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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 355 c.p.c. – Provvedimenti sulla querela di falso

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se nel giudizio d’appello è proposta querela di falso, il giudice, quando ritiene il documento impugnato rilevante per la decisione della causa, sospende con ordinanza il giudizio, e fissa alle parti un termine perentorio entro il quale debbono riassumere la causa di falso davanti al tribunale.

In sintesi

  • Se in appello è proposta querela di falso, la corte d'appello non la decide ma rimette la causa al giudice di primo grado.
  • La rimessione è obbligatoria e non discrezionale: la corte non può trattenere la causa per decidere sulla querela.
  • Si applica l'art. 313 c.p.c. che disciplina il procedimento per la querela di falso incidentale.
  • La norma garantisce il doppio grado di giudizio sulla querela, evitando che una questione di tal gravità sia decisa per la prima volta in appello.
  • Dopo la definizione del giudizio di falso, la causa riprende il suo corso normale in appello.

La querela di falso incidentale in appello: il meccanismo dell'art. 355

L'art. 355 c.p.c. disciplina la sorte del giudizio d'appello quando una delle parti propone querela di falso su un documento prodotto in giudizio. La norma stabilisce una soluzione chiara e obbligatoria: la corte d'appello deve rimettere la causa al giudice di primo grado, con applicazione dell'art. 313 c.p.c. che regola la querela di falso incidentale.

La querela di falso è il mezzo con cui si contesta la genuinità di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, sostenendo che sia stato alterato, contraffatto o che le dichiarazioni in esso contenute siano false. La querela può essere principale (proposta con atto di citazione autonomo) o incidentale (proposta nel corso di un giudizio già pendente). L'art. 355 riguarda la querela incidentale proposta nel corso del giudizio d'appello.

Ratio della rimessione al primo giudice

La scelta di rimettere la causa al primo giudice risponde a una precisa logica sistematica. La querela di falso è una questione di particolare gravità, che incide sull'autenticità di un documento e può avere conseguenze penali oltre che civili. Il legislatore ha ritenuto che tale questione debba essere decisa con il beneficio del doppio grado di giudizio: se la corte d'appello la decidesse direttamente, si avrebbe una pronuncia di primo e unico grado su una questione di tale rilevanza, senza possibilità di appello.

Tizio, nel giudizio d'appello promosso da Caio per il riconoscimento di un credito, propone querela di falso sul contratto prodotto da Caio, sostenendo che la sua firma sia stata apocrifa. La corte d'appello non può decidere sulla querela: deve rimettere la causa al tribunale di primo grado affinché quest'ultimo istruisca e decida sulla querela, con possibilità per entrambe le parti di appellare poi tale decisione.

Il rinvio all'art. 313 c.p.c.

L'art. 313 c.p.c., richiamato dall'art. 355, disciplina il procedimento per la querela di falso incidentale. Esso prevede che il giudice, ricevuta la querela, fissi un'udienza per sentire le parti e provveda sull'ammissibilità della querela stessa. Se la querela è ammissibile, il giudice ordina la sospensione del procedimento principale e fissa un termine per l'introduzione del giudizio principale di falso, oppure lo tratta come incidente all'interno dello stesso giudizio. La disciplina garantisce la completa istruzione della questione di falso prima della ripresa del giudizio principale.

Ripresa del giudizio d'appello dopo la definizione della querela

Una volta che il giudizio sulla querela di falso si sia concluso, la causa riprende il suo corso regolare in appello. Se la querela è stata rigettata, il documento contestato mantiene la sua efficacia probatoria e la corte d'appello procede alla decisione nel merito dell'impugnazione. Se invece la querela è stata accolta e il documento dichiarato falso, la corte d'appello dovrà decidere l'appello prescindendo da quel documento, con possibili riflessi determinanti sull'esito del giudizio. Sempronio, difensore di Tizio, dovrà valutare attentamente l'opportunità di proporre querela di falso, considerando i tempi e i costi del relativo procedimento incidentale.

Domande frequenti

Cosa succede in appello se una parte propone querela di falso?

La corte d'appello non decide sulla querela ma rimette obbligatoriamente la causa al giudice di primo grado, ai sensi dell'art. 355 c.p.c. Si applica il procedimento dell'art. 313 c.p.c. per la querela incidentale.

Perché l'art. 355 prevede la rimessione al primo giudice e non la decisione diretta della corte d'appello?

Per garantire il doppio grado di giudizio sulla querela di falso. Se la corte d'appello decidesse direttamente, si avrebbe un'unica pronuncia su una questione di grave rilevanza, senza possibilità di appello. La rimessione al primo giudice consente invece che la questione sia decisa con il beneficio del secondo grado.

La rimessione ex art. 355 è obbligatoria o discrezionale?

È obbligatoria. La corte d'appello non ha discrezionalità: una volta proposta la querela di falso, deve rimettere la causa al primo giudice. Non può trattenere la causa e decidere direttamente sulla querela.

Cosa prevede l'art. 313 c.p.c. richiamato dall'art. 355?

L'art. 313 disciplina la querela di falso incidentale: il giudice fissa un'udienza per sentire le parti, valuta l'ammissibilità della querela, e se la ammette provvede alla sospensione del procedimento principale e alla trattazione del giudizio di falso, eventualmente con separato giudizio principale di falso.

Cosa accade al giudizio d'appello dopo la definizione della querela di falso?

Il giudizio d'appello riprende il suo corso. Se la querela è rigettata, il documento mantiene efficacia probatoria. Se la querela è accolta, la corte decide l'appello senza considerare il documento dichiarato falso, con possibili effetti determinanti sull'esito del giudizio.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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