Art. 408 c.p.p. – Richiesta di archiviazione per infondatezza della notizia di reato
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Entro i termini previsti dagli articoli precedenti, il pubblico ministero, se la notizia di reato è infondata (125 att.), presenta al giudice (328) richiesta di archiviazione. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali degli atti compiuti davanti al giudice per le indagini preliminari.
2. L’avviso della richiesta è notificato, a cura del pubblico ministero alla persona offesa (90, 91) che, nella notizia di reato o successivamente alla sua presentazione, abbia dichiarato di volere essere informata circa l’eventuale archiviazione (126 att.).
3. Nell’avviso è precisato che, nel termine di dieci giorni, la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini preliminari.
In sintesi
Il PM richiede al giudice l'archiviazione se la notizia di reato è infondata, trasmettendo il fascicolo con documentazione e verbali degli atti davanti al giudice.
Ratio
L'articolo disciplina il primo momento di selezione dei procedimenti: quando le indagini evidenziano l'infondatezza della notizia di reato, il PM è obbligato a richiedere l'archiviazione, non a proseguire verso il dibattimento. Questo rispecchia il principio di legalità e razionalità dell'esercizio dell'azione penale. Tuttavia, la decisione non è integralmente discrezionale del PM: il giudice sindaca e la persona offesa può opporsi.
Analisi
Il comma 1 stabilisce che entro i termini di legge (art. 405 e 406), il PM presenta richiesta di archiviazione al giudice specializzato in indagini preliminari, allegando il fascicolo completo. Il comma 2 impone la notificazione alla persona offesa che abbia dichiarato di voler essere informata, con copia della richiesta. Il comma 3 conferisce il diritto di opposizione: entro dieci giorni la persona offesa può prendere visione degli atti e presentare opposizione con richiesta motivata di prosecuzione delle indagini.
Quando si applica
Si applica al termine delle indagini preliminari quando il PM reputa infondata la notizia di reato. È frequente in procedimenti dove elementi iniziali di sospetto si rivelano inconsistenti al vaglio investigativo. Consente una dismissione ordinata e controllata dal giudice, evitando procedimenti infondati.
Connessioni
Rimandi: art. 409 (Provvedimenti del giudice sulla richiesta), art. 410 (Opposizione), art. 411 (Altri casi di archiviazione), art. 327 (Funzioni generali del PM), art. 405 (Inizio azione penale). Collegata al diritto di partecipazione della persona offesa.
Domande frequenti
Se sporco querela e il PM richiede l'archiviazione, ho diritto di sapere le ragioni?
Sì, la richiesta di archiviazione deve essere notificata con avviso che contiene i motivi della decisione del PM. Puoi prendere visione del fascicolo.
Ho il diritto di oppormi alla richiesta di archiviazione?
Sì, se sei persona offesa e dichiarato di voler essere informata, puoi presentare opposizione motivata entro dieci giorni dalla notificazione.
Cosa devo includere nella mia opposizione?
Un'opposizione motivata che indichi l'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e gli elementi di prova che giustificano la prosecuzione.
Se la mia opposizione è accolta, cosa succede?
Il giudice ordina al PM di proseguire le indagini oppure dispone un'udienza in camera di consiglio per decidere.
Posso impugnare il decreto di archiviazione?
No, il decreto di archiviazione non è ricorribile per cassazione, salvo casi di nullità procedurali (vedi art. 127 comma 5).