare 40.000.
Cosa succede se presento un'offerta in aumento ma poi non partecipo alla gara?
Salvo che ricorra un giustificato e documentato motivo, il giudice pronuncia la perdita della tua cauzione. La somma viene trattenuta e confluisce nella procedura esecutiva come somma rinveniente.
L'aggiudicatario dell'incanto può partecipare alla gara successiva?
Sì. L'aggiudicatario ha diritto di partecipare alla gara indetta dal giudice dopo la presentazione delle offerte in aumento. Se nessun altro partecipa, la sua aggiudicazione diventa definitiva senza ulteriori formalità.