Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 58 T.U.B. – Cessione di rapporti giuridici

In vigore dal 01/01/1994

1. La Banca d’Italia emana disposizioni in materia di cessione a banche di aziende, di rami d’azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco.

2. Qualora la cessione riguardi una banca di credito cooperativo, la Banca d’Italia, ove necessario, determina l’ammontare dei fondi propri facenti capo alla succursale ceduta che deve accompagnare la cessione.

In sintesi

  • L'art. 58 disciplina la cessione a banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco: norma cardine delle operazioni di ristrutturazione bancaria e delle cartolarizzazioni (L. 130/1999) che attribuisce alla Banca d'Italia il potere regolamentare di emanare disposizioni attuative
  • La ratio della norma è duplice: semplificare il trasferimento in blocco di portafogli rilevanti (es. NPL, UTP, crediti performing) derogando alle formalità della cessione di credito (art. 1264 c.c.) e della cessione di azienda (artt. 2558-2560 c.c.), e contemporaneamente garantire la tutela dei terzi mediante pubblicità qualificata (Gazzetta Ufficiale e Registro delle Imprese)
  • L'efficacia della cessione si produce verso i debitori ceduti con la sola pubblicazione, senza necessità di notifica individuale ex art. 1264 c.c.; permangono in capo al cessionario, di pieno diritto e senza formalità ulteriori, le garanzie reali e personali, i privilegi e gli accessori del credito
  • La disciplina è richiamata espressamente dall'art. 4 L. 130/1999 sulle cartolarizzazioni, costituendo l'infrastruttura giuridica del mercato italiano dei NPL/UTP, delle operazioni di asset deal nelle aggregazioni bancarie e dei trasferimenti d'azienda in sede di risoluzione (D.Lgs. 180/2015, BRRD)
  • Il regolamento attuativo è contenuto nelle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia (Circ. 285/2013, Parte Terza, Cap. 8) e, per le BCC, l'art. 58 comma 2 attribuisce a BdI il potere di determinare i fondi propri che devono accompagnare la cessione di una succursale
  • La norma intercetta profili centrali del diritto della concorrenza (AGCM/BCE per concentrazioni bancarie), del diritto fallimentare (esenzioni revocatorie ex art. 67, c. 3, lett. d L.F./art. 166 CCII per cessioni a banche autorizzate) e del diritto tributario (regime di neutralità fiscale ex art. 176 TUIR per conferimenti d'azienda intra-gruppo)
Indice dei contenuti

Inquadramento sistematico: una norma cardine del diritto bancario

L'art. 58 T.U.B. disciplina la cessione di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco a banche e occupa una posizione centrale nell'architettura del diritto bancario italiano. Pur nella sua apparente brevita', e' la chiave di volta di un sistema di operazioni straordinarie che spazia dalle aggregazioni bancarie ai trasferimenti di sportelli, dalle cessioni di portafogli (performing e non performing) alle cartolarizzazioni ex L. 130/1999, fino alle risoluzioni BRRD (Dir. 2014/59/UE) e D.Lgs. 180/2015. In vigore dal 01/01/1994, ha una storia attuativa ricca di interventi BdI confluiti nella Circ. 285/2013 (Parte Terza, Cap. 8).

La centralita' deriva da una scelta di ingegneria legislativa: un regime speciale di circolazione che deroga ai principi comuni della cessione del credito (art. 1264 c.c., notifica individuale) e della cessione d'azienda (artt. 2558-2560 c.c., responsabilità solidale piena), conservando meccanismi di pubblicita' qualificata idonei a tutelare i terzi. Il bilanciamento si fonda sulla natura dell'operativita' bancaria, che interessa masse di rapporti (migliaia o centinaia di migliaia di posizioni) per cui le formalita' del diritto comune sarebbero sproporzionate e incompatibili con i tempi del mercato finanziario.

Il potere regolamentare della Banca d'Italia (comma 1)

Il comma 1 dell'art. 58 attribuisce alla Banca d'Italia il potere regolamentare di emanare disposizioni in materia di cessione a banche di aziende, rami d'azienda, beni e rapporti giuridici individuabili in blocco. La formulazione e' apparentemente generica, ma ha un significato preciso: il legislatore demanda all'autorità di vigilanza la regolazione di tutti i profili tecnici, prudenziali e procedurali dell'operazione, senza dettare regole sostanziali di dettaglio. Questa scelta riflette la natura multifunzionale della cessione bancaria, che può rispondere a finalità radicalmente diverse: dalla riorganizzazione interna del gruppo, alla dismissione di rami non strategici, alla cessione di portafogli NPL ad operatori specializzati, alla risoluzione di crisi (cd. bridge bank ex art. 42 BRRD/art. 42 D.Lgs. 180/2015), alla cessione di compendi a banche di credito cooperativo nell'ambito della riforma del Gruppo Bancario Cooperativo (D.L. 18/2016).

L'attuazione regolamentare e' contenuta principalmente nella Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013, Parte Terza, Capitolo 8 ("Cessione di rapporti giuridici"), che disciplina i profili procedurali: comunicazione preventiva a BdI per le operazioni di importo rilevante, contenuto minimo del contratto di cessione, modalità di pubblicita', regime dei rapporti pendenti, profili contabili e prudenziali. La Circolare richiama anche la prassi internazionale (es. Comitato di Basilea, EBA Guidelines sulle asset transfers) e si coordina con le norme antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007) e di trasparenza (Titolo VI TUB, art. 125 TUB sulla cessione di crediti al consumo).

Il regime di pubblicita': dalla notifica individuale alla pubblicita' qualificata

Il cuore innovativo dell'art. 58 e' nei commi 2, 3 e 4 vigenti, che disciplinano l'efficacia verso i terzi attraverso un sistema di pubblicita' qualificata sostitutivo della notifica individuale ex art. 1264 c.c. La pubblicazione nel Registro delle Imprese (e, secondo prassi, in Gazzetta Ufficiale) produce, decorsi 15 giorni, l'effetto liberatorio verso i debitori ceduti, i terzi e i garanti: il debitore ceduto e' tenuto a pagare al cessionario senza notifica individuale, e il pagamento in buona fede al cedente prima della pubblicita' libera il debitore.

La dottrina (Inzitari, Galletti, Bonfatti, Tarzia) qualifica la pubblicazione ex art. 58 come pubblicita' dichiarativa rafforzata: la cessione produce effetti tra le parti già dalla stipulazione, ma la pubblicita' e' condizione di opponibilita' ai terzi e di efficacia liberatoria. La Cassazione, in numerose pronunce sulla parallela disciplina L. 130/1999, ha confermato l'efficacia traslativa generale rispetto a tutti i rapporti compresi nel blocco senza necessità di elencazione analitica, purche' i criteri di individuazione siano sufficientemente precisi (cd. identificabilita' per relationem).

Il regime delle garanzie e dei privilegi (commi 3 e 4)

Una delle innovazioni più rilevanti dell'art. 58 e' contenuta nel comma 3 e nel comma 4, che disciplinano la sorte delle garanzie reali e personali, dei privilegi, dei diritti di prelazione e degli accessori dei crediti ceduti. Il principio e' rigorosissimo: tutte le garanzie e le cause di prelazione che assistevano i crediti ceduti permangono in capo al cessionario, di pieno diritto e senza necessità di alcuna formalita' o annotazione. ciò significa che le ipoteche iscritte a favore del cedente continuano ad assistere il credito ceduto in favore del cessionario senza necessità di annotazione di cessione ex art. 2843 c.c., i pegni rimangono validi, le fideiussioni continuano ad operare, i privilegi conservano la loro originaria collocazione.

Questa semplificazione e' di portata enorme nelle operazioni di cessione di portafogli ipotecari: in assenza di tale disciplina speciale, la cessione di un portafoglio di mutui ipotecari richiederebbe l'annotazione di cessione per ogni singola ipoteca presso ogni conservatoria competente, con costi e tempi insostenibili. La giurisprudenza di Cassazione si e' confrontata con la portata del comma 3 in numerose occasioni, anche con riferimento all'analoga disciplina della L. 130/1999, riconoscendo che la cessione opera de plano rispetto a tutte le garanzie e che il cessionario subentra nella posizione processuale del cedente nei giudizi pendenti, ferma restando la possibilità di una pronuncia ricognitiva sull'avvenuta cessione (cd. successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c.).

Il comma 4 disciplina invece la posizione dei creditori del cedente: questi possono esigere l'adempimento dal cedente fino alla pubblicazione della cessione e, in via residuale, dal cessionario per i debiti compresi nel ramo ceduto. Questa norma deroga al regime della cessione d'azienda comune (art. 2560 c.c., che prevede una responsabilità solidale piena del cessionario per tutti i debiti aziendali risultanti dalle scritture contabili obbligatorie): la responsabilità del cessionario bancario e' limitata ai debiti effettivamente trasferiti nell'ambito del perimetro della cessione, identificato per relationem o nominativamente.

La cessione delle BCC e i fondi propri (comma 2)

Il comma 2 dell'art. 58 contiene una previsione specifica per le banche di credito cooperativo: quando la cessione riguardi una BCC, la Banca d'Italia, ove necessario, determina l'ammontare dei fondi propri che devono accompagnare la cessione di una succursale. La norma riflette le peculiarità della BCC, le cui riserve indivisibili (art. 12 L. 904/1977) e i cui requisiti di territorialità (artt. 35, 37 TUB) impongono un'attenta verifica di compatibilita' nelle operazioni straordinarie. Il potere di BdI di determinare i fondi propri da "trasferire" insieme alla succursale e' strumentale a evitare arbitraggi: senza tale presidio, una BCC potrebbe "svuotarsi" cedendo succursali a banche ordinarie senza un adeguato accompagnamento patrimoniale.

La disciplina si coordina con la riforma del Credito Cooperativo introdotta dal D.L. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in L. 49/2016, che ha imposto a tutte le BCC italiane di aderire ad un Gruppo Bancario Cooperativo con capogruppo S.p.A. (oggi Cassa Centrale Banca e Iccrea Banca, oltre alla Provincia Autonoma di Trento per Cassa Centrale Trentino). All'interno del Gruppo Bancario Cooperativo, le cessioni intra-gruppo seguono regole semplificate ulteriori, ma l'art. 58 resta la base legale di riferimento per ogni cessione di rapporti giuridici che coinvolga una BCC.

L'art. 58 e le cartolarizzazioni (L. 130/1999)

Una delle aree applicative più rilevanti dell'art. 58 e' costituita dalle cartolarizzazioni disciplinate dalla L. 30 aprile 1999, n. 130. L'art. 4 della L. 130/1999 richiama espressamente l'art. 58, commi 2, 3 e 4, T.U.B., estendendone l'applicazione a tutte le cessioni di crediti a società veicolo (SPV) costituite ai sensi della medesima legge. Questa scelta di tecnica legislativa ha permesso al mercato italiano delle cartolarizzazioni di svilupparsi rapidamente: oggi l'Italia e' uno dei principali mercati europei per emissioni di ABS (Asset Backed Securities), RMBS (Residential Mortgage Backed Securities), CMBS (Commercial Mortgage Backed Securities) e operazioni di cessione di crediti deteriorati con garanzia statale GACS (D.L. 18/2016 e successive modifiche).

Sul piano operativo, l'integrazione tra L. 130/1999 e art. 58 T.U.B. funziona così: la banca cedente individua il portafoglio crediti da cartolarizzare, lo cede in blocco alla SPV mediante contratto di cessione ex L. 130/1999, pubblica la cessione nel Registro delle Imprese e nella Gazzetta Ufficiale (con avviso che identifica i criteri di selezione del portafoglio, non i singoli crediti per ragioni di tutela della privacy), ottenendo l'effetto liberatorio verso i debitori ceduti. La SPV emette quindi notes sul mercato (di solito ABS strutturati per tranche di seniority) finanziando l'acquisto del portafoglio. La banca cedente può assumere il ruolo di servicer ex art. 2, comma 6, L. 130/1999, mantenendo la gestione operativa dei crediti senza pregiudizio per la separazione patrimoniale.

La Circ. 285/2013 di Banca d'Italia, Parte Terza, Cap. 8 e Cap. 14 (cartolarizzazioni), disciplina i profili prudenziali: trattamento contabile (derecognition ex IFRS 9 se i rischi e benefici sono sostanzialmente trasferiti), trattamento di vigilanza (capital relief, retention 5% ex Reg. UE 2017/2402 sulle cartolarizzazioni STS, due diligence), profili di concentrazione del rischio. Il quadro e' completato dalla disciplina europea sulle simple, transparent and standardised securitisations (Reg. UE 2017/2402) e dall'integrazione con la BRRD per le cessioni in sede di risoluzione.

L'art. 58 nelle operazioni di risoluzione e nella crisi bancaria

Un'area di applicazione di crescente rilevanza e' quella delle operazioni di risoluzione ex BRRD (Dir. 2014/59/UE) e D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180. L'autorità di risoluzione (Banca d'Italia per banche less significant, SRB per banche significant) può adottare lo strumento della cessione dell'azienda (art. 40 D.Lgs. 180/2015) o della cessione ad un ente-ponte (art. 42 D.Lgs. 180/2015 - bridge bank), trasferendo coattivamente attività, passivita' e diritti del soggetto in risoluzione, anche in deroga al consenso degli azionisti e dei creditori. L'art. 58 T.U.B. fornisce la base legale procedurale: pubblicita' qualificata, efficacia liberatoria verso terzi, permanenza delle garanzie. Casi paradigmatici: risoluzione delle quattro banche (Banca Etruria, Banca Marche, CariFerrara, CariChieti) del novembre 2015 e cessione delle attività performing di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza a Intesa Sanpaolo nel giugno 2017, dove il combinato disposto art. 58 T.U.B. - D.Lgs. 180/2015 ha permesso trasferimenti di portafogli per decine di miliardi.

Profili fiscali, antitrust e fallimentari, e conclusioni

La cessione ex art. 58 T.U.B. presenta profili interdisciplinari di rilievo. Sul piano fiscale, opera il regime ordinario delle cessioni d'azienda (imposta di registro ex DPR 131/1986) salvo conferimento intra-gruppo (neutralita' fiscale ex art. 176 TUIR); le cessioni di crediti finanziari sono esenti IVA ex art. 10, n. 1, DPR 633/1972; per i finanziamenti a medio-lungo termine si applica l'imposta sostitutiva ex DPR 601/1973. Sul piano antitrust, le concentrazioni sono soggette a notifica AGCM (L. 287/1990) o Commissione UE (Reg. 139/2004) e ad autorizzazione BCE ai sensi del MVU (Reg. UE 1024/2013). Sul piano fallimentare, le cessioni ex art. 58 godono dell'esenzione revocatoria ex art. 166, c. 3, lett. d) del Codice della Crisi (D.Lgs. 14/2019, ex art. 67, c. 3, lett. d L.F.): senza tale presidio, ogni cessione bancaria sarebbe esposta a rischio revocatorio insostenibile per il mercato.

In sintesi, l'art. 58 T.U.B. e' una norma di apparente semplicita' testuale ma di portata sistemica straordinaria: due commi che reggono cessioni di sportelli, cessioni NPL/UTP, cartolarizzazioni e risoluzioni bancarie. Per il professionista, la lettura del testo richiede l'integrazione con: Circ. 285/2013 (Parte Terza, Cap. 8) per la disciplina attuativa; L. 130/1999 e Reg. UE 2017/2402 per le cartolarizzazioni; BRRD e D.Lgs. 180/2015 per le risoluzioni; Reg. UE 139/2004 e MVU per i profili antitrust; art. 166 CCII per la protezione fallimentare. La complessita' giustifica un approccio multidisciplinare in ogni operazione di rilievo.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 225/2022

INAMMISSIBILITÀ E NON FONDATEZZA

La Corte si è pronunciata sulla disciplina speciale di cessione di attività e passività delle ex Banche Venete a Intesa Sanpaolo nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa (D.L. 99/2017). Ha ritenuto non irragionevole, anche rispetto all'art. 58 TUB e ai principi UE in materia di aiuti di Stato, l'esclusione dal perimetro ceduto di specifiche passività (azionisti e obbligazionisti subordinati, contenzioso da violazioni nella prestazione di servizi di investimento), confermando la legittimità del cherry picking normativo introdotto per la gestione della crisi bancaria.

Domande frequenti

Cosa significa la cessione 'in blocco' ex art. 58 T.U.B. e perché deroga al diritto civile comune?

La cessione 'in blocco' ex art. 58 T.U.B. e' una modalità speciale di trasferimento di una pluralità di rapporti giuridici (tipicamente crediti, ma anche aziende, rami d'azienda, beni) da una banca ad un altro soggetto (banca o società veicolo), in cui l'oggetto della cessione e' identificato per relationem mediante criteri di selezione (es. 'tutti i crediti ipotecari residenziali al 31/12/2025' o 'tutti i NPL classificati a sofferenza dal 2020 al 2024') invece che mediante elencazione analitica dei singoli rapporti. La deroga al diritto civile comune e' radicale: l'art. 1264 c.c. richiederebbe la notifica individuale al debitore ceduto come condizione di efficacia liberatoria del pagamento al cessionario, mentre l'art. 58, comma 2, T.U.B. sostituisce la notifica con la pubblicazione nel Registro delle Imprese e nella Gazzetta Ufficiale, con efficacia erga omnes dopo 15 giorni. Analogamente, gli artt. 2558-2560 c.c. richiederebbero per la cessione d'azienda l'iscrizione nel registro delle imprese e prevederebbero responsabilità solidale piena del cessionario per tutti i debiti aziendali risultanti dalle scritture contabili; l'art. 58 T.U.B. limita invece la responsabilità del cessionario al perimetro effettivo della cessione. La ratio della deroga e' di tipo funzionale: rendere giuridicamente e economicamente fattibili operazioni che coinvolgono migliaia o centinaia di migliaia di rapporti, dove le formalita' del diritto comune sarebbero proibitive.

Le garanzie ipotecarie che assistevano i crediti ceduti vanno annotate a favore del cessionario? Quali costi e tempi?

No. L'art. 58, comma 3, T.U.B. prevede che tutte le garanzie reali e personali, i privilegi, i diritti di prelazione e gli accessori dei crediti ceduti permangono in capo al cessionario di pieno diritto e senza necessità di alcuna formalita' o annotazione. Cio' vale per: (i) ipoteche iscritte presso le conservatorie dei registri immobiliari (non occorre annotazione di cessione ex art. 2843 c.c.); (ii) pegni su strumenti finanziari, su crediti, su quote di s.r.l.; (iii) fideiussioni omnibus o specifiche; (iv) privilegi speciali o generali (es. privilegio ex art. 46 T.U.B., privilegio agrario ex L. 218/1990); (v) garanzie atipiche (lettere di patronage, comfort letters). L'efficacia opera retroattivamente dalla data della cessione e si produce con la sola pubblicita' nel Registro delle Imprese e nella Gazzetta Ufficiale. I costi che sarebbero altrimenti necessari per le annotazioni di cessione (tassa ipotecaria, imposta di bollo, diritti notarili) sono dunque azzerati, con un risparmio di milioni di euro per portafogli ipotecari rilevanti. La giurisprudenza di Cassazione ha confermato l'automatismo del trasferimento in numerose pronunce, anche con riferimento all'analoga disciplina della L. 130/1999 sulle cartolarizzazioni.

Il debitore ceduto può opporre al cessionario eccezioni che aveva nei confronti del cedente?

Si', il debitore ceduto può opporre al cessionario tutte le eccezioni che gli erano già opponibili nei confronti del cedente al momento della cessione, in applicazione del principio generale dell'art. 1248 c.c. sulla cessione del credito (cd. opponibilita' delle eccezioni). Cio' include: (i) eccezioni di nullita' o annullabilita' del contratto da cui deriva il credito (es. anatocismo illegittimo ex art. 120 T.U.B., usura ex art. 644 c.p. e L. 108/1996, mancata indicazione del TAEG ex art. 125-bis T.U.B.); (ii) eccezioni di compensazione legale o convenzionale; (iii) eccezione di prescrizione; (iv) eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.; (v) eccezioni derivanti da rapporti di garanzia bancaria, dalla disciplina della trasparenza ex artt. 115-128 T.U.B., dalla normativa consumeristica (D.Lgs. 206/2005). Cio' che cambia con la cessione ex art. 58 e' solo il regime di pubblicita' verso i debitori ceduti, non la sostanza dei diritti. Anzi, la giurisprudenza ha riconosciuto che il debitore ceduto, una volta pubblicata la cessione, deve agire nei confronti del cessionario in quanto unico legittimato passivo per l'azione di accertamento negativo del credito o di ripetizione di indebito; in caso di dubbio sull'effettiva titolarita' (es. catene di cessioni successive di NPL), il debitore può richiedere documentazione probatoria al servicer.

L'art. 58 T.U.B. si applica alle cessioni di crediti deteriorati a società non bancarie o a soli fondi di investimento?

Si', tramite il combinato disposto con la L. 130/1999 sulle cartolarizzazioni. L'art. 58 T.U.B., letteralmente, si applica alle cessioni 'a banche'. Tuttavia l'art. 4 della L. 130/1999 estende l'applicabilita' dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 58 T.U.B. anche alle cessioni effettuate a società veicolo (SPV) costituite ai sensi della medesima legge, anche se non sono banche. Questo regime e' il fondamento di tutto il mercato italiano delle cessioni di NPL/UTP e delle cartolarizzazioni: le banche cedono i crediti deteriorati a SPV (che sono società a oggetto esclusivo della cartolarizzazione), le SPV emettono notes sul mercato, gli investitori (fondi alternativi, hedge fund specializzati in distressed debt, assicurazioni) sottoscrivono le notes. Il sistema funziona perché la SPV beneficia delle stesse semplificazioni dell'art. 58 T.U.B.: pubblicita' qualificata, automatismo delle garanzie, regime fallimentare protetto. Esistono anche cessioni 'pure' a fondi alternativi italiani o esteri senza interposizione di SPV, ma sono operate ai sensi di altre discipline (es. cessione a banca per il tramite di una SPV controllata, fondi di credito ex D.M. 30/2015) o richiedono autorizzazioni specifiche.

In caso di risoluzione bancaria (BRRD/D.Lgs. 180/2015), come opera l'art. 58 T.U.B. nella cessione coattiva dell'azienda?

In sede di risoluzione, l'art. 58 T.U.B. svolge il ruolo di base legale procedurale per l'esecuzione tecnica del trasferimento, mentre la base legale sostanziale del trasferimento coattivo e' fornita dal D.Lgs. 180/2015 (recepimento BRRD). Specificamente: (i) l'autorità di risoluzione (Banca d'Italia per banche less significant, SRB per banche significant nel MVU) adotta un provvedimento di risoluzione che dispone la cessione dell'azienda ex art. 40 D.Lgs. 180/2015 o ad un ente-ponte ex art. 42 D.Lgs. 180/2015; (ii) il provvedimento di risoluzione individua il perimetro della cessione (attività, passivita', diritti, garanzie) e il cessionario; (iii) la cessione opera coattivamente, in deroga al consenso degli azionisti, dei creditori interessati e di ogni controparte contrattuale (art. 47 D.Lgs. 180/2015); (iv) la pubblicita' della cessione e' regolata dall'art. 58 T.U.B., con pubblicazione del provvedimento di risoluzione che produce gli effetti tipici (efficacia liberatoria verso debitori ceduti, permanenza delle garanzie, etc.); (v) restano comunque applicabili le garanzie del No Creditor Worse Off (NCWO) ex art. 87 BRRD/art. 87 D.Lgs. 180/2015, che assicurano al creditore inciso un trattamento non peggiore di quello che avrebbe ricevuto in liquidazione ordinaria. Casi applicativi notori: risoluzione delle 4 banche (novembre 2015), risoluzione di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca con cessione ad Intesa Sanpaolo (giugno 2017).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-11
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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