← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 272 c.p.p. – Limitazioni alle libertà della persona

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Le libertà della persona possono essere limitate con misure cautelari soltanto a norma delle disposizioni del presente Titolo.

In sintesi

  • Principio di stretta legalità: le libertà della persona sono inviolabili salvo limiti di legge
  • Le limitazioni sono possibili solo tramite misure cautelari
  • Le misure cautelari devono seguire le disposizioni del titolo X del CPP
  • Nessun provvedimento arbitrario o extra-legale è consentito

Le libertà della persona possono essere limitate esclusivamente mediante misure cautelari secondo le regole del presente titolo del codice di procedura penale.

Ratio

L'articolo 272 incarna il principio costituzionale di inviolabilità della libertà personale, affermato dall'articolo 13 della Costituzione. Sancisce che nessun provvedimento restrittivo della libertà può essere adottato se non rispetti rigorosamente i canali legali previsti dal codice di procedura penale. È una norma strutturale che protegge da provvedimenti arbitrari o eccezioni autoritative non legificate.

Analisi

L'articolo 272 è una norma principio posta a capo del titolo X del c.p.p., dedicato alle misure cautelari. Non specifica quali misure siano ammissibili (lo fanno i successivi articoli 273-292), ma fissa il principio cardine: qualunque limitazione della libertà personale deve trovare fondamento esclusivo nelle disposizioni del titolo, non altrove. Ciò vuol dire che nessun decreto del giudice, nessun ordine della polizia giudiziaria, nessuna prassi amministrativa può limitare la libertà se non prevista espressamente dalla legge e applicata secondo le procedure stabilite.

Quando si applica

L'articolo 272 trova applicazione come principio interpretativo generale in ogni procedimento penale. Ogni volta che un giudice debba decidere se limitare la libertà di un indagato o imputato, il provvedimento deve rientrare nelle misure cautelari disciplinate dai successivi articoli 273-292 (custodia cautelare in carcere, arresti domiciliari, obbligo di dimora, obbligo di firma, divieto di avvicinamento, misure interdittive). Riguarda indagati in fase preliminare, imputati nel dibattimento, condannati in grado di appello.

Connessioni

L'articolo 272 ha natura programmatica e si collega a tutti gli articoli successivi che disciplinano le misure cautelari (artt. 273-292 c.p.p.). Rimanda inoltre all'articolo 13 della Costituzione (libertà personale), all'articolo 5 della CEDU (diritto alla libertà), e al principio di proporzionalità enunciato nell'articolo 274 c.p.p. (esigenze cautelari). Vedasi anche il decreto legislativo 274/2000 sui diritti delle persone sottoposte a misure cautelari.

Domande frequenti

Possono essere adottate limitazioni della libertà diverse dalle misure cautelari?

No. L'articolo 272 esclude qualunque limitazione della libertà personale che non rientri nelle misure cautelari disciplinate dal titolo X del CPP (artt. 273-292).

Chi può ordinare misure cautelari?

Solo il giudice, su richiesta del pubblico ministero, mediante decreto motivato. In casi eccezionali di urgenza, il PM può applicare misure cautelari personali in via d'urgenza, ma il giudice deve convalidarle entro 48 ore.

Se il giudice ordina una misura non prevista dalla legge, è valida?

No, è nulla per violazione del principio di legalità enunciato dall'articolo 272. Ricorrono i presupposti per un vizio di nullità del provvedimento.

L'articolo 272 protegge anche gli imputati condannati?

L'articolo 272 si applica alle misure cautelari durante le indagini preliminari e il dibattimento. Dopo la condanna, la restrizione della libertà avviene secondo regole diverse (esecuzione della pena, articoli 656 e ss.).

Che succede se la polizia limita la libertà senza ordine del giudice?

Il provvedimento è illegittimo e viola l'articolo 272. La persona può ricorrere, e qualunque elemento acquisito durante la limitazione illegittima della libertà può essere escluso come prova illecita.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.