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Art. 158 c.p.c. – Nullità derivante dalla costituzione del giudice
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La nullità derivante da vizi relativi alla costituzione del giudice o all’intervento del pubblico ministero è insanabile e deve essere rilevata d’ufficio, salva la disposizione dell’art. 161.
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In sintesi
L'art. 158 c.p.c. sancisce l'insanabilità della nullità derivante da vizi nella costituzione del giudice o nell'intervento obbligatorio del pubblico ministero, rilevabile d'ufficio.
Ratio della norma
L'art. 158 c.p.c. pone una deroga al regime ordinario delle nullità processuali, qualificando come insanabili i vizi che attengono alla regolare costituzione dell'organo giudicante e alla partecipazione obbligatoria del pubblico ministero. La ratio risiede nella tutela di valori costituzionali fondamentali: il principio del giudice naturale precostituito per legge sancito dall'art. 25 Cost. e l'esigenza di garantire l'imparzialità e la correttezza dell'esercizio della funzione giurisdizionale. Il legislatore ha ritenuto che tali vizi siano talmente gravi da non poter essere sanati né per acquiescenza delle parti né per il decorso del tempo all'interno del singolo grado di giudizio.
Analisi del testo
La norma individua due fattispecie distinte ma assoggettate alla medesima disciplina. La prima riguarda i vizi nella costituzione del giudice, intesa come regolare formazione dell'organo giudicante: composizione collegiale incompleta, presenza di giudici incompatibili, difetto di poteri giurisdizionali nel caso concreto. La seconda fattispecie concerne il mancato intervento del pubblico ministero nei casi in cui la sua partecipazione è prescritta a pena di nullità ex artt. 70 e 71 c.p.c. L'insanabilità comporta la rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite dell'art. 161 c.p.c., che converte la nullità in motivo di impugnazione una volta passata in giudicato la sentenza.
Quando si applica
Trova applicazione ogniqualvolta si verifichi un vizio nella regolare costituzione dell'organo giudicante, ad esempio: deliberazione collegiale assunta da un numero di giudici inferiore a quello prescritto, partecipazione di magistrato astenutosi o ricusato, decisione assunta da giudice monocratico in materia riservata al collegio ex art. 50-bis c.p.c., o viceversa. Si applica altresì in caso di mancata audizione o partecipazione del pubblico ministero nelle cause matrimoniali, di stato delle persone, fallimentari e nelle altre ipotesi tassativamente previste dalla legge. La parte interessata può far valere il vizio anche per la prima volta in sede di impugnazione.
Connessioni con altre norme
L'art. 158 c.p.c. va letto in connessione con l'art. 161 c.p.c., che individua il limite estremo dell'insanabilità nel passaggio in giudicato della sentenza, salvo il caso della sentenza inesistente per difetto di sottoscrizione. Si collega all'art. 50-bis c.p.c. che disciplina le cause riservate al tribunale collegiale, agli artt. 70 e 71 c.p.c. che regolano l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, e all'art. 25 Cost. che eleva a rango costituzionale il principio del giudice naturale precostituito per legge, fondamento ultimo della disciplina in esame.
Domande frequenti
La nullità ex art. 158 c.p.c. può essere sanata dall'acquiescenza delle parti?
No, la nullità è espressamente qualificata come insanabile e deve essere rilevata d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, indipendentemente dal comportamento processuale delle parti.
Qual è il rapporto tra l'art. 158 e l'art. 161 c.p.c.?
L'art. 161 c.p.c. costituisce il limite estremo all'insanabilità: una volta passata in giudicato la sentenza, la nullità si converte in motivo di impugnazione e non può più essere fatta valere, salvo il caso della sentenza inesistente per difetto di sottoscrizione del giudice.
Quando si verifica un vizio di costituzione del giudice rilevante ex art. 158 c.p.c.?
Si verifica in caso di numero di componenti del collegio inferiore al minimo legale, partecipazione di giudice astenuto o ricusato, decisione assunta in composizione monocratica in materia riservata al collegio ex art. 50-bis c.p.c., o decisioni di giudice privo di ius dicendi nel caso concreto.
Il mancato intervento del pubblico ministero comporta sempre nullità ex art. 158 c.p.c.?
No, solo nei casi in cui l'intervento è obbligatorio ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c., come nelle cause matrimoniali, di stato delle persone, fallimentari e nelle altre ipotesi tassativamente previste dalla legge.
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