← Torna a Codice di Procedura Penale
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 220 c.p.p. – Oggetto della perizia

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. La perizia è ammessa (398, 495) quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.

2. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato (102-105 c.p.), la tendenza a delinquere (108 c.p.), il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

In sintesi

  • La perizia serve per indagini, dati o valutazioni che richiedono competenze tecniche, scientifiche o artistiche
  • È mezzo di prova ammesso anche d'ufficio dal giudice (artt. 224, 508 c.p.p.)
  • Esclusa la perizia criminologica: abitualità, professionalità, tendenza a delinquere, carattere, personalità
  • Eccezione per le perizie ammesse ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza
  • Resta ammessa la perizia psichiatrica per cause patologiche della capacità di intendere e volere

La perizia è ammessa quando il giudizio richiede competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Sono escluse le perizie su carattere, personalità e qualità psichiche dell'imputato non patologiche, salvo casi tassativi.

Ratio della norma

L'art. 220 c.p.p. delimita l'oggetto della perizia in senso ampio (acquisizione di conoscenze tecniche specialistiche) ma con un'esclusione netta: il divieto di perizia criminologica. La ratio del divieto è duplice: (a) dignità della persona (l'imputato non può essere oggetto di indagini scientifiche sulle sue qualità interiori non patologiche, perché ciò violerebbe la riservatezza e potrebbe condizionare la decisione su elementi non oggettivi); (b) libero convincimento del giudice (la valutazione della personalità, ai fini del trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p., spetta al giudice, non al perito). Le eccezioni, perizie ammesse ai fini dell'esecuzione e perizie su qualità patologiche, riequilibrano il sistema, consentendo l'apporto specialistico dove è davvero necessario.

Analisi del testo

Comma 1, ambito ammesso: la perizia è ammessa quando occorrono indagini, dati o valutazioni che richiedono competenze specialistiche. Esempi tipici: tecniche (analisi del DNA, balistica, informatica forense, chimica delle sostanze stupefacenti); scientifiche (consulenza medica, psichiatrica per cause patologiche, contabile-economica); artistiche (autenticità di opere d'arte, dattiloscopia, calligrafia). Il giudice ammette la perizia con ordinanza (art. 224 c.p.p.) o nel dibattimento (art. 508 c.p.p.). Comma 2, divieto criminologico: non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità nel reato (art. 102 c.p.), la professionalità (art. 105), la tendenza a delinquere (art. 108), il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Sono valutazioni che spettano al giudice, eventualmente con l'apporto degli atti del procedimento. Eccezione: in fase di esecuzione della pena o della misura di sicurezza, le perizie sulla personalità sono ammesse perché funzionali al trattamento penitenziario (per esempio nelle valutazioni del magistrato di sorveglianza).

Quando si applica

L'art. 220 governa l'ammissibilità della perizia in tutte le fasi del processo. La perizia può essere disposta d'ufficio dal giudice o richiesta dalle parti (art. 225 c.p.p.: contributo del consulente di parte). La distinzione tra perizia tecnica (ammessa) e perizia criminologica (vietata) è centrale e sottile: la perizia psichiatrica è ammissibile se ha per oggetto la capacità di intendere e di volere al momento del fatto (art. 88 c.p.) o l'idoneità a partecipare consapevolmente al processo (art. 70 c.p.p.), perché in tal caso si indagano cause patologiche; non è invece ammissibile per descrivere generiche tendenze o tratti della personalità. La violazione del comma 2 produce inutilizzabilità della perizia (art. 191 c.p.p.) e la sentenza fondata su tale prova illegittima è viziata.

Connessioni con altre norme

L'art. 220 si raccorda con: gli artt. 221-233 c.p.p. (procedura della perizia: nomina, conferimento incarico, formulazione dei quesiti, esecuzione, deposito relazione); l'art. 70 c.p.p. (perizia sull'idoneità a partecipare al processo per cause patologiche); l'art. 88 c.p. (vizio totale di mente: ammessa perizia psichiatrica); l'art. 89 c.p. (vizio parziale); l'art. 133 c.p. (commisurazione della pena: la valutazione della capacità a delinquere spetta al giudice). Il consulente tecnico di parte è disciplinato dall'art. 233 c.p.p. La perizia in fase esecutiva si raccorda con la legge sull'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e con il ruolo del magistrato di sorveglianza.

Domande frequenti

Quando si dispone una perizia nel processo penale?

Quando il giudizio richiede competenze tecniche, scientifiche o artistiche estranee al sapere giuridico del giudice (art. 220 c.p.p.). Esempi tipici: analisi balistica, esame del DNA, accertamenti contabili, perizia informatica, perizia psichiatrica per la capacità di intendere e volere. La perizia può essere disposta d'ufficio dal giudice o richiesta dalle parti. È ammessa con ordinanza (artt. 224 e 508 c.p.p.).

Perché è vietata la perizia criminologica sulla personalità?

Perché la valutazione della personalità dell'imputato spetta al giudice, ai fini della commisurazione della pena ex art. 133 c.p., e non può essere demandata a un perito. La valutazione delle qualità psichiche non patologiche è considerata estranea al sapere scientifico in senso stretto e potrebbe pregiudicare la decisione su elementi soggettivi. Il divieto tutela inoltre la riservatezza dell'imputato, che non può essere sottoposto a indagini approfondite sulla propria interiorità.

La perizia psichiatrica è sempre vietata?

No. Il divieto del comma 2 dell'art. 220 c.p.p. riguarda solo le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. La perizia psichiatrica è ammessa quando indaga su patologie effettive che incidono sulla capacità di intendere e volere (art. 88 c.p., vizio totale; art. 89, vizio parziale) o sull'idoneità a partecipare consapevolmente al processo (art. 70 c.p.p.). La distinzione tra patologia e personalità è il discrimine.

Le perizie sulla personalità sono ammesse in fase esecutiva?

Sì. L'art. 220, comma 2 c.p.p. riserva espressamente la possibilità di disporre perizie ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Il magistrato di sorveglianza può chiedere perizie sulla pericolosità sociale, sull'idoneità a forme alternative di pena, sull'evoluzione del soggetto durante l'esecuzione. La logica è diversa dalla cognizione: in fase esecutiva la valutazione della personalità è strumentale al trattamento, non al giudizio sul reato.

Le parti possono nominare propri consulenti tecnici?

Sì, l'art. 233 c.p.p. prevede il consulente tecnico di parte: ciascuna parte può nominare consulenti che assistono alle operazioni peritali, formulano osservazioni e producono pareri tecnici. I consulenti di parte non sono periti del giudice, ma offrono un apporto critico e contraddittorio. La loro relazione è parte degli atti e contribuisce alla valutazione complessiva del giudice, sebbene il valore probatorio della consulenza di parte sia minore rispetto a quello della perizia ufficiale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.