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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 669 c.p.p. – Pluralità di sentenze per il medesimo fatto contro la stessa persona

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Se più sentenze di condanna divenute irrevocabili sono state pronunciate contro la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice ordina l’esecuzione de)la sentenza con cui si pronunciò la condanna meno grave, revocando le altre (193 att.).

2. Quando le pene irrogate sono diverse, l’interessato può indicare la sentenza che deve essere eseguita. Se l’interessato non si avvale di tale facoltà prima della decisione del giudice dell’esecuzione, si applicano le disposizioni dei commi 3 e 4.

3. Se si tratta di pena pecuniaria e pena detentiva, si esegue la pena pecuniaria. Se si tratta di pene detentive o pecuniarie di specie diversa, si esegue la pena di minore entità; se le pene sono di uguale entità, si esegue rispettivamente l’arresto o l’ammenda. Se si tratta di pena detentiva o pecuniaria e della sanzione sostitutiva della semidetenzione o della libertà controllata, si esegue, in caso di pena detentiva, la sanzione sostitutiva e, in caso di pena pecuniaria, quest’ultima.

4. Quando le pene principali sono uguali, si tiene conto della eventuale applicazione di pene accessorie o di misure di sicurezza e degli altri effetti penali. Quando le condanne sono identiche, si esegue la sentenza divenuta irrevocabile per prima.

5. Se la sentenza revocata era stata in tutto o in parte eseguita, l’esecuzione si considera come conseguente alla sentenza rimasta in vigore.

6. Le stesse disposizioni si applicano se si tratta di più decreti penali (460) o di sentenze e di decreti ovvero se il fatto è stato giudicato in concorso formale (811 c.p.) con altri fatti o quale episodio di un reato continuato (812 c.p.), premessa, ove necessaria, la determinazione della pena corrispondente.

7. Se più sentenze di non luogo a procedere (425) o più sentenze di proscioglimento sono state pronunciate nei confronti della stessa persona per il medesimo fatto, il giudice, se l’interessato entro il termine previsto dal comma 2 non indica la sentenza che deve essere eseguita, ordina l’esecuzione della sentenza più favorevole, revocando le altre.

8. Salvo quanto previsto dagli art. 69 comma 2 e 345, se si tratta di una sentenza di proscioglimento e di una sentenza di condanna o di un decreto penale, il giudice ordina l’esecuzione della sentenza di proscioglimento revocando la decisione di condanna. Tuttavia, se il proscioglimento è stato pronunciato per estinzione del reato verificatasi successivamente alla data in cui è divenuta irrevocabile la decisione di condanna, si esegue quest’ultima.

9. Se si tratta di una sentenza di non luogo a procedere e di una sentenza pronunciata in giudizio o di un decreto penale il giudice ordina l’esecuzione della sentenza pronunciata in giudizio o del decreto.

In sintesi

  • Se più sentenze irrevocabili condannano la stessa persona per il medesimo fatto, il giudice esegue la meno grave
  • L'interessato può indicare quale sentenza vuole eseguita, se le pene sono diverse
  • Se non sceglie, si applica criterio di minore entità: pecuniaria (su detentiva), detentiva minore, arresto (su ammenda)
  • Se le pene principali sono uguali, si valutano pene accessorie e misure di sicurezza

L'articolo prevede che se più sentenze di condanna irrevocabili riguardano il medesimo fatto contro la stessa persona, si esegue la meno grave, revocando le altre.

Ratio

L'articolo 669 affronta il problema della duplicazione punitiva: quando la medesima azione criminosa viene giudicata con due o più sentenze irrevocabili (es. diversi gradi di giudizio non sincronizzati, o due giudici che non si erano coordinati), sarebbe ingiusto e irrazionale far eseguire tutte le pene. La ratio consiste nel selezionare la soluzione più favorevole al condannato fra le opzioni punitive possibili, garantendo così proporzionalità e coerenza. Il sistema privilegia la libertà di scelta del condannato (se le pene sono diverse) e criteri oggettivi (minore entità) se il condannato non sceglie.

Analisi

Il primo comma dispone che il giudice ordini esecuzione della sentenza meno grave e revoca le altre. Il secondo comma attribuisce al condannato il diritto di indicare quale sentenza preferisce eseguire se le pene sono differenti; questo diritto va esercitato prima della decisione definitiva del giudice. Il terzo comma fissa una scala di priorità in caso di non scelta del condannato: pena pecuniaria prevale su detentiva, fra detentive si sceglie la minore, fra pecuniarie si sceglie la minore, in parità (es. due arresti di uguale durata) prevalga l'arresto su ammenda, e fra sanzioni alternative e pene detentive si privilegia la sanzione se la pena è detentiva. Il quarto comma introduce il criterio delle pene accessorie: se le pene principali sono uguali, il giudice valuta se una ha pene accessorie (es. interdizione da pubblico ufficio) e sceglie quella senza, o con meno accessorie. Il quinto comma prescrive che se la sentenza revocata era già parzialmente eseguita, tale esecuzione si imputa a quella rimasta in vigore. I commi 6-9 estendono la disciplina a decreti penali, reati continuati, concorso formale, nonché a sentenze di non luogo a procedere e proscioglimento: se una sentenza assolve e l'altra condanna per lo stesso fatto, prevale quella di assoluzione.

Quando si applica

L'articolo si applica frequentemente quando un fatto è stato giudicato in gradi diversi senza sincronizzazione. Tizio commette una rapina il 1º gennaio 2020. A luglio 2021, il Tribunale di Roma lo condanna a 5 anni. A novembre 2021, lo stesso fatto viene giudicato di nuovo (per vizio di procedura) dal Tribunale di Milano e Tizio è condannato a 3 anni. Entrambe le sentenze sono irrevocabili. Il giudice dell'esecuzione, secondo l'art. 669, può ordinar esecuzione della sentenza di 3 anni (più favorevole) e revoca quella di 5 anni. Se Tizio aveva detto al giudice "preferisco eseguire i 5 anni da Roma", il giudice rispetta la sua scelta. Caio è condannato a 1 anno per ricettazione e a 1 anno per abuso di fiducia (stesso evento criminoso), da due sentenze diverse irrevocabili. Le pene sono uguali, ma una sentenza ha anche l'interdizione da pubblico ufficio. Il giudice sceglie quella senza accessorio, eseguendo solo 1 anno di reclusione e revocando l'altra.

Connessioni

Collegato all'articolo 668 CPP (errore nome), 670 CPP (questioni titolo esecutivo), 671 CPP (concorso formale/continuazione), 673 CPP (restituzione danni), 80 CP (concorso pene nel codice penale). Rimanda a disciplina dei decreti penali (art. 460 CPP), non luogo a procedere (art. 425), proscioglimento (art. 530).

Domande frequenti

Se ho due sentenze di condanna per lo stesso fatto, devo scontare tutte e due?

No, il giudice sceglierà la sentenza più favorevole a te e revocherà l'altra. Non puoi essere punito due volte per lo stesso fatto.

Posso scegliere quale delle due sentenze eseguire?

Sì, se le pene sono diverse, hai diritto di indicare quale sentenza preferisci eseguire. Devi comunicarlo al giudice prima che decida.

Se ho una condanna a 2 anni e un'altra a 1 anno per lo stesso fatto, quale eseguo?

Se non esprimi una preferenza, il giudice ordina esecuzione della pena minore (1 anno) e revoca l'altra. Però puoi chiedere di eseguire quella di 2 anni se, per esempio, quella sentenza ha pene accessorie meno gravi.

Ho già iniziato a scontare una condanna, poi arriva un'altra sentenza. Che cosa succede?

La parte di pena che hai già scontato si imputa a quella nuova che il giudice decide di eseguire. Non perdi il tempo già scontato.

Se una sentenza mi assolve e l'altra mi condanna per lo stesso fatto, quale prevale?

Prevale l'assoluzione. L'ordinanza assolve sospende completamente l'esecuzione della sentenza di condanna.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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