Art. 419 c.p.c. – Intervento volontario
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Salvo che sia effettuato per l’integrazione necessaria del contraddittorio, l’intervento del terzo ai sensi dell’articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili.
Articolo così sostituito dalla L. 11 agosto 1973, n. 533.
La Corte costituzionale, con sentenza n. 193 del 29 giugno 1983, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di questo articolo nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere-dovere di fissare – con il rispetto del termine di cui all’art. 415, comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcune delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all’estero) – una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memorie, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell’interveniente, e che sia notificato a quest’ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.
In sintesi
Intervento volontario di terzi: vietato oltre il termine di costituzione del convenuto (10 giorni prima udienza); forme di artt. 414 e 416 c.p.c. in quanto applicabili.
Ratio
L'articolo 419 c.p.c. introduce una limitazione all'intervento volontario di terzi (ad esempio, un sindacato che intende intervenire a supporto del lavoratore) nel processo di lavoro. La ratio è quella di evitare allungamenti procedurali dovuti a interventi tardivi di soggetti terzi che complicano il giudizio quando ormai le parti originarie hanno già depositato le loro difese e l'udienza è fissata. Tuttavia, il legislatore riconosce un'eccezione importante: l'intervento volontario rimane possibile in qualunque momento qualora sia necessario per l'integrazione del contraddittorio, ossia per garantire la presenza di tutti i soggetti effettivamente interessati alla causa.
La Corte Costituzionale ha precisato nel 1983 che se l'intervento è ammesso, il giudice ha l'obbligo di fissare una nuova udienza con termini adeguati per permettere alle parti originarie di controbattere le doglianze del terzo interveniente, garantendo così la parità processuale.
Analisi
La regola generale è che l'intervento volontario di un terzo (ex art. 105 c.p.c., che concede ai terzi la facoltà di intervenire in una causa altrui per tutelarne l'interesse) non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto. Nel processo di lavoro, tale termine è di 10 giorni prima dell'udienza (art. 416). Quindi il terzo che vuole intervenire volontariamente deve presentare la sua istanza di intervento entro lo stesso termine: oltre quella data, l'intervento non è più ammissibile.
Quando l'intervento è ammesso, il terzo deve utilizzare le forme previste dagli artt. 414 e 416 c.p.c., in quanto applicabili: dunque deve proporre la sua domanda (o memoria di intervento) con gli elementi essenziali e indicare i mezzi di prova, come un ricorrente ordinario. Il terzo interveniente diventa parte della causa al pari del ricorrente e del convenuto originari.
L'eccezione importante è quella dell'intervento volontario per 'integrazione necessaria del contraddittorio': questa locuzione indica il caso in cui la causa non può essere decisa equamente senza la presenza di un terzo (es. una causa fra datore e lavoratore dove è interessato anche il garante sindacale). In questa ipotesi, l'intervento è ammissibile in qualunque momento, anche in appello, purché sia veramente indispensabile.
Quando si applica
L'articolo 419 si applica sempre che un terzo voglia intervenire in una controversia di lavoro già promossa fra ricorrente e convenuto. È rilevante al momento in cui il terzo ne matura l'intenzione: se prima del decimo giorno prima dell'udienza, l'intervento è generalmente ammesso; se dopo, è vietato a meno che non sussista integrazione necessaria del contraddittorio. Praticamente, il terzo deve verificare con tempestività quale sia la data dell'udienza fissata e presentare la sua istanza in tempo.
Connessioni
L'articolo 419 si collega all'art. 105 c.p.c., che disciplina l'intervento volontario dei terzi nel procedimento civile ordinario. Rimanda anche agli artt. 414 e 416 c.p.c. per quanto riguarda la forma dell'intervento nel processo di lavoro. La sentenza della Corte Costituzionale n. 193 del 1983 ha precisato che il giudice ha il potere-dovere di fissare una nuova udienza con termini minimi di 10 giorni prima della quale le parti originarie possono depositare memorie di controreplica. Inoltre, intervengono le norme generali sui termini (art. 155 c.p.c.) e sulle comunicazioni (artt. 137-174 c.p.c.).
Domande frequenti
Un terzo può intervenire in una causa di lavoro fra altre parti?
Sì, secondo l'art. 105 c.p.c., un terzo può intervenire volontariamente se ha un interesse proprio alla causa. Nel processo di lavoro però, l'intervento deve essere proposto entro il decimo giorno prima dell'udienza (art. 416), altrimenti è vietato salvo che sia necessario per il contraddittorio.
Qual è il termine ultimo per presentare istanza di intervento volontario nel processo di lavoro?
Il termine ultimo è il decimo giorno prima dell'udienza, come il termine per costituzione del convenuto (art. 416). Se l'udienza è il 10 luglio, l'intervento deve essere proposto entro il 30 giugno.
Un sindacato può intervenire in una causa fra datore di lavoro e lavoratore?
Sì, un sindacato ha genericamente interesse ad intervenire in causa che riguarda lavoratori della categoria che rappresenta. Deve però proporre istanza tempestivamente (entro il decimo giorno prima dell'udienza) e indicare specifiche ragioni di interesse.
Se il terzo interviene tardivamente, il giudice può ammettere l'intervento comunque?
Solo se l'intervento è necessario per l'integrazione del contraddittorio, ossia se la causa non può essere decisa equamente senza la presenza quel terzo. In tal caso, il giudice fissa una nuova udienza con termini adeguati per il contraddittorio.
Se il giudice ammette l'intervento tardivo, cosa accade all'udienza originaria?
Il giudice ha il potere-dovere di fissare una nuova udienza (secondo la Corte Costituzionale). La nuova udienza deve tenersi non meno di 10 giorni dopo la comunicazione alle parti originarie, per permettere loro di controbattere le doglianze del terzo interveniente.