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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 557 c.p.p. – Procedimento per decreto

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Con l’atto di opposizione l’imputato chiede al giudice di emettere il decreto di citazione a giudizio ovvero chiede il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena a norma dell’articolo 444 o presenta domanda di oblazione.

2. Nel giudizio conseguente all’opposizione, l’imputato non può chiedere il giudizio abbreviato o l’applicazione della pena su richiesta, né presentare domanda di oblazione. In ogni caso, il giudice revoca il decreto penale di condanna.

3. Si osservano le disposizioni del titolo V del libro sesto, in quanto applicabili.

In sintesi

  • L'opposizione al decreto penale consente all'imputato di chiedere il giudizio ordinario o abbreviato
  • Con l'atto di opposizione non sono ammissibili ulteriori richieste di rito alternativo come l'applicazione della pena
  • In ogni caso il giudice revoca il decreto penale e procede a nuova valutazione delle prove
  • Si applicano le norme generali del giudizio come stabilite nel titolo V del libro sesto

L'imputato che riceve un decreto penale può opporsi per contestarne il merito e richiedere giudizio pieno o abbreviato.

Ratio

L'art. 557 disciplina il procedimento di opposizione al decreto penale, garantendo all'imputato il diritto di ricorrere al giudice ordinario per contestare l'accertamento dei fatti. Il decreto penale di condanna emesso dal giudice senza contradditorio può essere revocato solo tramite opposizione, assicurando così un diritto essenziale di difesa.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che con opposizione l'imputato può chiedere l'emissione del decreto di citazione a giudizio (processo ordinario), il giudizio abbreviato ovvero l'applicazione della pena. Il comma 2 precisa che nel giudizio successivo all'opposizione non sono più concedibili le forme alternative (giudizio abbreviato, applicazione della pena) e che il giudice revoca sempre il decreto precedente, ricominciando da zero.

Quando si applica

L'opposizione si esercita entro i termini previsti dalle norme sulla decadenza (articoli 503-505). Si applica a tutti i decreti penali di condanna emessi dai giudici ordinari, inclusi quelli relativi a contravvenzioni e delitti minori. L'imputato può esercitare il diritto in forma autonoma oppure mediante difensore.

Connessioni

L'art. 557 si collega direttamente agli artt. 444 (applicazione della pena su richiesta), 503-505 (decadenza dai termini), 555 (decreto di citazione a giudizio). Rimanda inoltre al titolo V del libro sesto che contiene le disposizioni sul procedimento ordinario davanti al tribunale. Correlato anche all'art. 546 sulle impugnazioni generali.

Domande frequenti

Entro quanto tempo posso presentare opposizione a un decreto penale?

L'opposizione deve essere presentata entro il termine di decadenza indicato nel decreto stesso, solitamente 10-15 giorni dalla notificazione. Una volta scaduto questo termine, il decreto diviene definitivo e l'unico rimedio è l'appello.

Se presento opposizione, posso chiedere comunque l'applicazione della pena su richiesta?

No. Una volta presentata opposizione, nel giudizio che segue non è più possibile richiedere l'applicazione della pena su richiesta (patteggiamento). L'imputato deve optare per il giudizio ordinario o abbreviato.

Qual è la differenza tra opporre a un decreto e fare appello?

L'opposizione è presentata al giudice che ha emesso il decreto e porta alla riapertura del processo da zero. L'appello è proposto contro una sentenza di primo grado davanti a un giudice superiore che esamina il ricorso sulla base di specifici motivi di errore.

Il giudice è obbligato ad accogliere la mia opposizione?

No. Il giudice rivaluta le prove e i fatti. Può confermarlo sulla base della stessa documentazione oppure decidere diversamente nel nuovo giudizio. L'opposizione non garantisce l'assoluzione, ma il diritto a un processo contraddittorio.

Posso presentare opposizione senza difensore?

Sì, tecnicamente è possibile agire in proprio (eccezione di gratuito patrocinio ammessa per reati meno gravi), ma è fortemente consigliato farsi rappresentare da un avvocato per tutelare meglio i propri diritti e formulare adeguate contestazioni.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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