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Testo dell'articoloVigente
Art. 80 c.p.c. – Provvedimento di nomina del curatore speciale
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa. Se la necessità di nominare un curatore speciale sorge nel corso di un procedimento, anche di natura cautelare, alla nomina provvede, d’ufficio, il giudice che procede.
Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinchè provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 149 COME MODIFICATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197 .
In sintesi
Indice dei contenuti
L’art. 80 c.p.c. disciplina il procedimento di nomina del curatore speciale tramite istanza e decreto giudiziale.
Ratio della norma
L’art. 80 c.p.c. completa il sistema delineato dall’art. 79, disciplinando il procedimento attraverso cui il curatore speciale viene concretamente nominato. La norma risponde all’esigenza di garantire una tutela effettiva e tempestiva ai soggetti privi di rappresentanza adeguata, senza appesantire il procedimento con formalità eccessive. Il legislatore ha optato per uno strumento snello, il decreto, proprio perché la nomina del curatore ha carattere urgente e strumentale rispetto al processo principale.
Analisi del testo
Il primo comma individua il giudice competente a ricevere l’istanza: il presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. Il riferimento al «conciliatore» e, storicamente, al «pretore» riflette l’assetto giudiziario originario del 1942; a seguito della soppressione della pretura (D.L. 51/1998), il termine «pretore» è stato eliminato. Il secondo comma delinea il procedimento in tre fasi: assunzione di informazioni, audizione delle persone interessate (indicata come eventuale: «possibilmente»), e adozione del decreto. L’audizione non è quindi obbligatoria in senso assoluto, ma costituisce un passaggio ordinario che il giudice può omettere in presenza di urgenza o impossibilità pratica. Il terzo passaggio, comunicazione al pubblico ministero, svolge una funzione di raccordo: il PM, ricevuto il decreto, è tenuto ad attivarsi per promuovere i provvedimenti idonei a ripristinare la rappresentanza «normale» dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta, rendendo così tendenzialmente temporanea la figura del curatore speciale.
Quando si applica
La norma trova applicazione in tutti i casi in cui l’art. 79 c.p.c., o altre disposizioni del codice e di leggi speciali, prevede la nomina di un curatore speciale: conflitto di interessi tra rappresentante legale e rappresentato, incapacità o assenza del rappresentante, mancanza di chi eserciti la responsabilità genitoriale. In linea generale, il procedimento ex art. 80 si attiva sia su istanza di parte (chiunque vi abbia interesse) sia, in taluni casi, d’ufficio su iniziativa del giudice. L’orientamento prevalente ritiene che il presidente possa delegare al giudice istruttore la trattazione dell’istanza quando la causa sia già pendente.
Connessioni con altre norme
L’art. 80 si inserisce nel sistema della rappresentanza processuale degli incapaci disciplinata dagli artt. 75-81 c.p.c. Il riferimento al pubblico ministero richiama l’art. 70 c.p.c. (intervento obbligatorio del PM) e le norme del codice civile sulla tutela (artt. 343 ss. c.c.) e sull’amministrazione di sostegno (art. 404 ss. c.c.). Per le persone giuridiche, il raccordo è con le norme del codice civile sulla rappresentanza degli enti (artt. 19-21 c.c.). Il decreto di nomina è tipicamente reclamabile in via ordinaria, secondo i principi generali sui provvedimenti camerali.
Casi pratici
Caso 1: Conflitto di interessi nella tutela del minore
Tizio è tutore del nipote minore Caio e intende convenire in giudizio quest’ultimo per il recupero di un credito personale. Poiché vi è un evidente conflitto di interessi, Tizio non può rappresentare Caio nel processo. Sempronio, avvocato della controparte, presenta istanza al presidente del tribunale competente affinché venga nominato un curatore speciale per Caio. Il presidente assume le necessarie informazioni, sente il giudice tutelare e, con decreto, nomina un avvocato terzo come curatore speciale. Il decreto viene poi comunicato al PM, che valuta se promuovere la nomina di un tutore sostitutivo.
Caso 2: Associazione non riconosciuta priva di rappresentante
L’associazione culturale «Il Pensiero Libero», priva di personalità giuridica, è convenuta in giudizio da Tizio per inadempimento contrattuale. Al momento della notifica dell’atto di citazione, l’associazione risulta priva del presidente e di qualsiasi organo di rappresentanza a causa di dissidi interni. Tizio, per non veder paralizzato il processo, chiede al presidente del tribunale la nomina di un curatore speciale per l’associazione. Il giudice, sentiti alcuni soci e acquisiti i verbali assembleari, emette decreto di nomina e ne dà comunicazione al PM affinché promuova la regolarizzazione della governance associativa.
Caso 3: Minore privo di genitori in causa imminente
Caio, minore di quindici anni, ha diritto a un’eredità contestata da Sempronio. I genitori di Caio sono entrambi deceduti e non è ancora stato nominato alcun tutore. La zia di Caio, che ne ha la custodia di fatto, presenta urgente istanza al presidente del tribunale, davanti al quale intende promuovere il giudizio di accertamento del diritto ereditario, per la nomina di un curatore speciale. Il presidente, stante l’urgenza, provvede con decreto senza attendere l’audizione delle parti interessate e comunica immediatamente il provvedimento al PM, che avvia il procedimento di nomina del tutore definitivo.
Domande frequenti
A chi si presenta l’istanza per la nomina del curatore speciale?
L’istanza si presenta al presidente dell’ufficio giudiziario (tribunale, corte d’appello, ecc.) davanti al quale si intende proporre o è già pendente la causa. Il riferimento storico al conciliatore e al pretore è superato dalla riforma del 1998.
Chi può presentare l’istanza di nomina?
In linea generale, può presentare istanza chiunque vi abbia interesse: una parte del processo, un familiare del soggetto privo di rappresentanza o, in taluni casi, il giudice stesso d’ufficio, quando rileva la mancanza di una valida rappresentanza processuale.
Il giudice deve sempre sentire le persone interessate prima di emettere il decreto?
No. La legge prevede che il giudice senta le persone interessate «possibilmente», il che significa che l’audizione è auspicabile ma non inderogabile. In situazioni di urgenza o di impossibilità pratica il giudice può provvedere anche senza previa audizione.
Perché il decreto viene comunicato al pubblico ministero?
La comunicazione al PM serve affinché questi possa attivare, ove necessario, i procedimenti per ripristinare la normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione. L’obiettivo è che il curatore speciale abbia una funzione tendenzialmente temporanea e suppletiva.
Il decreto di nomina del curatore speciale è impugnabile?
L’orientamento prevalente ritiene che il decreto, in quanto provvedimento camerale, sia soggetto ai rimedi ordinari previsti per tali provvedimenti. La parte interessata può tipicamente proporre reclamo al collegio o utilizzare gli strumenti processuali disponibili nel procedimento principale per contestare la valida costituzione del contraddittorio.
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