← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 291 c.p.p. – Procedimento applicativo

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le misure sono disposte su richiesta del pubblico ministero, che presenta al giudice competente (279, 391; 91 att.) gli elementi su cui la richiesta si fonda, nonché tutti gli elementi a favore dell’imputato e le eventuali deduzioni a memorie difensive già depositate.

1 bis. (Abrogato)

2. Se riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, il giudice, quando ne ricorrono le condizioni e sussiste l’urgenza di soddisfare taluna delle esigenze cautelari previste dall’art. 274, dispone la misura richiesta con lo stesso provvedimento con il quale dichiara la propria incompetenza. Si applicano in tal caso le disposizioni dell’art. 27.

2-bis. In caso di necessità o urgenza il pubblico ministero può chiedere al giudice, nell’interesse della persona offesa, le misure patrimoniali provvisorie di cui all’articolo 282-bis. Il provvedimento perde efficacia qualora la misura cautelare sia successivamente revocata.

In sintesi

  • Il PM presenta richiesta di misure al giudice competente con tutti gli elementi sia contro che a favore dell'imputato
  • Il giudice, riconoscendo l'incompetenza, può comunque disporre misure cautelari urgenti per soddisfare esigenze di sicurezza
  • Il PM può richiedere misure patrimoniali provvisorie nell'interesse della persona offesa in caso di urgenza
  • Le misure patrimoniali perdono efficacia se la misura cautelare è successivamente revocata

Le misure cautelari sono disposte su richiesta del pubblico ministero, presentando al giudice competente gli elementi della richiesta e gli elementi a favore dell'imputato.

Ratio

L'art. 291 c.p.p. disciplina il procedimento di applicazione delle misure cautelari, fondamentale per garantire l'equilibrio fra l'esigenza di sicurezza e i diritti della difesa. La norma rispecchia il principio di legalità, richiedendo che il PM documenti non solo gli elementi incriminanti ma anche le controdeduzioni e i dati favorevoli all'imputato, al fine di consentire al giudice un'evaluazione equilibrata e consapevole.

Il procedimento rappresenta un filtro importante contro l'arbitrio, poiché il giudice deve pronunciarsi sulla base di una documentazione completa e imparziale, potendo così limitare i rischi di misure sproporzionate o ingiustificate.

Analisi

Il primo comma prevede che le misure siano disposte «su richiesta» del PM, il quale presenta al giudice competente gli elementi su cui fonda la richiesta. Cruciale è l'obbligo per il PM di presentare «tutti gli elementi a favore dell'imputato e le eventuali deduzioni a memorie difensive già depositate»: questo assicura trasparenza processuale e par condicio defensionis.

Il secondo comma affronta un'ipotesi particolare: quando il giudice riconosce la propria incompetenza per qualsiasi causa, e ricorrono le condizioni e sussiste l'urgenza di soddisfare esigenze cautelari, può disporre la misura richiesta nello stesso provvedimento che dichiara l'incompetenza. Il comma 2-bis introduce una deroga al contraddittorio: il PM può chiedere misure patrimoniali provvisorie in deroga a quanto stabilito da altre disposizioni, purché nell'interesse della persona offesa e in caso di necessità o urgenza.

Quando si applica

L'art. 291 si applica ogni qual volta il PM intenda richiedere una misura cautelare: custodia in carcere, arresti domiciliari, divieto di avvicinamento, sequestro conservativo di beni. Trova applicazione anche nel corso delle indagini preliminari, così come davanti al giudice dell'udienza preliminare o durante il dibattimento.

Un caso concreto: Tizio è sottoposto a indagine per truffa e il PM, ritenendo sussistere pericolo di reiterazione, presenta richiesta di misura cautelare documentando sia i fatti contestati sia le circostanze favorevoli (stabilità lavorativa, assenza di precedenti). Il giudice, valutando il dossier completo, decide sulla congruità della misura.

Connessioni

L'art. 291 c.p.p. si integra con l'art. 274 c.p.p. (Presupposti e finalità delle misure cautelari), che definisce le esigenze cautelari (pericolo di fuga, reiterazione, inquinamento prove). Rimanda inoltre all'art. 27 c.p.p. (Trasferimento di competenza). La norma dialoga con l'art. 282-bis c.p.p. (Misure patrimoniali provvisorie) e con gli artt. 348 ss. c.p.p. (Attività di polizia giudiziaria). Per quanto riguarda i diritti della difesa, connessi agli artt. 24 Cost. e 111 Cost., nonché alla direttiva 2010/64/UE sull'accesso a difesa.

Domande frequenti

Che cosa succede se il PM presenta richiesta di misura cautelare senza documentare gli elementi favorevoli all'imputato?

La richiesta è radicalmente difettosa e il giudice deve rigettarla. L'art. 291 c.p.p. impone al PM l'obbligo di presentare tutti gli elementi, anche quelli sfavorevoli alla sua tesi, altrimenti il giudice non può compiere una valutazione equa e consapevole. Omettere volutamente dati favorevoli al difendibile costituisce una violazione del diritto di difesa e rende annullabile il provvedimento.

Il giudice incompetente può disporre una misura cautelare personale (come la carcerazione) oppure solo misure patrimoniali?

Secondo il comma 2 dell'art. 291, il giudice incompetente può disporre misure cautelari generiche (non solo patrimoniali) quando sussistono l'urgenza e le esigenze di cui all'art. 274 c.p.p. Ciò include anche arresti domiciliari o divieti di avvicinamento. Il provvedimento è emesso nello stesso atto con cui dichiara l'incompetenza, seguendo poi le disposizioni dell'art. 27 c.p.p. per il trasferimento del fascicolo.

Quanto tempo ha il PM per depositare le deduzioni difensive insieme alla richiesta di misura?

La norma non specifica un termine preciso. Tuttavia, il PM è obbligato a depositare le memorie difensive «già depositate» presso il fascicolo: ciò significa che se la difesa ha già presentato controdeduzioni scritte, il PM deve includerle nella richiesta. Se la difesa non ha ancora depositato nulla, il PM non può ritardare la richiesta per questa ragione, ma deve comunque informare il giudice di qualsiasi comunicazione ricevuta verbalmente o informalmente.

Cosa sono le misure patrimoniali provvisorie di cui parla il comma 2-bis?

Le misure patrimoniali provvisorie (di cui all'art. 282-bis c.p.p.) sono sequestri di beni disposti in via cautelativa, generalmente allo scopo di tutelare la persona offesa da un reato patrimoniale o per garantire il recupero del danno. Il comma 2-bis consente al PM di richiederle in caso di urgenza anche nell'interesse della vittima, diversamente da quanto avviene per le misure personali. Se successivamente la misura cautelare è revocata, la misura patrimoniale provvisoria perde automaticamente efficacia.

Un imputato può fare ricorso se ritiene che il PM abbia presentato una richiesta di misura incompleta o sleale?

Sì. Se il PM omette di presentare elementi essenziali favorevoli all'imputato, il difensore può dedurre questo vizio nella memoria di risposta all'ordinanza cautelare, oppure ricorrere in Cassazione per violazione dell'art. 291 c.p.p. e del diritto di difesa (art. 24 Cost.). Le Corti riconoscono che la completezza documentale è presupposto di legalità della misura.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.