Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 458 c.p.p. – Richiesta di giudizio abbreviato

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Richiesta di giudizio abbreviato

1. L’imputato, a pena di decadenza, può chiedere il giudizio abbreviato depositando nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari la richiesta, con la prova della avvenuta notifica al pubblico ministero, entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato. Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l’imputato può eccepire l’incompetenza per territorio del giudice.

2. Il giudice fissa in ogni caso con decreto l’udienza in camera di consiglio per la valutazione della richiesta, dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all’imputato, al difensore e alla persona offesa. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3, 5 e 6-ter , 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all’articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio immediato.

2-bis. Se il giudice rigetta la richiesta di giudizio abbreviato di cui all’articolo 438, comma 5, l’imputato, alla stessa udienza, può chiedere il giudizio abbreviato ai sensi dell’articolo 438, comma 1, l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 oppure la sospensione del procedimento con messa alla prova.

2-ter. Se non è accolta alcuna richiesta di cui al comma precedente, il giudice rimette le parti al giudice del dibattimento, dandone comunicazione in udienza alle parti presenti o rappresentate.

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando il giudizio immediato è stato richiesto dall’imputato a norma dell’articolo 419 comma 5.

In sintesi

  • Termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato
  • Deposito presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari
  • Prova della notificazione al pubblico ministero obbligatoria
  • Fissazione dell'udienza abbreviata con avviso cinque giorni prima alle parti
Indice dei contenuti

L'imputato può chiedere il giudizio abbreviato entro quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, depositando istanza con prova di notifica al pubblico ministero.

Ratio

L'articolo 458 riconosce all'imputato il diritto di optare per il giudizio abbreviato anche dopo il decreto di giudizio immediato, garantendo una forma di controllo sulla propria strategia difensiva. Il giudizio abbreviato consente di ridurre la complessità della fase dibattimentale concentrandosi sulla verifica della colpevolezza su carta, senza assunzione di nuova prova.

Analisi

Il comma 1 stabilisce il termine perentorio di quindici giorni dalla notificazione del decreto, con la conseguenza che il mancato deposito comporta decadenza del diritto. Il deposito avviene presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con allegata prova della notificazione al pubblico ministero. Il comma 2 disciplina l'iter processuale successivo: se la richiesta è ammissibile, il giudice fissa l'udienza con avviso almeno cinque giorni prima. Nel giudizio abbreviato si osservano le disposizioni degli articoli 438, 441, 441-bis, 442 e 443, con meccanismi di eventuale revoca (comma 2). Il comma 3 esclude l'applicabilità quando il giudizio immediato è stato richiesto dall'imputato stesso ex art. 419 comma 5.

Quando si applica

Si applica dopo la notificazione del decreto di giudizio immediato. L'imputato dispone di una finestra temporale di quindici giorni per decidere se optare per il giudizio abbreviato, che accelera il procedimento permettendo al giudice di decidere sulla base della documentazione disponibile senza assumere nuova prova in dibattimento.

Connessioni

Rimanda all'art. 456 c.p.p. (decreto di giudizio immediato), art. 438 c.p.p. (giudizio abbreviato), art. 419 c.p.p. (giudizio immediato su richiesta dell'imputato), art. 441 c.p.p. (decisione nel giudizio abbreviato), art. 441-bis c.p.p. (revoca del giudizio abbreviato), art. 442 c.p.p. (giudizio abbreviato su richiesta della persona offesa).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è notificato del decreto di giudizio immediato per truffa il 5 novembre

Ha quindici giorni per chiedere il giudizio abbreviato. Il suo difensore deposita istanza di giudizio abbreviato il 15 novembre presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, allegando prova della notificazione al pubblico ministero del 14 novembre. Il giudice verifica l'ammissibilità (non sono stati sollevati vizi procedurali) e fissa l'udienza abbreviata per il 2 dicembre, con avviso alle parti il 27 novembre.

Caso 2: Caso 2

Caio è accusato di riciclaggio ed è soggetto a decreto di giudizio immediato notificato il 1° settembre. Il termine per chiedere il giudizio abbreviato scade il 16 settembre, ma Caio non presenta istanza. La richiesta presentata il 17 settembre è inammissibile per decadenza dal termine perentorio, e il procedimento prosegue con il giudizio immediato ordinario davanti al tribunale.

Domande frequenti

Qual è il termine per chiedere il giudizio abbreviato dopo il decreto di giudizio immediato?

Quindici giorni dalla notificazione del decreto di giudizio immediato, a pena di decadenza. Il termine è perentorio e non sospendibile.

Come si presenta la richiesta di giudizio abbreviato?

Mediante istanza depositata presso la cancelleria del giudice per le indagini preliminari, con allegata prova della notificazione al pubblico ministero. La richiesta può essere presentata dall'imputato personalmente o tramite il suo difensore.

Il giudice ha l'obbligo di accogliere la richiesta di giudizio abbreviato?

Il giudice valuterà se la richiesta è ammissibile verificando l'osservanza delle modalità procedurali. Se ammissibile, il giudice fissa l'udienza abbreviata.

Quale procedura si segue in caso di giudizio abbreviato?

Si osservano le disposizioni degli articoli 438, 441, 441-bis, 442 e 443 c.p.p. Il giudice decide sulla base della documentazione disponibile senza assumere nuova prova assunta in dibattimento.

È possibile revocare il giudizio abbreviato una volta ammesso?

Sì, secondo l'art. 441-bis comma 4 c.p.p., il giudice può revocare l'ordinanza che aveva disposto il giudizio abbreviato in specifiche circostanze, procedendo poi al giudizio immediato ordinario.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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