Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 537 c.p.c. – Modo dell’incanto

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Le cose da vendere si offrono singolarmente oppure a lotti secondo la convenienza, per il prezzo base di cui all’articolo 535.

L’aggiudicazione al maggiore offerente segue quando, dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo raggiunto, non è fatta una maggiore offerta.

Se la vendita non può compiersi nel giorno stabilito, è continuata nel primo giorno seguente non festivo.

Dell’incanto si redige processo verbale, che si deposita immediatamente nella cancelleria.

In sintesi

  • I beni pignorati possono essere venduti singolarmente o raggruppati in lotti, a seconda della convenienza.
  • Il prezzo di partenza è quello base fissato ai sensi dell'art. 535 c.p.c.
  • L'aggiudicazione si perfeziona dopo una duplice pubblica enunciazione del prezzo massimo offerto senza rilanci.
  • Se la vendita non si conclude nel giorno stabilito, continua nel primo giorno feriale successivo.
  • Dell'incanto è redatto processo verbale depositato immediatamente in cancelleria.
Indice dei contenuti

L'incanto si svolge offrendo i beni singolarmente o a lotti; l'aggiudicazione avviene dopo doppia pubblica enunciazione del prezzo massimo raggiunto.

Ratio

L'articolo 537 c.p.c. disciplina le modalità operative dell'incanto, traducendo in regole procedurali concrete il principio della massimizzazione del realizzo in favore dei creditori. La scelta tra vendita singola e per lotti consente di adattare la procedura alle caratteristiche dei beni e alla domanda del mercato, mentre la regola della doppia enunciazione garantisce trasparenza e pari opportunità a tutti i partecipanti, rendendo inequivocabile il momento in cui si perfeziona l'aggiudicazione.

Analisi

Il primo comma stabilisce le due modalità di offerta (singola o per lotti) e il meccanismo di aggiudicazione: il banditore enuncia pubblicamente il prezzo raggiunto per due volte consecutive; se nessun partecipante avanza un'offerta superiore, il bene viene aggiudicato. È il sistema tradizionale dell'«all'uno, all'uno e due, battuto». Il secondo comma introduce una regola di continuità temporale: la vendita che non si completa nella giornata riprende automaticamente il giorno feriale seguente, senza necessità di nuovi adempimenti formali. Il terzo comma impone la verbalizzazione immediata e il deposito in cancelleria, atti che assicurano la certezza giuridica dell'operazione.

Quando si applica

La norma si applica a tutte le vendite mobiliari all'incanto nel processo di espropriazione forzata mobiliare. La scelta tra vendita singola e per lotti è rimessa alla valutazione dell'incaricato della vendita, che considera la natura dei beni, la loro complementarità e le aspettative di mercato. La continuazione al giorno successivo si attiva automaticamente quando la mole dei beni da vendere non consente di esaurire le operazioni nella giornata prevista.

Connessioni

L'art. 537 si raccorda con l'art. 535 (prezzo base), l'art. 536 (ricognizione pre-incanto), l'art. 538 (nuovo incanto in caso di insuccesso) e l'art. 540 (pagamento del prezzo e conseguenze dell'inadempimento). Per la formazione del processo verbale rilevano le disposizioni generali sugli atti del processo di cui agli artt. 126 e seguenti c.p.c.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio, creditore di Mevio, ha ottenuto il pignoramento di un intero laboratorio artigianale. L'IVG incaricata valuta che i macchinari siano complementari e decide di offrirli a lotti tematici anziché singolarmente, per attrarre acquirenti interessati a un'unità produttiva funzionante. Durante l'incanto, dopo la duplice enunciazione del prezzo di 15.000 euro per il lotto principale senza ulteriori rilanci, il lotto viene aggiudicato all'offerente più alto. Il verbale dell'incanto è depositato in cancelleria in giornata.

Caso 2: Caso 2

Caio promuove l'esecuzione forzata contro Sempronio per un'ingente quantità di beni mobili. L'incanto inizia nel giorno fissato ma, data la quantità dei beni da vendere, non si conclude entro la giornata. In applicazione dell'art. 537, secondo comma, la vendita prosegue automaticamente il primo giorno feriale successivo, senza necessità di nuova fissazione o pubblicità, garantendo così la continuità della procedura e il pieno realizzo nell'interesse di Caio.

Domande frequenti

Cosa significa vendere i beni a lotti durante l'incanto?

Significa raggruppare più oggetti in un'unica offerta quando è conveniente, ad esempio perché i beni sono complementari o perché venduti separatamente avrebbero scarso interesse di mercato.

Come avviene concretamente l'aggiudicazione all'incanto?

Il banditore enuncia pubblicamente per due volte il prezzo più alto raggiunto. Se nessuno fa un'offerta maggiore dopo la seconda enunciazione, il bene viene aggiudicato a quell'offerente.

Cosa succede se la vendita non si conclude nel giorno stabilito?

La vendita continua automaticamente nel primo giorno feriale successivo, senza necessità di nuovi adempimenti formali o nuova pubblicità.

Il processo verbale dell'incanto è un documento importante?

Sì. Deve essere redatto immediatamente e depositato in cancelleria. Attesta l'andamento della vendita, le offerte e l'aggiudicazione, costituendo prova legale dell'operazione.

Chi decide se vendere i beni singolarmente o a lotti?

L'incaricato della vendita (IVG o commissionario), valutando la natura dei beni e le condizioni di mercato, adotta la soluzione più conveniente per massimizzare il realizzo nell'interesse dei creditori.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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