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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 80 c.p.c. – Provvedimento di nomina del curatore speciale

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’istanza per la nomina del curatore speciale si propone al conciliatore [1] o al presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale s’intende proporre la causa.

Il giudice, assunte le opportune informazioni e sentite possibilmente le persone interessate, provvede con decreto. Questo è comunicato al pubblico ministero affinché provochi, quando occorre, i provvedimenti per la costituzione della normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta.

[1] Le parole «, al pretore» sono state soppresse dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.

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In sintesi

  • L’istanza si propone al presidente dell’ufficio giudiziario competente per la causa.
  • Il giudice assume informazioni e sente le parti interessate prima di provvedere.
  • Il provvedimento è adottato con decreto.
  • Il PM viene informato per attivare, se necessario, la normale rappresentanza dell’incapace.

L’art. 80 c.p.c. disciplina il procedimento di nomina del curatore speciale tramite istanza e decreto giudiziale.

Ratio della norma

L’art. 80 c.p.c. completa il sistema delineato dall’art. 79, disciplinando il procedimento attraverso cui il curatore speciale viene concretamente nominato. La norma risponde all’esigenza di garantire una tutela effettiva e tempestiva ai soggetti privi di rappresentanza adeguata, senza appesantire il procedimento con formalità eccessive. Il legislatore ha optato per uno strumento snello — il decreto — proprio perché la nomina del curatore ha carattere urgente e strumentale rispetto al processo principale.

Analisi del testo

Il primo comma individua il giudice competente a ricevere l’istanza: il presidente dell’ufficio giudiziario davanti al quale si intende proporre la causa. Il riferimento al «conciliatore» e, storicamente, al «pretore» riflette l’assetto giudiziario originario del 1942; a seguito della soppressione della pretura (D.L. 51/1998), il termine «pretore» è stato eliminato. Il secondo comma delinea il procedimento in tre fasi: assunzione di informazioni, audizione delle persone interessate (indicata come eventuale: «possibilmente»), e adozione del decreto. L’audizione non è quindi obbligatoria in senso assoluto, ma costituisce un passaggio ordinario che il giudice può omettere in presenza di urgenza o impossibilità pratica. Il terzo passaggio — comunicazione al pubblico ministero — svolge una funzione di raccordo: il PM, ricevuto il decreto, è tenuto ad attivarsi per promuovere i provvedimenti idonei a ripristinare la rappresentanza «normale» dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione non riconosciuta, rendendo così tendenzialmente temporanea la figura del curatore speciale.

Quando si applica

La norma trova applicazione in tutti i casi in cui l’art. 79 c.p.c. — o altre disposizioni del codice e di leggi speciali — prevede la nomina di un curatore speciale: conflitto di interessi tra rappresentante legale e rappresentato, incapacità o assenza del rappresentante, mancanza di chi eserciti la responsabilità genitoriale. In linea generale, il procedimento ex art. 80 si attiva sia su istanza di parte (chiunque vi abbia interesse) sia, in taluni casi, d’ufficio su iniziativa del giudice. L’orientamento prevalente ritiene che il presidente possa delegare al giudice istruttore la trattazione dell’istanza quando la causa sia già pendente.

Connessioni con altre norme

L’art. 80 si inserisce nel sistema della rappresentanza processuale degli incapaci disciplinata dagli artt. 75-81 c.p.c. Il riferimento al pubblico ministero richiama l’art. 70 c.p.c. (intervento obbligatorio del PM) e le norme del codice civile sulla tutela (artt. 343 ss. c.c.) e sull’amministrazione di sostegno (art. 404 ss. c.c.). Per le persone giuridiche, il raccordo è con le norme del codice civile sulla rappresentanza degli enti (artt. 19-21 c.c.). Il decreto di nomina è tipicamente reclamabile in via ordinaria, secondo i principi generali sui provvedimenti camerali.

Domande frequenti

A chi si presenta l’istanza per la nomina del curatore speciale?

L’istanza si presenta al presidente dell’ufficio giudiziario (tribunale, corte d’appello, ecc.) davanti al quale si intende proporre o è già pendente la causa. Il riferimento storico al conciliatore e al pretore è superato dalla riforma del 1998.

Chi può presentare l’istanza di nomina?

In linea generale, può presentare istanza chiunque vi abbia interesse: una parte del processo, un familiare del soggetto privo di rappresentanza o, in taluni casi, il giudice stesso d’ufficio, quando rileva la mancanza di una valida rappresentanza processuale.

Il giudice deve sempre sentire le persone interessate prima di emettere il decreto?

No. La legge prevede che il giudice senta le persone interessate «possibilmente», il che significa che l’audizione è auspicabile ma non inderogabile. In situazioni di urgenza o di impossibilità pratica il giudice può provvedere anche senza previa audizione.

Perché il decreto viene comunicato al pubblico ministero?

La comunicazione al PM serve affinché questi possa attivare, ove necessario, i procedimenti per ripristinare la normale rappresentanza o assistenza dell’incapace, della persona giuridica o dell’associazione. L’obiettivo è che il curatore speciale abbia una funzione tendenzialmente temporanea e suppletiva.

Il decreto di nomina del curatore speciale è impugnabile?

L’orientamento prevalente ritiene che il decreto, in quanto provvedimento camerale, sia soggetto ai rimedi ordinari previsti per tali provvedimenti. La parte interessata può tipicamente proporre reclamo al collegio o utilizzare gli strumenti processuali disponibili nel procedimento principale per contestare la valida costituzione del contraddittorio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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