Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 225 c.p.p. – Nomina del consulente tecnico
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici (233, 359; 38, 73 att.) m numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato (98).
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell’art. 222 comma 1 lett a), b), c), d).
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore ai periti; diritto di assistenza a spese dello Stato per non abbienti.
Ratio
L'articolo 225 rappresenta l'articolazione del principio di parità processuale nel contesto della prova peritale. Riconosce alle parti il diritto di nomina di propri esperti (consulenti tecnici) quale contrappeso al perito giudiziale, assicurando che la valutazione scientifica sia sottoposta al contraddittorio e al contro-esame. La limitazione numerica (non più di un consulente per ogni perito) è frutto di equilibrio: da un lato evita abusi moltiplicativi, dall'altro garantisce che ogni perito può essere contestato almeno da un consulente.
Il riconoscimento di diritto all'assistenza a spese dello Stato per i non abbienti estende il principio di uguaglianza anche a chi non dispone di mezzi economici, coerente con l'articolo 111 Cost. (giusto processo) e con i diritti della difesa.
Analisi
Il comma 1 attribuisce al pubblico ministero e alle parti private (imputato, persona offesa, responsabile civile, se presente) la facoltà di nominazione. È caratteristica saliente che si tratta di facoltà, non obbligo: le parti possono scegliere di non nominare consulenti. La nomina è libera dall'obbligo di rispetto di albi professionali (diversamente dal perito giudiziale): il consulente può essere qualsiasi persona di competenza ritenuta affidabile dalla parte.
La limitazione numerica è espressa come numero non superiore a quello dei periti. Se il giudice nomina due periti (perizia binomiale), il pubblico ministero potrà nominare al massimo due consulenti, e così per ogni parte. Questa regola evita che una parte sommerga l'altra con molteplicità di consulenti.
Il comma 2 attribuisce diritto di assistenza gratuita alle parti private che ricorrono nelle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti (decreto legislativo 26 gennaio 1988, n. 33). Il diritto è esercitabile presso l'ordine forense della giurisdizione e comporta copagamento a carico dello Stato.
Il comma 3 applica le cause di incapacità dell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d) anche ai consulenti tecnici. Pertanto, non possono essere consulenti i minorenni, gli interdetti, gli inabilitati, gli affetti da infermità mentale, gli interdetti dai pubblici uffici, gli sospesi da una professione, gli sottoposti a misure di sicurezza. Non si applica invece l'incapacità dell'articolo 222 lett. e) (già consulente nello stesso procedimento), perché è possibile che uno stesso soggetto sia nominato consulente tecnico da più parti successive, purché dichiari il fatto.
Quando si applica
L'applicazione è routine in tutti i procedimenti che prevedono perizia. Esempi: (a) omicidio: pubblico ministero nomina medico-legale come perito; l'imputato nomina proprio medico-legale come consulente tecnico, con il quale collabora nella fase dibattimentale; (b) frode: pubblico ministero nomina perito commercialista; la società imputata nomina due consulenti contabili per assistere alla perizia e controbattere le conclusioni; (c) procedimento contro non abiente: il difensore, una volta disposta perizia, richiede al giudice patrocinio statale per nominare consulente tecnico a spese dello Stato.
La nomina dei consulenti avviene in simultanea con il conferimento dell'incarico al perito (articolo 226), quando il giudice formula i quesiti sentiti il perito, i consulenti tecnici, il pubblico ministero e i difensori.
Connessioni
L'articolo 225 si integra con gli articoli 220-224 (perizia giudiziale) e si anticipa agli articoli 226-227 (conferimento dell'incarico, relazione peritale). Rimandi alle disposizioni attuative relative agli albi dei periti (articoli 67-74 disp. att.) e alle norme sulla competenza tecnica. Rinvio alle disposizioni sulla legge del patrocinio statale (d. lgs. n. 33/1988) e all'articolo 98 c.p.p. (diritto di assistenza processuali per le parti prive di mezzi).
In ambito civile, l'articolo 64 c.p.c. disciplina analogamente la nomina del consulente tecnico, con medesimi principi.
Domande frequenti
Il consulente tecnico ha gli stessi obblighi del perito?
No. Il consulente tecnico non è ausiliario giudiziale, ma assistente della parte. Non ha obbligo di giuramento e può essere più partigiano. Tuttavia, deve mantenersi nell'ambito della competenza tecnica.
Se una parte non nomina consulente tecnico, ciò costituisce ammissione delle conclusioni peritali?
No. L'assenza di nomina di consulente è scelta libera della parte e non comporta ammissione implicita. Il giudice valuta comunque criticamente il parere del perito.
Un consulente tecnico può assistere al momento in cui il perito redige la relazione?
Sì. Il consulente può assistere all'esame peritale e alle operazioni materiali, così da controllare la metodologia e replicare tempestivamente.
Se una parte non ha mezzi, come ottiene patrocinio statale per consulente tecnico?
Richiesta al giudice mediante istanza documentata di certamente di non abienza, secondo le procedure previste dalla legge sul patrocinio statale.
Quanti consulenti tecnici può nominare il pubblico ministero?
In numero non superiore a quello dei periti giudiziali. Se ci sono due periti, il pm può nominare al massimo due consulenti.