Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 75 c.p.c. – Capacità processuale

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Sono capaci di stare in giudizio le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno valere.

Le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate, assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità.

Le persone giuridiche stanno in giudizio per mezzo di chi le rappresenta a norma della legge o dello statuto.

Le associazioni e i comitati, che non sono persone giuridiche, stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli articoli 36 e seguenti del codice civile.

In sintesi

  • Solo chi ha il libero esercizio dei propri diritti può agire o resistere autonomamente in giudizio.
  • Gli incapaci (minori, interdetti, inabilitati) devono essere rappresentati, assistiti o autorizzati.
  • Le persone giuridiche stanno in giudizio tramite il loro rappresentante legale.
  • Le associazioni non riconosciute e i comitati agiscono per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 ss. c.c.
  • La Corte costituzionale (sent. n. 220/1986) ha imposto l'interruzione del processo in caso di scomparsa del convenuto.
Indice dei contenuti

Chi ha il libero esercizio dei propri diritti può stare in giudizio; gli incapaci devono essere rappresentati, assistiti o autorizzati.

Ratio della norma

L'art. 75 c.p.c. costituisce il cardine della disciplina processuale sulla capacità di stare in giudizio (legitimatio ad processum), distinta dalla legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) di cui all'art. 81. La norma muove dal principio che solo chi è in grado di disporre autonomamente dei propri diritti sostanziali può compiere validamente atti processuali: consentire che un soggetto incapace agisca senza le dovute protezioni significherebbe esporre a rischio i suoi interessi. La norma persegue dunque una duplice finalità: garantire l'effettività della tutela giurisdizionale e proteggere i soggetti privi di autonomia giuridica.

Analisi del testo

Il primo comma fissa la regola generale: sono capaci di stare in giudizio le persone fisiche maggiorenni non sottoposte a misure limitative della capacità di agire. Per "libero esercizio dei diritti" si intende la piena capacità di agire ex art. 2 c.c.

Il secondo comma disciplina le ipotesi di incapacità. Il minore non emancipato è rappresentato dai genitori o dal tutore; l'interdetto dal tutore; l'inabilitato, con limitazioni, dal curatore; l'emancipato dal curatore per gli atti che eccedono l'ordinaria amministrazione. L'assenza o il difetto di rappresentanza integra un vizio processuale sanabile ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

Il terzo comma riguarda le persone giuridiche (società di capitali, fondazioni, enti pubblici): esse agiscono tramite il loro rappresentante legale, individuato secondo lo statuto o la legge (amministratore unico, presidente del consiglio di amministrazione, ecc.). La procura alle liti deve essere conferita da chi ha la rappresentanza legale dell'ente.

Il quarto comma estende la disciplina alle associazioni non riconosciute e ai comitati: pur privi di personalità giuridica, possono stare in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 e ss. c.c. (tipicamente il presidente o il soggetto cui lo statuto interno attribuisce la rappresentanza). L'orientamento prevalente in giurisprudenza ammette anche la legittimazione passiva di tali enti.

La sentenza della Corte costituzionale n. 220/1986 ha aggiunto un regime speciale: qualora emerga la scomparsa del convenuto, il giudice deve disporre l'interruzione del processo e segnalare il caso al pubblico ministero perché promuova la nomina di un curatore, nei confronti del quale l'attore dovrà riassumere il giudizio. Questo intervento additivo ha colmato una lacuna che, in assenza di rappresentante, avrebbe lasciato il processo privo di un contraddittore legittimo.

Quando si applica

La verifica della capacità processuale è compiuta d'ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo. Si applica tipicamente nei seguenti casi:

  • Azioni promosse da o nei confronti di minori, interdetti o inabilitati: il giudice verifica che il rappresentante legale sia ritualmente investito dei poteri e, se del caso, autorizzato dal giudice tutelare.
  • Controversie in cui parte è una società o un ente: occorre verificare che chi ha firmato la procura alle liti sia il legale rappresentante in carica al momento del conferimento.
  • Cause instaurate da o contro un'associazione non riconosciuta: si accerta chi, secondo l'atto costitutivo o lo statuto, abbia la rappresentanza esterna.
  • Sopravvenuta incapacità di una parte durante il processo: determina l'interruzione del procedimento ai sensi degli artt. 299 e ss. c.p.c.

Connessioni con altre norme

L'art. 75 va letto in combinato disposto con:

  • Art. 2 c.c. (capacità di agire): definisce il presupposto sostanziale della capacità processuale.
  • Artt. 36-42 c.c.: disciplinano associazioni non riconosciute e comitati, richiamati dal quarto comma.
  • Art. 78 c.p.c.: prevede la nomina del curatore speciale quando vi sia conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato o in caso di mancanza del rappresentante.
  • Art. 81 c.p.c.: distingue la capacità processuale (art. 75) dalla legittimazione straordinaria ad agire in nome altrui.
  • Art. 182 c.p.c.: consente al giudice di invitare le parti a sanare i vizi di rappresentanza, assistenza o autorizzazione, con efficacia retroattiva.
  • Artt. 299-305 c.p.c.: disciplinano l'interruzione del processo per morte o perdita della capacità della parte.

Casi pratici

Caso 1: Minore che agisce in giudizio tramite genitore

Tizio, quattordicenne, subisce un danno fisico in seguito a un incidente stradale. Non potendo stare in giudizio autonomamente per difetto di capacità di agire, è rappresentato dalla madre Caia, esercente la responsabilità genitoriale, la quale conferisce la procura alle liti all'avvocato. Il giudice verifica d'ufficio la regolarità della rappresentanza; ove la procura risultasse conferita da un soggetto privo di poteri rappresentativi, inviterà la parte a regolarizzare ai sensi dell'art. 182 c.p.c.

Caso 2: Società a responsabilità limitata convenuta in giudizio

Sempronio cita in giudizio la società Alpha S.r.l. per inadempimento contrattuale. La società deve stare in giudizio per mezzo del proprio amministratore unico, Caio, che risulta legale rappresentante a norma dello statuto societario. Caio conferisce la procura alle liti all'avvocato difensore. Se nel corso del processo Caio viene revocato e sostituito, il mutamento della rappresentanza legale può determinare l'interruzione del processo, che dovrà essere riassunto nei confronti del nuovo rappresentante.

Caso 3: Associazione non riconosciuta che promuove un'azione legale

L'associazione culturale 'Cultura Viva', priva di personalità giuridica, intende agire in giudizio contro il Comune per il mancato pagamento di un contributo. In base al proprio statuto interno, la rappresentanza esterna spetta al presidente, Tizio. È questi che conferisce validamente la procura alle liti; in giudizio il passivo di eventuali obbligazioni graverà, in linea generale, sulle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, ai sensi dell'art. 38 c.c.

Domande frequenti

Che differenza c'è tra capacità processuale e legittimazione ad agire?

La capacità processuale (art. 75 c.p.c.) riguarda l'idoneità del soggetto a compiere atti processuali in proprio nome, ed è collegata alla capacità di agire di diritto sostanziale. La legittimazione ad agire (art. 81 c.p.c.) attiene invece al rapporto tra la parte e il diritto fatto valere in giudizio: indica chi è titolare del diritto controverso o, in casi eccezionali, chi può agire in nome altrui.

Cosa succede se un soggetto incapace agisce in giudizio senza il rappresentante legale?

Il difetto di capacità processuale è un vizio rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo. Il giudice, ai sensi dell'art. 182 c.p.c., invita la parte a regolarizzare la situazione entro un termine assegnato; la sanatoria, se intervenuta, opera con efficacia retroattiva. In mancanza di regolarizzazione, il processo è dichiarato estinto o l'atto processuale è nullo.

Chi rappresenta in giudizio un ente pubblico o una pubblica amministrazione?

Gli enti pubblici stanno in giudizio per mezzo del soggetto che la legge o lo statuto individua come legale rappresentante (tipicamente il dirigente apicale o il sindaco per i Comuni). Lo Stato è rappresentato dall'Avvocatura dello Stato. La norma di riferimento rimane l'art. 75, terzo comma, c.p.c., integrata dalle leggi speciali che regolano i singoli enti.

Cosa prevede la sentenza della Corte costituzionale n. 220/1986 in materia di scomparsa del convenuto?

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 75 c.p.c. nella parte in cui, in caso di scomparsa del convenuto durante il processo, non prevedeva l'interruzione del processo e la segnalazione al pubblico ministero. Quest'ultimo deve promuovere la nomina di un curatore, nei confronti del quale l'attore è tenuto a riassumere il giudizio, garantendo così il contraddittorio.

Un'associazione non riconosciuta può essere convenuta in giudizio?

Sì. L'orientamento prevalente riconosce la legittimazione passiva delle associazioni non riconosciute e dei comitati. Esse stanno in giudizio per mezzo delle persone indicate negli artt. 36 e ss. c.c. (in linea generale, coloro che hanno la rappresentanza dell'ente secondo l'atto costitutivo o lo statuto interno). Sul piano patrimoniale, risponde il fondo comune e, in solido, chi ha agito in nome dell'associazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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