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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 665 c.p.p. – Giudice competente

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Salvo diversa disposizione di legge, competente a conoscere dell’esecuzione di un provvedimento è il giudice che lo ha deliberato.

2. Quando è stato proposto appello (593), se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello.

3. Quando vi è stato ricorso per cassazione (606) e questo è stato dichiarato inammissibile o rigettato ovvero quando la Corte ha annullato senza rinvio il provvedimento impugnato, è competente il giudice di primo grado, se il ricorso fu proposto contro provvedimento inappellabile ovvero a norma dell’art. 569, e il giudice indicato nel comma 2 negli altri casi. Quando è stato pronunciato l’annullamento con rinvio, è competente il giudice di rinvio.

4. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo. Tuttavia, se i provvedimenti sono stati emessi da giudici ordinari e giudici speciali, è competente in ogni caso il giudice ordinario.

4-bis. Se l’esecuzione concerne più provvedimenti emessi dal tribunale in composizione monocratica e collegiale, l’esecuzione è attribuita in ogni caso al collegio

In sintesi

  • Competente a conoscere dell'esecuzione è il giudice che ha deliberato il provvedimento, salvo diverse disposizioni
  • Se c'è stato appello, il giudice competente cambia se la riforma tocca pena, misure di sicurezza o disposizioni civili
  • In caso di ricorso per cassazione, la competenza dipende dall'esito (inammissibilità, rigetto, annullamento)
  • Quando l'esecuzione riguarda più provvedimenti da giudici diversi, è competente il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento irrevocabile

L'articolo designa quale giudice è competente per l'esecuzione di un provvedimento penale a seconda della sede e del tipo di impugnazione.

Ratio

L'articolo 665 risponde all'esigenza fondamentale di identificare quale organo giudiziario abbia il controllo sulla fase esecutiva di un provvedimento penale. La ratio consiste nel garantire una territorialità coerente: il giudice che ha deciso in merito deve seguire l'esecuzione, salvo situazioni complesse (pluralità di provvedimenti, impugnazioni, rimandi in cassazione) nelle quali la competenza migra a giudici diversi secondo criteri precisi.

Analisi

Il primo comma fissa la regola di principio: competente è il giudice deliberante. Il secondo comma introduce un'eccezione per l'appello: se la riforma riguarda soltanto pena, misure di sicurezza o disposizioni civili, rimane competente il giudice di primo grado; altrimenti sale il giudice di appello. Il terzo comma disciplina il ricorso per cassazione distinguendo fra ricorso dichiarato inammissibile o rigettato (ritorna giudice primo grado o quello previsto dal comma 2), annullamento senza rinvio (ritorna giudice primo grado se ricorso contro provvedimento inappellabile), e annullamento con rinvio (competente il giudice di rinvio). Il quarto comma affronta il caso di più provvedimenti da giudici diversi: è competente il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile, salvo che uno sia ordinario e uno speciale, nel quale caso il giudice ordinario è sempre competente. Il comma 4-bis (inserito successivamente) specifica che se lo stesso tribunale ha agito in composizione monocratica e collegiale, la competenza dell'esecuzione passa al collegio.

Quando si applica

L'applicazione è praticamente continua in fase esecutiva. Tizio è condannato dal Tribunale di Roma in primo grado: il giudice di Roma rimane competente per l'esecuzione. Caio impugna per appello e il Giudice di Appello riforma solo la pena (da 5 a 3 anni): rimane competente il giudice di primo grado (Bologna), non l'Appello. Sempronio presenta ricorso in cassazione che viene rigettato: la competenza esecutiva torna al giudice di primo grado. Se Mevio è stato condannato da più tribunali (Milano per un reato, Roma per un altro, Bologna per un terzo), tutte le sentenze irrevocabili, è competente il giudice che ha emesso per ultimo il provvedimento divenuto irrevocabile fra i tre.

Connessioni

L'articolo 665 è fondamentale per la fase di esecuzione e rimanda all'articolo 666 CPP (procedimento di esecuzione), all'articolo 663 CPP (pene concorrenti), all'articolo 670 CPP (questioni sul titolo esecutivo). Collegato a norme generali di competenza (art. 50 e seguenti CPP) e a procedure di appello (art. 593 e seguenti) e cassazione (art. 606 e seguenti).

Domande frequenti

Dopo la sentenza di condanna, quale giudice segue l'esecuzione della mia pena?

Il giudice che ha deliberato la sentenza rimane competente per l'esecuzione (generalmente il Tribunale dove sei stato processato).

Se impugno la sentenza in appello e la pena viene ridotta, cambia il giudice che segue l'esecuzione?

Se l'appello cambia solo la pena (non altri aspetti come il risarcimento civile), rimane competente il giudice di primo grado. Se l'Appello modifica altri aspetti della sentenza, diventa competente il giudice di Appello.

E se ricorro in Cassazione e vince il mio ricorso?

Se la Cassazione rigetta il ricorso, rimane competente il giudice che ha deciso in primo grado. Se annulla con rinvio, diventa competente il giudice che dovrà riformare il processo.

Ho più sentenze di condanna da tribunali diversi. Chi gestisce l'esecuzione complessiva?

È competente il giudice che ha emesso l'ultimo provvedimento divenuto irrevocabile tra tutti. Se però uno dei tribunali è ordinario e uno speciale, il giudice ordinario è sempre competente.

Cosa succede se lo stesso tribunale mi ha giudicato in composizione monocratica e poi in collegio?

La competenza per l'esecuzione spetta al collegio (composizione collegiale), secondo l'art. 665 comma 4-bis CPP.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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