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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 266 c.p.p. – Limiti di ammissibilità

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. L’intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione è consentita (226 coord.) nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell’ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;

b) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell’art. 4;

c) delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope;

d) delitti concernenti le armi e le sostanze esplosive;

e) delitti di contrabbando;

f) reati di ingiuria (594 c.p.), minaccia (612 c.p.), molestia o disturbo alle persone (660 c.p.) col mezzo del telefono.

f-bis) delitti previsti dall’articolo 600-ter, terzo comma, del codice penale.

2. Negli stessi casi è consentita l’intercettazione di comunicazioni tra presenti. Tuttavia, qualora queste avvengano nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p., l’intercettazione è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l’attività criminosa.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Intercettazioni ammesse per delitti con pena superiore a 5 anni nel massimo, ergastolo, contro la PA, stupefacenti, armi, contrabbando
  • Ammesse per reati commessi col mezzo del telefono (minaccia, molestie, ingiurie, pornografia minorile)
  • Intercettazioni tra presenti consentite negli stessi casi
  • Nei luoghi di privata dimora (art. 614 c.p.): solo se vi è fondato motivo che si svolga attività criminosa
  • Strumento invasivo: i limiti di ammissibilità sono presupposto del giusto processo

Le intercettazioni sono ammesse per i delitti più gravi (pena oltre 5 anni, contro la PA, stupefacenti, armi, contrabbando) e per reati commessi col mezzo del telefono; nei luoghi di privata dimora richiedono fondato motivo di attività criminosa.

Ratio della norma

L'art. 266 c.p.p. fissa i limiti oggettivi dell'intercettazione, mezzo di ricerca della prova ad alto impatto sui diritti fondamentali (segretezza delle comunicazioni ex art. 15 Cost., inviolabilità del domicilio ex art. 14 Cost.). La ratio è di proporzionalità: l'intrusione nelle comunicazioni è giustificata solo per reati di particolare gravità o per i reati che si consumano per loro natura attraverso strumenti di comunicazione. La distinzione tra intercettazioni «ordinarie» e quelle «tra presenti in luoghi di privata dimora» realizza un'ulteriore graduazione: nei luoghi più protetti dalla riservatezza si richiede un quid pluris (fondato motivo che ivi si svolga attività criminosa), per evitare intrusioni domestiche generalizzate.

Analisi del testo

Comma 1 — categorie di reato: (a) delitti non colposi con pena edittale dell'ergastolo o reclusione massima superiore a 5 anni (calcolata secondo le regole dell'art. 4 c.p.p.); (b) delitti contro la pubblica amministrazione con reclusione massima non inferiore a 5 anni (criterio temperato per reati come corruzione, peculato, abuso d'ufficio); (c) delitti in materia di stupefacenti; (d) delitti in materia di armi ed esplosivi; (e) delitti di contrabbando; (f) reati di ingiuria (oggi depenalizzata), minaccia, molestia o disturbo col mezzo del telefono; (f-bis) pornografia minorile aggravata (art. 600-ter, comma 3 c.p.). Comma 2 — intercettazioni tra presenti: stessi casi del comma 1, con la regola speciale per i luoghi di privata dimora (art. 614 c.p.: abitazione, ogni altro luogo di privata dimora, appartenenze): l'intercettazione «ambientale» domestica è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Si tratta di criterio rafforzato: non basta l'idoneità del luogo come fonte di indizi, occorre la concreta verosimiglianza che l'attività criminosa abbia luogo proprio lì.

Quando si applica

I limiti dell'art. 266 operano come precondizione di ammissibilità: senza il loro rispetto, l'intercettazione è nulla e i risultati inutilizzabili (art. 271 c.p.p.). Una volta verificato il rispetto del 266, occorre valutare i presupposti soggettivi dell'art. 267 (gravi indizi di reato, indispensabilità per la prosecuzione delle indagini). I due requisiti sono cumulativi. Per i reati di criminalità organizzata operano le regole speciali del D.L. 152/1991 (art. 13), con presupposti meno rigorosi (sufficienti indizi e necessità per le indagini, anziché gravi indizi e indispensabilità). La normativa è stata integrata dal D.Lgs. 216/2017 (riforma Orlando), che ha disciplinato la fase di selezione degli atti, l'archivio riservato delle intercettazioni e la tutela dei terzi estranei al procedimento.

Connessioni con altre norme

L'art. 266 si raccorda con: l'art. 15 Cost. (inviolabilità della corrispondenza); l'art. 14 Cost. (inviolabilità del domicilio); l'art. 8 CEDU (vita privata); l'art. 267 (presupposti dell'autorizzazione e procedura); l'art. 268 (esecuzione delle operazioni); l'art. 269 (conservazione della documentazione); l'art. 270 (utilizzazione in altri procedimenti); l'art. 271 (inutilizzabilità). Per le intercettazioni di reati di criminalità organizzata, l'art. 13 D.L. 152/1991. Per il «captatore informatico» (trojan), gli artt. 266, comma 2-bis e 267, comma 1 c.p.p. (introdotti dal D.Lgs. 216/2017). La giurisprudenza costituzionale (Corte cost. 366/1991, 320/2009) ha più volte confermato la stretta interpretazione dei limiti.

Domande frequenti

Per quali reati sono ammesse le intercettazioni?

Le intercettazioni sono ammesse: (a) per delitti puniti con l'ergastolo o reclusione massima superiore a 5 anni; (b) per delitti contro la pubblica amministrazione con reclusione massima di almeno 5 anni; (c) per reati in materia di stupefacenti, armi, esplosivi, contrabbando; (d) per minaccia, molestia, ingiuria (oggi depenalizzata), pornografia minorile aggravata commessi col mezzo del telefono. Per i reati di criminalità organizzata operano regole speciali con soglia più bassa (D.L. 152/1991).

Si possono intercettare conversazioni avvenute in casa?

Sì, ma con limite rafforzato. Per le intercettazioni ambientali nei luoghi di privata dimora (art. 614 c.p.), l'art. 266, comma 2 c.p.p. richiede il fondato motivo che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa. Non basta indagare un reato grave: occorrono elementi concreti che facciano probabile lo svolgimento del reato in quello specifico luogo. La regola tutela l'inviolabilità del domicilio (art. 14 Cost.).

Cos'è l'intercettazione tra presenti?

È l'intercettazione di conversazioni che avvengono fisicamente alla presenza dell'autore (per esempio dialoghi in auto, in ufficio, in luoghi pubblici), realizzata mediante microspie ambientali. È sottoposta agli stessi presupposti delle intercettazioni telefoniche, con il limite ulteriore della «privata dimora» del comma 2. Oggi è frequente l'uso di captatori informatici (trojan), che possono attivare microfono e fotocamera del dispositivo intercettato, con regime specifico introdotto dal D.Lgs. 216/2017.

Cosa succede se l'intercettazione viene fatta fuori dei casi consentiti?

I risultati sono inutilizzabili ai sensi dell'art. 271 c.p.p. L'inutilizzabilità è un vizio processuale grave: la prova non può fondare alcuna decisione, è rilevabile in ogni stato e grado, anche d'ufficio. La parte interessata può eccepire l'inutilizzabilità e ottenere lo stralcio degli atti. La giurisprudenza richiede una verifica rigorosa: in caso di dubbio sui presupposti, prevale la tutela del diritto fondamentale alla riservatezza.

Per i reati di criminalità organizzata valgono le stesse regole?

No, esistono regole speciali. L'art. 13 del D.L. 152/1991 prevede presupposti più ampi: bastano «sufficienti indizi» (anziché «gravi indizi») e la «necessità per lo svolgimento delle indagini» (anziché l'«assoluta indispensabilità»). Lo scopo è agevolare l'investigazione su criminalità mafiosa e terrorismo, dove la struttura delle organizzazioni rende più complesso l'accertamento. La disciplina è stata oggetto di costante valutazione da parte della Corte costituzionale, che ne ha confermato la legittimità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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