Art. 391-decies c.p.p. – Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l’articolo 234, la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell’accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell’udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall’articolo 431.
3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l’esercizio delle facoltà previste, in quanto compatibili, dall’articolo 360. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all’articolo 431, comma 1, lettera c).
In sintesi
Utilizzo della documentazione investigativa difensiva nel processo: dichiarazioni secondo artt. 500, 512, 513; atti non ripetibili secondo art. 234 e fascicolo art. 431.
Ratio
L'articolo 391-decies regola l'acquisizione processuale della documentazione difensiva, garantendo che non sia utilizzata arbitrariamente ma secondo il contraddittorio. Le dichiarazioni difensive possono leggesi in dibattimento solo se il testimone non compare (artt. 500-513); gli atti non ripetibili devono essere documentati congiuntamente con il PM per garantire verificabilità.
La norma evita che il PM possa contestare validità/esistenza della documentazione difensiva, poiché la ha potuto verificare in diretta o tramite documentazione certa.
Analisi
Comma 1 consente l'utilizzo delle dichiarazioni inserite nel fascicolo difensore secondo artt. 500 (lettura testimonianza se assente per morte, malattia, assenza), 512 (lettura se testimone rifiuta rispondere) e 513 (lettura se contraddittorie versioni). Non può essere letta a piacimento: serve motivo processuale.
Comma 2 prevede che la documentazione di atti non ripetibili (accessi, rilievi fotografici) compiuti durante investigazioni preliminari o udienza preliminare è inserita nel fascicolo previsto dall'art. 431 (fascicolo PM che va al dibattimento).
Comma 3 obbliga il difensore a dare avviso al PM per accertamenti tecnici non ripetibili affinché PM eserciti facoltà di assistenza previste dall'art. 360. Negli altri atti non ripetibili, il PM ha facoltà (non obbligo) di assistervi.
Comma 4 specifica che il verbale degli accertamenti tecnici e la documentazione degli atti cui il PM ha assistito sono inseriti sia nel fascicolo difensore che nel fascicolo PM, con applicazione dell'art. 431 comma 1 lettera c) (documentazione congiunta).
Quando si applica
Tizio indagato per appropriazione: l'avvocato raccoglie testimonianza scritta da collega che spiega il sistema di contabilità dell'ente (fatto rilevante per escludere dolo). Nel dibattimento, se il testimone non compare, l'accusa contesta la dichiarazione. L'avvocato di Tizio la legge secondo art. 500 c.p.p., facendone questione di credibilità.
Caio indagato per danno da costruzione: il difensore effettua rilievo fotografico-tecnico del danno in accesso con consulente tecnico (atto non ripetibile, tracce deteriorabili). Dà avviso al PM 24 ore prima. Il PM assiste. Il verbale dell'accesso e le foto sono redatti congiuntamente, verbalizzati sia nel fascicolo difensore che PM. Nel dibattimento, il perito di Caio e il perito di parte civile dispongono della medesima documentazione: trasparenza.
Connessioni
Integra artt. 391-bis ss. (investigazioni), 391-sexies (accesso ai luoghi), 391-octies (fascicolo difensore), 431 (fascicolo PM), 234 (atti non ripetibili), 360 (accertamenti tecnici preliminari), 500, 512, 513 (lettura dichiarazioni dibattimento).
Domande frequenti
Come posso usare nel processo una dichiarazione raccolta dal mio avvocato durante le indagini?
La dichiarazione entra nel fascicolo difensore. Nel dibattimento, puoi chiedere al giudice di leggerla se: il testimone non compare (morte, malattia, assenza giustificata), il testimone rifiuta di rispondere, le sue dichiarazioni sono contraddittorie con dichiarazioni precedenti. Non puoi leggerla a piacimento; serve un motivo processuale specifico (artt. 500, 512, 513 c.p.p.).
Devo avvertire il pubblico ministero quando effettuo accertamenti tecnici durante le indagini?
Sì, se gli accertamenti tecnici sono atti non ripetibili (ex art. 360 c.p.p.), devi dare avviso al PM senza ritardo. Il PM ha facoltà di assistervi. Se assiste, il verbale è compilato congiuntamente e firmato sia dal difensore che dal PM (o suo delegato).
Se il PM non assiste all'accertamento tecnico, è valido comunque?
Sì, è valido. La documentazione che hai raccolto (verbale, foto, misurazioni) entra nel fascicolo che va al dibattimento. Non è invalida perché il PM non ha assistito. Però il PM ha facoltà di richiedere una contro-perizia successiva per contrastare i tuoi risultati. La trasparenza è garantita dalla documentazione congiunta, non dall'obbligo di assistenza.
Dove finisce la documentazione degli accessi ai luoghi e dei rilievi fotografici?
Entra sia nel fascicolo difensore (che conservi tu presso il GUP) che nel fascicolo del PM (art. 431 c.p.p.), che va poi al dibattimento. Nel dibattimento il giudice e la controparte dispongono della documentazione. Non è segreto; è trasparente.
Posso leggere nel dibattimento una dichiarazione che il testimone ha rilasciato al PM, che ora ritratta?
Sì, secondo art. 513 c.p.p. Se il testimone ora dichiara il contrario di quanto aveva detto al PM (contraddittorietà), puoi chiedere al giudice la lettura della dichiarazione precedente per dimostrare la contraddizione e contestarne la credibilità attuale. Rimane però valida la testimonianza attuale (non è nulla); serve da elemento di valutazione.