Art. 495 c.p.c. – Conversione del pignoramento
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569, il debitore può
chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari, oltre alle spese di esecuzione,
all’importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi
e delle spese.
Unitamente all’istanza deve essere depositata in cancelleria, a pena di inammissibilità, una somma non
inferiore ad un quinto dell’importo del credito per cui e’ stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei
creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere
data prova documentale. La somma e’ depositata dal cancelliere presso un istituto di credito indicato dal
giudice.
La somma da sostituire al bene pignorato e’ determinata con ordinanza dal giudice dell’esecuzione, sentite le
parti in udienza non oltre trenta giorni dal deposito dell’istanza di conversione.
Qualora le cose pignorate siano costituite da beni immobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre,
se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di
diciotto mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso
convenzionale pattuito, ovvero, in difetto, al tasso legale.
Qualora il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal giudice ai sensi del terzo comma,
ovvero ometta o ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate previste nel quarto
comma, le somme versate formano parte dei beni pignorati. Il Giudice dell’esecuzione, su richiesta del
creditore procedente o creditore intervenuto munito del titolo esecutivo, dispone senza indugio la vendita di
questi ultimi.
Con l’ordinanza che ammette la sostituzione il giudice dispone che le cose pignorate siano liberate dal
pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in loro vece. I beni immobili sono liberati dal
pignoramento con il versamento dell’intera somma.
L’istanza può essere avanzata, una sola volta a pena di inammissibilità.
In sintesi
Prima della vendita, il debitore può chiedere di sostituire ai beni pignorati una somma di denaro pari al credito comprensivo di interessi e spese.
Ratio
L'articolo 495 disciplina la conversione del pignoramento, una facoltà fondamentale del debitore che mira a evitare la lunga procedura di vendita dei beni, spesso indesiderata sia per il debitore (che perde immediatamente il bene) che per il creditore (che deve attendere i tempi di liquidazione). Il debitore, versando una somma determinata dal giudice, sostituisce ai beni pignorati una garanzia liquida. L'anticipazione di almeno un quinto del credito serve a verificare la buona fede e la capacità economica del debitore.
Analisi
L'articolo si compone di otto commi che disciplinano progressivamente il procedimento di conversione. Il comma 1 stabilisce il diritto fondamentale: prima della vendita o assegnazione dei beni (secondo articoli 530, 552, 569), il debitore può richiedere al giudice la conversione. Il comma 2 richiede il deposito contemporaneo di almeno un quinto dell'importo del credito, pena inammissibilità. Il comma 3 affida al giudice la determinazione dell'importo esatto con ordinanza dopo sentire le parti in udienza entro 30 giorni dal deposito. I commi 4-5 consentono per immobili la rateizzazione fino a 18 mesi con interessi scalari. Il comma 6 prevede che se il debitore non versa l'importo determinato o ritarda le rate, le somme versate confluiscono nei beni pignorati e il giudice ordina senza indugio la vendita. Il comma 7 dispone la liberazione dei beni dal pignoramento con il versamento della somma. Il comma 8 stabilisce che la richiesta di conversione può essere avanzata una sola volta, pena inammissibilità.
Quando si applica
L'articolo si applica durante la fase esecutiva intermedia, tra il pignoramento e la vendita (fase di liquidazione). Se il pignoramento è già stato perfezionato e la vendita è stata già disposta, è troppo tardi per convertire. L'articolo si applica sia all'espropriazione mobiliare che immobiliare. È frequentemente applicato per immobili, dove i tempi di liquidazione sono lunghi e la rateizzazione conviene al debitore.
Connessioni
L'articolo rimanda all'articolo 492 (pignoramento), agli articoli 530 (vendita mobili), 552 (liquidazione crediti), 569 (assegnazione immobili), agli articoli 496 (riduzione del pignoramento) e 494 (pagamento anticipato). È connesso al sistema di tutela del debitore insolvente previsto dalle leggi fallimentari, sebbene la conversione sia un istituto civilistico. Rimanda anche all'articolo 186 c.p.c. per le forme dell'ordinanza del giudice.
Domande frequenti
Fino a quando il debitore può chiedere la conversione del pignoramento?
La conversione deve essere richiesta prima che il giudice disponga la vendita o l'assegnazione dei beni pignorati. Una volta che la vendita è stata decisa dal giudice, è troppo tardi per convertire. La richiesta deve essere tempestiva durante la fase preparatoria.
Quanto denaro devo anticipare per chiedere la conversione?
Devi depositare in anticipo almeno un quinto (20%) dell'importo totale del credito. Ad esempio, se il credito è 100.000 euro, devi anticipare almeno 20.000 euro. Senza questo deposito, la richiesta di conversione è inammissibile.
Il giudice può rifiutare la mia richiesta di conversione?
Il giudice valuta la richiesta caso per caso. Se il debitore non dimostra capacità economica per il versamento o se il credito è contestato, il giudice può non concedere la conversione. Però se la richiesta è regolare e il debitore dimostra solvibilità, il giudice solitamente la accoglie.
Se chiedo la conversione per un immobile, posso pagare in rate?
Sì. Per immobili il giudice può autorizzare il pagamento a rate mensili fino a un massimo di 18 mesi. Il pagamento rateale è una facoltà del giudice, che la concede se ritiene il debitore solvibile e se ricorrono 'giustificati motivi'.
Se non pago una rata, cosa succede?
Se il debitore omette il versamento dell'importo determinato o ritarda il pagamento di una rata di oltre 15 giorni, le somme già versate confluiscono nei beni pignorati e il giudice ordina immediatamente la vendita degli stessi, senza ulteriori tolleranze.