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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 228 c.p.p. – Attività del perito

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l’acquisizione al fascicolo per il dibattimento (431, 76 att.).

2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all’esame delle parti e all’assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.

3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell’incarico, il perito richieda notizie all’imputato, alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell’accertamento peritale.

4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell’incarico, la decisione è rimessa al giudice (5082), senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

In sintesi

  • Il perito procede alle operazioni tecniche necessarie per rispondere ai quesiti
  • Autorizzazione del giudice per accedere a atti, documenti e cose prodotte dalle parti
  • Possibilità di assistere all'esame di parti e all'assunzione di prove
  • Facoltà di servirsi di ausiliari di sua fiducia per attività materiali non valutative
  • Questioni sui limiti dell'incarico rimesse al giudice, senza sospensione delle operazioni

Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti; può prendere visione di atti e documenti; può essere autorizzato ad assistere ad esami e ad utilizzare ausiliari.

Ratio

L'articolo 228 governa la dimensione operativa della perizia, fornendo al perito i poteri e gli strumenti necessari per svolgere indagini tecniche complesse. La norma bilancia l'autonomia del perito (che deve esercitare la propria competenza con discrezionalità tecnica) con il controllo del giudice (cui spetta risolvere questioni di competenza peritale). L'autorizzazione ad accedere a documenti riservati, ad assistere a esami con testimoni, e a utilizzare ausiliari trasforma il perito da consulente passivo a attore dinamico della ricerca della verità.

La possibilità di ricorrere ad ausiliari è essenziale per peritie tecniche complesse (ad es. analisi genetiche, dove il perito deve delegare il lavoro laboratoristico a tecnici specializzati, mentre il perito mantiene responsabilità valutativa).

Analisi

Il comma 1 attribuisce al perito il potere di accedere a atti, documenti e cose prodotte dalle parti e rilevanti per l'incarico. L'accesso è subordinato ad autorizzazione del giudice, anche se normalmente concessa. Il riferimento agli articoli 431 c.p.p. e 76 disp. att. indica che il perito ha accesso ai documenti acquisiti al fascicolo per il dibattimento: cartelle cliniche in processi per reato contro la salute, documenti bancari in frodi, registri contabili in bancarotta, ecc.

Il comma 2 consente al perito di assistere all'esame delle parti (interrogatorio dell'imputato, esame della persona offesa) e all'assunzione di prove (esame di testimoni). Questa facoltà permette al perito di acquisire informazioni direttamente e valutare la credibilità dei dichiaranti. Il perito può inoltre servirsi di ausiliari di propria fiducia, purché limitati ad attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni: ad esempio, un tecnico laboratoriale per analisi, un fotografo per documentazione, un disegnatore per schemi, ma non ulteriori periti che formulerebbero proprie valutazioni soggettive.

Il comma 3 stabilisce il regime informativo quando il perito richieda notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone. Gli elementi così acquisiti sono utilizzabili solo ai fini dell'accertamento peritale, non come dichiarazioni ex articolo 290 c.p.p. (dichiarazioni spontanee) o come testimonianza informale. Ciò limita la contaminazione tra l'indagine peritale e la valutazione testimoniale.

Il comma 4 affronta le situazioni in cui, durante le operazioni peritali svolte senza la presenza del giudice, emergono questioni circa i poteri del perito o i limiti dell'incarico. La decisione rimane rimessa al giudice (articolo 508 c.p.p. per il dibattimento), ma le operazioni non sono sospese: il perito continua, attendendo la decisione giudiziale. Ciò garantisce efficienza e fluidità delle operazioni.

Quando si applica

L'applicazione è ubiqua. Esempi: (a) perizia medico-legale in omicidio: il perito accede alla cartella clinica della vittima, assiste all'esame dell'imputato, utilizza ausiliari fotografi per documentare le lesioni; (b) perizia contabile in frode: il perito accede ai registri contabili, documenti bancari, contratti, assiste all'esame del ragioniere della società, si avvale di ausiliari per analisi dati; (c) perizia psichiatrica su imputabilità: la perita accede alle cartelle mediche psichiatriche, esamina l'imputato, utilizza ausiliari psicoterapeuti per test psicologici, assiste all'esame di testimoni sulla storia psichiatrica dell'imputato.

Situazioni critiche: il perito richiede documenti riservati (fascicolo ospedaliero, dati finanziari), il giudice autorizza l'accesso con vincolo di riservatezza; il perito incontra l'imputato in carcere, assistendo a colloquio con avvocato, ecc.

Connessioni

L'articolo 228 si integra con gli articoli 220-227 c.p.p. (disciplina generale della perizia). Rimandi normativi: articolo 431 c.p.p. e 76 disp. att. (acquisizione documenti); articolo 290 c.p.p. (dichiarazioni spontanee); articolo 508 c.p.p. (questioni durante il dibattimento); articoli 70-72 disp. att. c.p.p. (obblighi del perito); articolo 329 c.p.p. (segreto professionale del perito).

In ambito civile, l'articolo 67 c.p.c. disciplina gli accessi e i poteri del consulente tecnico civile, con criteri analoghi.

Domande frequenti

Il perito può fare domande direttamente all'imputato oppure deve ricevere le risposte solo dalle parti?

Sì, il perito può porre domande direttamente all'imputato durante l'esame peritale, per acquisire informazioni utili alle indagini tecniche. Tuttavia, le risposte non sono vincolanti e il giudice le valuta criticamente.

Quali tipi di ausiliari può usare il perito?

Ausiliari che svolgono attività materiali non valutative: fotografi, tecnici laboratoriali, disegnatori, analisti dati. Non possono essere ulteriori esperti che formulerebbero proprie valutazioni soggettive.

Il perito può violare riservatezza sui documenti consultati?

No. Il perito è vincolato dal segreto professionale (articolo 329 c.p.p.) e dalle limitazioni imposte dal giudice. Violazioni comportano responsabilità penale e civile.

Se il perito durante l'incarico si accorge che i quesiti sono modificabili, può chiedere al giudice di integrarli?

Sì. Il perito può sottoporre al giudice questioni circa i limiti della perizia e chiedere chiarimenti. Il giudice decide senza sospensione delle operazioni.

Gli ausiliari del perito sono responsabili penalmente come il perito?

I responsabili penalmente rimangono il perito (che risponde di falso). Gli ausiliari sono responsabili solo per violazioni di obblighi specifici (segreto, ecc.), ma non per falso in perizia.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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