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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 147 c.p.c. – Tempo delle notificazioni

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.

Articolo così modificato dalla L. n. 263/2005, con decorrenza dal 1 marzo 2006.

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In sintesi

  • Le notificazioni non possono essere eseguite prima delle ore 7 e dopo le ore 21.
  • La norma tutela il diritto al riposo e alla riservatezza domiciliare del destinatario.
  • Il testo vigente deriva dalla L. n. 263/2005, in vigore dal 1 marzo 2006, che ha unificato la fascia oraria.
  • La violazione del limite orario determina nullità relativa, sanabile con la costituzione del destinatario.
  • Il limite riguarda l'attività materiale dell'ufficiale giudiziario, non il perfezionamento ex art. 149 c.p.c.

L'art. 147 c.p.c. fissa la fascia oraria delle notificazioni: vietate prima delle ore 7 e dopo le ore 21, a tutela del riposo del destinatario.

Ratio della norma

La disposizione bilancia l'esigenza di celerita del processo con la tutela della sfera privata del destinatario, evitando che l'attivita notificatoria invada le ore destinate al riposo notturno e alla quiete domestica. Si tratta di un presidio di civilta processuale che declina il principio del giusto procedimento di cui all'art. 111 Cost.

Analisi del testo

Il legislatore individua una fascia oraria unica e rigida (ore 7-21), sostituendo il previgente regime che distingueva tra periodi dell'anno. La modifica introdotta dalla L. n. 263/2005, con decorrenza 1 marzo 2006, ha semplificato l'applicazione della regola, allineandola alle esigenze della vita moderna e superando il riferimento stagionale.

Quando si applica

La regola opera per tutte le notificazioni eseguite a mezzo ufficiale giudiziario ai sensi dell'art. 137 c.p.c., compresa la consegna diretta al destinatario o a persona di famiglia. Per le notificazioni a mezzo posta, alla luce di Corte Cost. n. 477/2002, il limite rileva per il momento della consegna materiale, ferma la scissione soggettiva degli effetti tra notificante e destinatario.

Connessioni con altre norme

L'art. 147 c.p.c. si coordina con l'art. 137 c.p.c. (forme generali della notificazione) e con l'art. 149 c.p.c. (notificazione a mezzo posta). La L. n. 263/2005 ha riformato l'intero impianto delle notificazioni, mentre Corte Cost. n. 477/2002 ha inciso sul perfezionamento, distinguendo il momento per il notificante da quello per il destinatario.

Domande frequenti

Quali sono gli orari consentiti per le notificazioni secondo l'art. 147 c.p.c.?

Le notificazioni possono essere eseguite esclusivamente dalle ore 7 alle ore 21, secondo il testo vigente introdotto dalla L. n. 263/2005 con decorrenza 1 marzo 2006.

Cosa accade se la notifica avviene fuori dalla fascia oraria consentita?

La notificazione e affetta da nullita relativa, eccepibile dal destinatario nel primo atto difensivo; e sanabile con la costituzione in giudizio o per raggiungimento dello scopo ex art. 156 c.p.c.

Il limite orario si applica anche alla notifica a mezzo posta?

Per la notifica ex art. 149 c.p.c. il limite rileva sulla consegna materiale; alla luce di Corte Cost. n. 477/2002, il perfezionamento per il notificante coincide con la consegna del plico all'ufficiale postale.

Perche la L. n. 263/2005 ha modificato l'art. 147 c.p.c.?

La riforma ha unificato la fascia oraria, eliminando la previgente distinzione stagionale, per semplificare l'applicazione della regola e adeguarla alle abitudini della vita contemporanea.

Una notifica eseguita alle ore 21:00 in punto e valida?

Si: il termine delle ore 21 e compreso nella fascia consentita; oltre tale limite la notificazione viola l'art. 147 c.p.c. ed e affetta da nullita relativa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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