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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 239 c.p.c. – Mancata prestazione

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

La parte alla quale il giuramento decisorio è deferito, se non si presenta senza giustificato motivo all’udienza all’uopo fissata, o, comparendo, rifiuta di prestarlo o non lo riferisce all’avversario, soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto relativamente al quale il giuramento è stato ammesso; e del pari soccombe la parte avversaria, se rifiuta di prestare il giuramento che le è riferito.

Il giudice istruttore, se ritiene giustificata la mancata comparizione della parte che deve prestare il giuramento, provvede a norma dell’articolo 232 secondo comma.

In sintesi

  • La parte che non si presenta senza giustificato motivo all'udienza fissata per il giuramento decisorio soccombe.
  • Soccombe anche la parte che, comparendo, rifiuta di prestare il giuramento o di riferirlo all'avversario.
  • La parte avversaria soccombe a sua volta se rifiuta di prestare il giuramento riferitole.
  • La soccombenza opera limitatamente alla domanda o al punto di fatto per cui il giuramento era stato ammesso.
  • Il giudice istruttore può rinviare l'udienza se ritiene giustificata l'assenza, applicando l'art. 232 secondo comma.

Chi rifiuta o non presta il giuramento decisorio soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto per cui il giuramento era stato ammesso.

Ratio della norma

L'articolo 239 c.p.c. presidia l'effettività del giuramento decisorio come mezzo di prova solenne. Poiché la parte che ha deferito il giuramento rimette la decisione della causa alla coscienza dell'avversario, il rifiuto o la mancata prestazione equivalgono a un implicito riconoscimento della fondatezza delle pretese altrui. La norma funge così da meccanismo sanzionatorio che induce le parti a non sottrarsi all'atto probatorio.

Analisi del testo

La disposizione contempla tre ipotesi distinte che determinano la soccombenza del deferente: la mancata comparizione ingiustificata, il rifiuto espresso di prestare il giuramento e la mancata riferzione all'avversario. Simmetricamente, la parte cui il giuramento è riferito soccombe se rifiuta di prestarlo. La soccombenza non si estende all'intera causa ma è circoscritta alla domanda o al punto di fatto oggetto del giuramento ammesso, garantendo proporzionalità tra l'inadempimento e le conseguenze processuali. Il secondo comma introduce una valvola di sicurezza: il giudice istruttore può ritenere giustificata l'assenza e procedere secondo l'art. 232 secondo comma, ossia fissare una nuova udienza.

Quando si applica

La norma si applica esclusivamente nell'ambito del giuramento decisorio, una volta che il giudice lo abbia ammesso con ordinanza e fissata l'udienza per la prestazione. Opera sia nei confronti della parte originariamente onerata dal deferimento, sia nei confronti di quella a cui il giuramento sia stato successivamente riferito. Non trova applicazione al giuramento suppletorio od estimatorio, che seguono discipline diverse.

Connessioni con altre norme

L'art. 239 si coordina con l'art. 233 c.p.c., che disciplina le modalità del deferimento, e con l'art. 234 c.p.c., sul riferimento del giuramento all'avversario. Il richiamo all'art. 232 secondo comma consente al giudice istruttore di rinviare la prestazione in caso di assenza giustificata, analogamente a quanto previsto per la confessione. Sul piano sostanziale, il giuramento decisorio è regolato dagli artt. 2736 e 2737 c.c., che ne definiscono natura e oggetto ammissibile.

Domande frequenti

Cosa succede se la parte non si presenta all'udienza per il giuramento decisorio?

Se l'assenza è ingiustificata, la parte soccombe rispetto alla domanda o al punto di fatto per cui il giuramento era stato ammesso. Se invece il giudice istruttore ritiene giustificata la mancata comparizione, fissa una nuova udienza applicando l'art. 232 secondo comma c.p.c.

La soccombenza si estende all'intera causa o solo a parte di essa?

La soccombenza è limitata alla domanda o al punto di fatto specifico per cui il giuramento era stato ammesso, non si estende automaticamente all'intero giudizio.

Cosa significa «riferire il giuramento all'avversario»?

Significa che la parte originariamente onerata, anziché prestare direttamente il giuramento, lo rimette alla coscienza della controparte, che a quel punto diventa obbligata a prestarlo. Se rifiuta, soccombe a sua volta.

Il rifiuto del giuramento decisorio equivale a una confessione?

No, non si tratta di confessione in senso tecnico, ma produce un effetto processuale analogo: la soccombenza sul punto dedotto in giuramento, senza che il giudice debba valutare ulteriori prove sul medesimo fatto.

L'art. 239 c.p.c. si applica anche al giuramento suppletorio?

No. L'art. 239 disciplina esclusivamente il giuramento decisorio. Il giuramento suppletorio e quello estimatorio seguono regole proprie e non prevedono la medesima conseguenza automatica di soccombenza in caso di rifiuto.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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