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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 458 c.p.p. – Richiesta di giudizio abbreviato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato (438) depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari (328) la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato.

2. Se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa con decreto l’udienza dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’art. 419 comma 5.

In sintesi

  • Termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato
  • Deposito presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari
  • Prova della notificazione al pubblico ministero obbligatoria
  • Fissazione dell'udienza abbreviata con avviso cinque giorni prima alle parti

L'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, depositando istanza con prova di notifica al pubblico ministero.

Ratio

L'articolo 458 riconosce all'imputato il diritto di optare per il giudizio abbreviato anche dopo il decreto di giudizio immediato, garantendo una forma di controllo sulla propria strategia difensiva. Il giudizio abbreviato consente di ridurre la complessità della fase dibattimentale concentrandosi sulla verifica della colpevolezza su carta, senza assunzione di nuova prova.

Analisi

Il comma 1 stabilisce il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con la conseguenza che il mancato deposito comporta decadenza del diritto. Il deposito avviene presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con allegata prova della notificazione al pubblico ministero. Il comma 2 disciplina l'iter processuale successivo: se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa l'udienza con avviso almeno cinque giorni prima. Nel giudizio abbreviato si osservano le disposizioni degli articoli 438, 441, 441-bis, 442 e 443, con meccanismi di eventuale revoca (comma 2). Il comma 3 esclude l'applicabilità quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato stesso ex art. 419 comma 5.

Quando si applica

Si applica dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato. L'imputato dispone di una finestra temporale di quindici giorni per decidere se optare per il giudizio abbreviato, che accelera il procedimento permettendo al giudice di decidere sulla base della documentazione disponibile senza assumere nuova prova in dibattimento.

Connessioni

Rimanda all'art. 456 c.p.p. (decreto di giudizio immediato), art. 438 c.p.p. (giudizio abbreviato), art. 419 c.p.p. (giudizio immediato su richiesta dell'imputato), art. 441 c.p.p. (decisione nel giudizio abbreviato), art. 441-bis c.p.p. (revoca del giudizio abbreviato), art. 442 c.p.p. (giudizio abbreviato su richiesta della persona offesa).

Domande frequenti

Qual è il termine per chiedere il giudizio abbreviato dopo il decreto di giudizio immediato?

Quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, a pena di decadenza. Il termine è perentorio e non sospendibile.

Come si presenta la richiesta di giudizio abbreviato?

Mediante istanza depositata presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con allegata prova della notificazione al pubblico ministero. La richiesta può essere presentata dall'imputato personalmente o tramite il suo difensore.

Il giudice ha l'obbligo di accogliere la richiesta di giudizio abbreviato?

Il giudice valuterà se la richiesta è ammissibile verificando l'osservanza delle modalità procedurali. Se ammissibile, il giudice fissa l'udienza abbreviata.

Quale procedura si segue in caso di giudizio abbreviato?

Si osservano le disposizioni degli articoli 438, 441, 441-bis, 442 e 443 c.p.p. Il giudice decide sulla base della documentazione disponibile senza assumere nuova prova assunta in dibattimento.

È possibile revocare il giudizio abbreviato una volta ammesso?

Sì, secondo l'art. 441-bis comma 4 c.p.p., il giudice può revocare l'ordinanza che aveva disposto il giudizio abbreviato in specifiche circostanze, procedendo poi al giudizio immediato ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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