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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 678 c.p.p. – Procedimento di sorveglianza

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza, e il magistrato di sorveglianza nelle materie attinenti alla rateizzazione e alla conversione delle pene pecuniarie, alla remissione del debito, ai ricoveri previsti dall’art. 148 c.p., alle misure di sicurezza, alla esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata e alla dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato o di tendenza a delinquere, procedono, a richiesta del pubblico ministero dell’interessato, del difensore o di ufficio a norma dell’art. 666. Tuttavia, quando vi è motivo di dubitare della identità fisica di una persona, procedono a norma dell’art. 667.

2. Quando si procede nei confronti di persona sottoposta a osservazione scientifica della personalità, il giudice acquisisce la relativa documentazione e si avvale, se occorre, della consulenza dei tecnici del trattamento.

3. Le funzioni di pubblico ministero sono esercitate, davanti al tribunale di sorveglianza, dal procuratore generale presso la Corte di Appello e, davanti al magistrato di sorveglianza, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell’ufficio di sorveglianza.

In sintesi

  • Il tribunale di sorveglianza decide su competenze generali di sorveglianza; il magistrato su rateizzazione, conversione pene pecuniarie, misure di sicurezza
  • Procedimento avviato a richiesta del pubblico ministero, interessato, difensore o d'ufficio secondo le disposizioni generali
  • Se c'è dubbio sulla identità fisica della persona, il procedimento segue le regole speciali dell'art. 667
  • Il giudice acquisisce la documentazione della osservazione scientifica della personalità quando rilevante
  • Il pubblico ministero è rappresentato da procuratore generale presso la Corte d'Appello (tribunal) o procuratore della Repubblica presso il tribunale

Procedimento di sorveglianza dinanzi a tribunale e magistrato: richieste di benefici, misure di sicurezza, rieducazione del condannato.

Ratio

L'articolo 678 disciplina il procedimento ordinario dinanzi ai giudici di sorveglianza. Esso rappresenta il "cuore" amministrativo-giurisdizionale dell'esecuzione penale: non si tratta di riesamina di merito della sentenza di condanna, ma di una vigilanza sulla corretta esecuzione, sulla valutazione della evoluzione psico-criminale del detenuto e sulla concessione di benefici (liberazione condizionale, semidetenzione, etc.).

La ratio è garantire una giustizia rieducativa che non sia meramente esecutiva, ma che consideri il percorso di reintegrazione del condannato e il suo ravvedimento, affidando la valutazione a un giudice specializzato in materia di sorveglianza dotato di informazioni sulla personalità dell'interessato.

Analisi

Il primo comma descrive le sfere di competenza: il tribunale di sorveglianza decide su materie di sua competenza (liberazione condizionale, revoca della sospensione condizionale, affidamento in prova al servizio sociale, etc.); il magistrato di sorveglianza decide su materie più specifiche (rateizzazione e conversione delle pene pecuniarie, remissione del debito, ricoveri coatti, misure di sicurezza, semidetenzione, libertà controllata, dichiarazione di abitualità o professionalità nel reato, dichiarazione di tendenza a delinquere).

Il procedimento è avviato a richiesta del pubblico ministero, dell'interessato, del suo difensore, oppure d'ufficio. Si seguono le disposizioni dell'art. 666 c.p.p., che prevede un procedimento camerale semplificato. Una eccezione è se emerge motivo di dubitare della identità fisica della persona: allora si applica l'art. 667 c.p.p., che prevede un procedimento più formalizzato.

Il secondo comma prevede che quando la persona è sottoposta a osservazione scientifica della personalità (accertamenti psicologici, criminologici, etc.), il giudice acquisisce la relativa documentazione e può avvalersi della consulenza dei tecnici del trattamento (psicologi, assistenti sociali, criminologi).

Il terzo comma designa il pubblico ministero competente: procuratore generale presso la Corte d'Appello (dinanzi al tribunale di sorveglianza) e procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza (dinanzi al magistrato di sorveglianza).

Quando si applica

L'articolo è applicato ogni volta che il tribunale o magistrato di sorveglianza si riunisce per decidere su benefici penitenziari: sedute ordinarie per valutare richieste di liberazione condizionale (dopo 1/3 della pena per reati comuni, 2/3 per ergastoli, etc.); riesamina di provvedimenti di revoca di benefici; decisioni su misure di sicurezza per personaggi socialmente pericolosi; procedure per la remissione di parte della pena pecuniaria.

Pratica quotidiana: il difensore presenta istanza per liberazione condizionale; il magistrato acquisisce la relazione dei servizi penitenziari sulla condotta e sui progressi rieducativi; il pubblico ministero rende le sue osservazioni; il magistrato si avvale di consulente psicolog se necessario; decide in camera di consiglio con il provvedimento motivato.

Connessioni

L'articolo 678 rimanda all'art. 666 c.p.p. (procedimento camerale ordinario), all'art. 667 c.p.p. (procedimento quando c'è dubbio sulla identità), art. 176 c.p. (liberazione condizionale), art. 236 c.p. (affidamento in prova), art. 148 c.p. (ricoveri in ospedale psichiatrico giudiziario), art. 102-105 c.p. (abitualità e professionalità nel reato), art. 108 c.p. (tendenza a delinquere).

Coordina anche con le norme sulla osservazione della personalità nel sistema penitenziario (regolamento dell'amministrazione penitenziaria) e con i principi costituzionali sulla rieducazione (art. 27 Cost.).

Domande frequenti

Quando posso presentare richiesta di liberazione condizionale al tribunale di sorveglianza?

Generalmente dopo aver scontato 1/3 della pena per reati comuni. Per ergastoli o reati gravi, il termine è 2/3 della pena. Termini speciali si applicano per reati sessuali o mafiosi. Ti consigliamo di contattare il tuo avvocato per verificare quando sei idoneo, poiché i calcoli dipendono da fattori specifici (sconti di pena, riduzioni per buona condotta, etc.).

Cosa significa 'osservazione scientifica della personalità' e come influisce sulla decisione del giudice?

È una valutazione sistematica della tua personalità, dei tuoi progressi rieducativi, della tua tendenza a delinquere ancora, condotta tramite psicologi e criminologi durante la detenzione. Il giudice di sorveglianza la utilizza per valutare se sei effettivamente ravveduto e se puoi beneficiare di liberazione condizionale. Una valutazione positiva aumenta le probabilità di concessione del beneficio.

Posso io iniziare un procedimento di sorveglianza d'ufficio dal magistrato, o devo farne richiesta?

Sì, il magistrato può iniziare il procedimento d'ufficio, ma è opportuno che il tuo difensore presenti una richiesta scritta per garantire che la tua istanza sia considerata. Il magistrato può anche avviare il procedimento in via d'ufficio quando rileva una situazione che richiede intervento (ad es. una revoca di beneficio dopo violazione di prescrizioni).

Come è rappresentato il pubblico ministero dinanzi al tribunale di sorveglianza?

È rappresentato dal procuratore generale presso la Corte d'Appello distrettuale. Dinanzi al magistrato di sorveglianza, invece, è rappresentato dal procuratore della Repubblica presso il tribunale della sede dell'ufficio di sorveglianza. Il pubblico ministero rende osservazioni e pareri sul tuo caso, generalmente con una prospettiva di rieducazione e legalità.

Se mi viene negata una richiesta di beneficio, posso ricorrere?

Sì, è possibile presentare ricorso al tribunale di sorveglianza contro il provvedimento del magistrato di sorveglianza che nega il beneficio. Il ricorso deve essere motivato e proposto dal tuo difensore. Se il tribunale rigetta il ricorso, la decisione è difficilmente ulteriormente impugnabile, salvo ricorso straordinario in Cassazione per violazione di diritti costituzionali.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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