Art. 570 c.p.p. – Impugnazione del pubblico ministero
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale e il procuratore generale presso la Corte di Appello possono proporre impugnazione, nei casi stabiliti dalla legge, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero. Il procuratore generale può proporre impugnazione nonostante l’impugnazione o l’acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento.
2. L’impugnazione può essere proposta anche dal rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni.
3. Il rappresentante del pubblico ministero che ha presentato le conclusioni e che ne fa richiesta nell’atto di appello (594) può partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la Corte di Appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la Corte di Appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano in ogni caso al procuratore generale.
In sintesi
Regola il diritto del pubblico ministero di impugnare le decisioni giudiziali, anche contravvenendo alle posizioni assunte in primo grado.
Ratio
L'articolo 570 regola il diritto d'impugnazione del pubblico ministero, garantendo che la comunità (rappresentata dal pm) possa contrastare sentenze ritenute ingiuste, anche quando il rappresentante che ha partecipato al processo non lo faccia. Questo principio riflette il ruolo istituzionale del pm: non è un avvocato privato legato alle scelte del singolo, ma un organo dello Stato con dovere di propugnare la legge e la giustizia.
La norma consente al procuratore gerarchicamente superiore di riaprire questioni chiuse dal pm di primo grado, evitando che errate valutazioni di un singolo agente fermino l'azione della giustizia. Questo garantisce una seconda chance nella difesa dell'ordine giuridico.
Analisi
Il comma 1 conferisce al procuratore della Repubblica e al procuratore generale il potere di impugnare nei casi previsti dalla legge, indipendentemente dalle conclusioni (richieste di pena, assoluzione, archiviazione) presentate dal rappresentante del pm in primo grado. Il procuratore generale può impugnare anche se il pm di primo grado ha acquiescito (non ha impugnato). Il comma 2 consente al singolo rappresentante che ha presentato le conclusioni di impugnare autonomamente. Il comma 3 disciplina la partecipazione al grado successivo: il rappresentante che lo chiede può parteciparvi come sostituto del procuratore generale, se questi lo ritiene opportuno. Gli avvisi spettano comunque al procuratore generale, mantenendo la gerarchia.
Quando si applica
Si applica a ogni impugnazione promossa dal pubblico ministero. Se Tizio è stato assolto in primo grado e il pm di primo grado non ha impugnato (acquiescenza), il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono comunque proporre appello o cassazione per chiedere la condanna. O inversamente: se il primo giudice ha condannato Tizio a 5 anni e il pm ritiene la pena insufficiente, il pm superiore può impugnare nonostante il pm di primo grado non lo abbia fatto. Questo garantisce un controllo di secondo livello sulla legittimità della sentenza.
Connessioni
L'art. 570 si integra con l'art. 571 (impugnazione dell'imputato), art. 572 (richiesta della parte civile), art. 576 (impugnazione della parte civile). Rimanda a art. 593 e ss. (diritti d'appello), art. 606 e ss. (ricorso in cassazione). Il principio è che il pm ha una posizione processuale speciale rispetto alle parti private: è custode della legalità, non semplice contendente.
Domande frequenti
Se il pm di primo grado non impugna, il procuratore superiore può farlo comunque?
Sì, assolutamente. L'art. 570 comma 1 lo consente esplicitamente. Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale possono impugnare indipendentemente dalle conclusioni (e dalle scelte di impugnazione o no) del pm di primo grado. È una forma di controllo gerarchico sulla legalità della sentenza.
Il pm di primo grado può impugnare autonomamente, o dipende dal suo superiore?
Sì, il pm di primo grado può impugnare autonomamente (art. 570 comma 2). Non è subordinato al procuratore generale per questa decisione. Ma il procuratore generale può comunque impugnare indipendentemente da lui.
Se il pm di primo grado impugna, il procuratore generale può modificare le sue tesi?
Sì. Il procuratore generale non è vincolato dalle conclusioni del pm di primo grado. Può sviluppare tesi diverse, anche se il pm di primo grado ha già impugnato con motivazioni opposte. Questo riflette l'autonomia dell'ufficio superiore.
Cosa significa 'partecipare al successivo grado come sostituto del procuratore generale'?
Il pm di primo grado che ha presentato le conclusioni può chiedere di continuare a partecipare al grado d'appello o cassazione non come pm di primo grado, ma come rappresentante del procuratore generale stesso. Il procuratore generale decide se disporne la partecipazione. In questo modo, il rappresentante che conosce il fascicolo continua a seguirlo.
Gli avvisi (notifiche) di cosa spettano al procuratore generale?
Gli avvisi di tutte le comunicazioni e atti spettano al procuratore generale, anche se il pm di primo grado o il suo sostituto partecipi al grado successivo (art. 570 comma 3). Ciò mantiene la comunicazione ufficiale con l'ufficio superiore.