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Art. 365 c.p.p. – Atti ai quali il difensore ha diritto di assistere senza avviso
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Il pubblico ministero, quando procede al compimento di atti di perquisizione (247 s.) o sequestro (253 s.), chiede alla persona sottoposta alle indagini, che sia presente, se è assistita da un difensore di fiducia e, qualora ne sia priva, designa un difensore di ufficio a norma dell’art. 97 comma 3.
2. Il difensore ha facoltà di assistere al compimento dell’atto, fermo quanto previsto dall’art. 249.
3. Si applicano le disposizioni dell’art. 364 comma 7.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Durante perquisizione e sequestro il difensore ha diritto di assistere. Il PM designa un difensore d'ufficio se assente.
Ratio
L'articolo 365 c.p.p. disciplina la difesa tecnica durante gli atti di perquisizione e sequestro, che rappresentano incisioni significative nella sfera privata dell'indagato (domicilio, documentazione, beni). Il legislatore ha ritenuto essenziale che la persona abbia diritto alla contraddittorio anche in queste fasi, al fine di garantire la legalità dell'atto, la corretta acquisizione delle prove e il rispetto dei diritti fondamentali. L'assistenza del difensore durante perquisizione e sequestro permette di documentare eventuali illegittimità e di salvaguardare diritti costituzionali (riservatezza, libertà di domicilio).
Analisi
Il comma 1 stabilisce che quando il PM procede a perquisizione (art. 247 s. c.p.p.) o sequestro (art. 253 s. c.p.p.), chiede alla persona sottoposta a indagini (se presente) se sia assistita da un difensore di fiducia. Se la persona non ha un difensore, il PM è obbligato a designare un difensore d'ufficio secondo le modalità dell'art. 97 comma 3 c.p.p. Il comma 2 riconosce al difensore la facoltà di assistere, rimandando per le eccezioni all'art. 249 c.p.p. (che prevede il potere del PM di escludere il difensore in casi eccezionali di pericolo per la ricerca della prova). Il comma 3 rimanda al divieto di segni di approvazione/disapprovazione di cui all'art. 364 comma 7.
Quando si applica
La norma si applica quando il PM decide di compiere una perquisizione (domiciliare o personale) o un sequestro di cose durante le indagini preliminari. Esempio: il PM ha un'ipotesi di reato di ricettazione nei confronti di Tizio. Autorizza una perquisizione presso l'abitazione di Tizio per rinvenire il bene ricettato. Se Tizio è presente, il PM gli chiede verbalmente (o per iscritto) se ha un difensore. Se Tizio non ha un difensore, il PM nomina d'ufficio un avvocato del patrocinio gratuito (eventualmente anche avv. Rossi già designato per interrogatori). Questo difensore ha diritto di stare presente durante la perquisizione per verificare la correttezza dell'operazione.
Connessioni
Art. 247 s. c.p.p. (perquisizione), art. 253 s. c.p.p. (sequestro), art. 97 comma 3 c.p.p. (designazione difensore d'ufficio), art. 249 c.p.p. (esclusione del difensore dalla perquisizione in casi eccezionali), art. 364 comma 7 c.p.p. (divieto segni approvazione), art. 362 c.p.p. (partecipazione della persona agli atti). La norma si coordina con le garanzie generali sulla partecipazione del difensore e sul diritto al contraddittorio.
Domande frequenti
Se la perquisizione avviene quando non sono a casa, il mio difensore può comunque assistere?
Sì. Se l'art. 365 comma 1 dice che il PM chiede se sei assistito da un difensore, questo vale anche se tu non sei presente. Il PM deve informare il tuo difensore (se lo conosce) o designarne uno d'ufficio affinché assista alla perquisizione. Se il PM procede senza difensore in tua assenza, è comunque una violazione.
Il difensore durante la perquisizione può impedire il sequestro di un oggetto?
No. Il difensore ha diritto di assistere e di presentare osservazioni, ma non può impedire il sequestro. Tuttavia, il difensore può documentare nel verbale la sua contrarietà al sequestro, controbattere le motivazioni, e successivamente ricorrere al giudice se ritiene il sequestro illegittimo.
Se il PM trova documenti segreti (es. corrispondenza legale avvocato-cliente) durante la perquisizione, il difensore deve stare zitto?
No. L'art. 269 c.p.p. protegge il segreto professionale (carteggi avvocato-cliente, medico-paziente, ecc.). Se durante la perquisizione il difensore (o il PM stesso) identifica un documento protetto da segreto, il difensore può (e deve) sollevare eccezione e il PM è obbligato a sottoporre il documento al giudice per la decisione sul segreto.
Quanto tempo deve aspettare il difensore prima di arrivare alla perquisizione?
L'art. 365 non specifica un termine (diversamente dall'art. 364 che prevede 24 ore per l'interrogatorio). In pratica, il PM deve avvertire il difensore e concedergli un tempo ragionevole per arrivare, salvo che non vi siano ragioni di assoluta urgenza. Se il PM compie la perquisizione senza dare alcuna possibilità di partecipazione al difensore già noto, è nullità.
Se il PM esclude il difensore dalla perquisizione invocando l'art. 249 c.p.p., posso fare ricorso?
Sì. L'art. 249 c.p.p. consente l'esclusione del difensore solo in casi eccezionali di pericolo per la ricerca della prova. La decisione del PM di escludere il difensore deve essere motivata nel verbale. Se la motivazione è insufficiente o fittizia, il difensore (o la persona sottoposta a indagini) può ricorrere al giudice per le indagini preliminari invocando la nullità dell'atto.