Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 591 c.p.p. – Inammissibilità dell’impugnazione

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Inammissibilità dell’impugnazione

1. L’impugnazione è inammissibile:

a) quando è proposta da chi non è legittimato o non ha interesse;

b) quando il provvedimento non è impugnabile;

c) quando non sono osservate le disposizioni degli articoli 581, 582, …

585 e 586;

d) quando vi è rinuncia all’impugnazione.

2. Il giudice dell’impugnazione, anche di ufficio, dichiara con ordinanza l’inammissibilità e dispone l’esecuzione del provvedimento impugnato.

3. L’ordinanza è notificata a chi ha proposto l’impugnazione ed è soggetta a ricorso per cassazione. Se l’impugnazione è stata proposta personalmente dall’imputato, l’ordinanza è notificata anche al difensore.

4. L’inammissibilità, quando non è stata rilevata a norma del comma 2, può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento.

In sintesi

  • L'impugnazione è inammissibile se chi ricorre non è legittimato o non ha interesse
  • Provvedimenti non impugnabili per legge: alcuni atti restano definitivi
  • Inosservanza forme (artt. 581-586): mancanza di firma, termine scaduto, cancelleria sbagliata
  • Il giudice d'impugnazione dichiara inammissibilità anche d'ufficio e ordina esecuzione provvedimento
  • L'ordinanza di inammissibilità è ricorribile in cassazione
Indice dei contenuti

L'impugnazione può essere dichiarata inammissibile se proposta da chi non è legittimato, contro provvedimento non impugnabile, o con procedure sbagliate: protezione della forma processuale.

Ratio

La norma protegge l'ordine processuale e il principio di legittimazione attiva: non chiunque può ricorrere, ma solo chi è parte nel processo e subisce pregiudizio dal provvedimento. Allo stesso tempo, la legge distingue provvedimenti impugnabili da non impugnabili: certi atti, per loro natura, non possono essere controvertiti (es.: ordinanza di archiviazione secondo il PM, certe ordinanze cautelari già definitive). L'insistenza su forme corrette (firma, termini, cancelleria competente) riflette l'esigenza di certezza e tracciabilità degli atti processuali.

Analisi

Il primo comma elenca quattro cause di inammissibilità: mancanza di legittimazione o interesse (lett. a); provvedimento non impugnabile (lett. b); inosservanza degli artt. 581-586 (forme, termini, ufficio competente) (lett. c); rinuncia all'impugnazione (lett. d). Il secondo comma affida al giudice d'impugnazione il potere-dovere di dichiarare inammissibilità anche d'ufficio (ex officio). Il terzo comma prescrive che l'ordinanza di inammissibilità sia notificata al ricorrente e al suo difensore (se ricorso personale). Il quarto comma aggiunge che l'inammissibilità può essere rilevata in qualsiasi stadio del procedimento, anche tardivamente.

Quando si applica

Legittimazione: un estraneo al processo ricorre contro la sentenza; il giudice d'appello lo dichiara inammissibile perché non è mai stato imputato o parte civile. Provvedimento non impugnabile: il GIP archivia su richiesta del PM per cui il PM non può ricorrere; un soggetto danneggiato tenta comunque ricorso, dichiarato inammissibile. Forma: ricorri senza avere l'originale del ricorso firmato dall'avvocato; inammissibile per vizio formale. Rinuncia: rinunci al ricorso poi ci ripensi e lo riproponi; inammissibile perché rinuncia estingue definitivamente.

Connessioni

L'art. 590 disciplina la trasmissione degli atti. Gli artt. 581-586 fissano forme, termini, uffici, procedure per ricorrere. L'art. 589 regola la rinuncia. L'art. 606 permette il ricorso in cassazione contro l'ordinanza di inammissibilità. L'art. 428 disciplina il procedimento in camera di consiglio (dove spesso si decide sull'inammissibilità).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è condannato e ricorre

Suo cugino Caio, che non è stato processo, prova a ricorrere insieme a Tizio per questioni familiari. L'ordinanza di ricorso di Caio è dichiarata inammissibile: Caio non è legittimato (non è imputato). Caio può ricorrere in cassazione contro questa ordinanza di inammissibilità, ma probabilmente senza successo.

Caso 2: Caso 2

Sempronio ricorre contro una sentenza di proscioglimento, ma il ricorso arriva in cancelleria con 35 giorni di ritardo (termine era 30). Il giudice d'appello dichiara inammissibile per violazione dell'art. 581 (termine di ricorso). Sempronio ricorre in cassazione sostenendo che ci fu impedimento legittimo; se la Cassazione non accoglie, la sentenza diventa definitiva.

Domande frequenti

Se non sono imputato, posso ricorrere per altri motivi?

Dipende da cosa intendi per 'ricorrere'. Se sei parte civile (danneggiato), puoi ricorrere su questioni civili entro il processo penale. Se sei completamente estraneo, no. Se il ricorso riguarda violazione della legge processuale che ti tange indirettamente, il giudice valuterà la legittimazione caso per caso.

Posso ricorrere se il termine è scaduto di pochi giorni?

No, il termine per ricorrere è perentorio (art. 581: 30 giorni per appello). Se scade, il ricorso è inammissibile. Non sono ammesse proroghe né eccezioni di impedimento, salvo rarissimi casi di forza maggiore risalenti al primo grado.

Se il mio avvocato non firma il ricorso, è inammissibile?

Sì, è inammissibile per vizio formale. Il ricorso deve essere sottoscritto dall'avvocato secondo gli artt. 582-583. Se manca la firma, il giudice d'appello ne dichiara l'inammissibilità.

Il giudice d'appello, da solo, può dichiarare un ricorso inammissibile senza darmi la possibilità di parlare?

Sì, può farlo d'ufficio. Però deve notificarti l'ordinanza di inammissibilità e tu puoi ricorrere in cassazione contro di essa. Quindi avrai comunque opportunità di difesa davanti a un giudice superiore.

Se rinuncio al ricorso, posso ripresentarlo dopo pochi giorni?

No. La rinuncia estingue l'impugnazione. Il termine di ricorso è perentorio: se rinunci, il termine scade e non puoi più ricorrere sulla stessa questione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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