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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 536 c.p.p. – Pubblicazione della sentenza come effetto della condanna

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Nei casi previsti dall’art. 36 c.p., il giudice stabilisce nel dispositivo se la sentenza deve essere pubblicata per intero o per estratto e designa il giornale o i giornali in cui deve essere inserita (694).

In sintesi

  • La pubblicazione della sentenza è una sanzione accessoria prevista dall'art. 36 c.p. per certi reati.
  • Il giudice decide se pubblicarla per intero o in estratto, a seconda della gravità e del danno.
  • Il giudice designa uno o più giornali dove inserire la sentenza.
  • La spesa della pubblicazione è a carico del condannato (come sanzione aggiuntiva).

Se previsto dal codice penale, il giudice ordina la pubblicazione della sentenza di condanna sul giornale e specifica quali e quanti giornali.

Ratio

La pubblicazione della sentenza persegue due fini: rieducativo (il condannato subisce il biasimo pubblico e l'esposizione al giudizio collettivo) e informativo (il pubblico conosce le condanne relative a certi reati: truffatori, corruttori pubblici, etc.). È una sanzione accessoria, non principale, che si aggiunge alla pena pecuniaria o carceraria. La norma la circoscrive ai soli reati in cui il codice penale espressamente la prevede (reati contro l'onore, reati economici gravi, corruzione, etc.).

Analisi

L'articolo rimanda all'art. 36 c.p. che specifica quando la pubblicazione è applicabile (es. diffamazione, calunnia, insulti, reati contro la pubblica amministrazione, etc.). Non è automatica: il giudice, nella sentenza, deve pronunciarsi espressamente se ordinarla. Se ordina, deve indicare nel dispositivo: (a) se la sentenza è pubblicata per intero o per estratto; (b) su quale/quali giornali (di norma uno, ma può essercene più di uno per diffusione capillare). L'art. 694 c.p.p. rinvia alle procedure operative di esecuzione della pubblicazione (invio della sentenza al giornale, pubblicazione entro termine, ricevuta, etc.).

Quando si applica

Solo nei reati espressamente previsti dal codice penale: diffamazione pubblicata (art. 595 comma 3 c.p.), reati contro la pubblica amministrazione (corruzione, concussione, peculato, se di gravità rilevante), certi reati economici (insolvenza fraudolenta, bancarotta), etc. Non è obbligatoria nemmeno se applicabile: il giudice ha discrezionalità nel deciderla. È frequente nei reati che ledono la reputazione altrui o la fiducia pubblica, dove la pubblicazione ripara il danno d'immagine.

Connessioni

L'articolo si raccorda con l'art. 36 c.p. (sanzioni accessorie e loro applicazione), 694 c.p.p. (procedure di pubblicazione), 533 c.p.p. (sentenza di condanna e suo contenuto), e i singoli articoli del codice penale che prevedono la pubblicazione come pena accessoria. Implica anche responsabilità editoriale del giornale (che non può rifiutare legittimamente) e diritto del condannato alla lettura integrale, a differenza di un'eventuale versione per estratto.

Domande frequenti

Se sono condannato per diffamazione, il giudice ordina sempre la pubblicazione della sentenza?

No. È facoltativa: il giudice ha discrezionalità. Ordina la pubblicazione se ritiene che la gravità del fatto e il danno d'immagine subito lo richiedono. Per diffamazioni minori, il giudice può omettere questa sanzione.

Chi paga la spesa della pubblicazione della sentenza sul giornale?

Il condannato. La pubblicazione è una sanzione accessoria, e il suo costo ricade su chi è stato condannato. È di solito una somma tra 500 e 2.000 euro, a seconda del giornale.

Il giornale può rifiutarsi di pubblicare la sentenza?

No. Se il giudice ordina la pubblicazione con sentenza, il giornale è obbligato (è un ordine della magistratura). Non può rifiutare invocando motivi editoriali. È una responsabilità pubblica del giornale.

Può il giudice ordinare la pubblicazione su giornali che scelgo io?

No. Il giudice designa i giornali. Di solito sceglie giornali di grande circolazione per assicurare la massima diffusione della notizia della condanna, a meno che il caso sia locale, allora sceglie giornali locali.

Se la sentenza è pubblicata, posso chiedere una ritrattazione al giornale?

È un diritto del condannato chiedere al giornale una ritrattazione se la sentenza successivamente è annullata in appello o cassazione. Ma per la sentenza di primo grado, è un obbligo del giornale pubblicarla secondo l'ordine del giudice.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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