Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 408 c.p.p. – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato

1. Quando gli elementi acquisiti nel corso delle indagini preliminari non consentono di formulare una ragionevole previsione di condanna o di applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca, il pubblico ministero, presenta al giudice richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.

2. Fuori dei casi di rimessione della querela, l’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione.

3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di venti giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari. La persona offesa è altresì informata della facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa.

3-bis. Per i delitti commessi con violenza alla persona e per il reato di cui all’articolo 624-bis del codice penale, l’avviso della richiesta di archiviazione è in ogni caso notificato, a cura del pubblico ministero, alla persona offesa ed il termine di cui al comma 3 è elevato a trenta giorni.

In sintesi

  • Richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata
  • Trasmissione al giudice del fascicolo completo con indagini e verbali
  • Notificazione alla persona offesa con avviso della richiesta entro termini ordinari
  • Diritto della persona offesa di prendere visione e presentare opposizione motivata
Indice dei contenuti

Il PM richiede al giudice l'archiviazione se la notizia di reato è infondata, trasmettendo il fascicolo con documentazione e verbali degli atti davanti al giudice.

Ratio

L'articolo disciplina il primo momento di selezione dei procedimenti: quando le indagini evidenziano l'infondatezza della notizia di reato, il PM è obbligato a richiedere l'archiviazione, non a proseguire verso il dibattimento. Questo rispecchia il principio di legalità e razionalità dell'esercizio dell'azione penale. Tuttavia, la decisione non è integralmente discrezionale del PM: il giudice sindaca e la persona offesa può opporsi.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che entro i termini di legge (art. 405 e 406), il PM presenta richiesta di archiviazione al giudice specializzato in indagini preliminari, allegando il fascicolo completo. Il comma 2 impone la notificazione alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata, con copia della richiesta. Il comma 3 conferisce il diritto di opposizione: entro dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini.

Quando si applica

Si applica al termine delle indagini preliminari quando il PM reputa infondata la notizia di reato. È frequente in procedimenti dove elementi iniziali di sospetto si rivelano inconsistenti al vaglio investigativo. Consente una dismissione ordinata e controllata dal giudice, evitando procedimenti infondati.

Connessioni

Rimandi: art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta), art. 410 (Opposizione), art. 411 (Altri casi di archiviazione), art. 327 (Funzioni generali del PM), art. 405 (Inizio azione penale). Collegata al diritto di partecipazione della persona offesa.

Casi pratici

Caso 1: Tizio sporge querela contro Caio per ricettazione

Il PM dispone indagini che risultano infruttuose: i beni non risultano rubati, la documentazione di provenienza è regolare. Il PM reputa la notizia di reato infondata e richiede l'archiviazione entro il termine ordinario, trasmettendo il fascicolo con verbali di perquisizioni e acquisizioni documentali. Tizio è notificato e può opporsi entro dieci giorni.

Caso 2: Mevio denuncia Sempronio per truffa

Il PM acquisisce la corrispondenza email tra le parti e nota che il presunto raggiro non sussiste: Sempronio aveva comunicato chiaramente i termini dell'accordo. Le indagini supportano l'infondatezza della querela. Il PM chiede archiviazione; Mevio, ricevuta notifica, può presentare opposizione se ritiene ancora fondata la sua denuncia.

Domande frequenti

Se sporco querela e il PM richiede l'archiviazione, ho diritto di sapere le ragioni?

Sì, la richiesta di archiviazione deve essere notificata con avviso che contiene i motivi della decisione del PM. Puoi prendere visione del fascicolo.

Ho il diritto di oppormi alla richiesta di archiviazione?

Sì, se sei persona offesa e dichiarato di voler essere informata, puoi presentare opposizione motivata entro dieci giorni dalla notificazione.

Cosa devo includere nella mia opposizione?

Un'opposizione motivata che indichi l'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e gli elementi di prova che giustificano la prosecuzione.

Se la mia opposizione è accolta, cosa succede?

Il giudice ordina al PM di proseguire le indagini oppure dispone un'udienza in camera di consiglio per decidere.

Posso impugnare il decreto di archiviazione?

No, il decreto di archiviazione non è ricorribile per cassazione, salvo casi di nullità procedurali (vedi art. 127 comma 5).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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