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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 220 c.p.p. – Oggetto della perizia
Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)
Oggetto della perizia
1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche.
2. Salvo quanto previsto ai fini dell’esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l’abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell’imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.
Vedi anche
→Cod. proc. pen. art. 219 - Art. 219 c.p.p.: Modalità dell’esperimento giudiziale→Cod. proc. pen. art. 221 - Articolo 221 Codice di Procedura Penale: Nomina del perito→Cod. pen. art. 1 - Art. 1 c.p.: (Reati e pene: disposizione espressa di legge)→Reati Tributari art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 74/2000 - Definizioni→D.Lgs. 231/2001 art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 231/2001 - Soggetti→Art. 218 c.p.p.: Presupposti dell’esperimento giudiziale→Art. 222 c.p.p.: Incapacità e incompatibilità del perito→Articolo 217 Codice di Procedura Penale: Pluralità di ricognizioni→Art. 223 c.p.p.: Astensione e ricusazione del perito→Articolo 216 Codice di Procedura Penale: Altre ricognizioni→Articolo 224 Codice di Procedura Penale: Provvedimenti del giudice→Articolo 215 Codice di Procedura Penale: Ricognizione di cose
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
La perizia è ammessa quando il giudizio richiede competenze tecniche, scientifiche o artistiche. Sono escluse le perizie su carattere, personalità e qualità psichiche dell'imputato non patologiche, salvo casi tassativi.
Ratio della norma
L'art. 220 c.p.p. delimita l'oggetto della perizia in senso ampio (acquisizione di conoscenze tecniche specialistiche) ma con un'esclusione netta: il divieto di perizia criminologica. La ratio del divieto è duplice: (a) dignità della persona (l'imputato non può essere oggetto di indagini scientifiche sulle sue qualità interiori non patologiche, perché ciò violerebbe la riservatezza e potrebbe condizionare la decisione su elementi non oggettivi); (b) libero convincimento del giudice (la valutazione della personalità, ai fini del trattamento sanzionatorio ex art. 133 c.p., spetta al giudice, non al perito). Le eccezioni, perizie ammesse ai fini dell'esecuzione e perizie su qualità patologiche, riequilibrano il sistema, consentendo l'apporto specialistico dove è davvero necessario.
Analisi del testo
Comma 1, ambito ammesso: la perizia è ammessa quando occorrono indagini, dati o valutazioni che richiedono competenze specialistiche. Esempi tipici: tecniche (analisi del DNA, balistica, informatica forense, chimica delle sostanze stupefacenti); scientifiche (consulenza medica, psichiatrica per cause patologiche, contabile-economica); artistiche (autenticità di opere d'arte, dattiloscopia, calligrafia). Il giudice ammette la perizia con ordinanza (art. 224 c.p.p.) o nel dibattimento (art. 508 c.p.p.). Comma 2, divieto criminologico: non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità nel reato (art. 102 c.p.), la professionalità (art. 105), la tendenza a delinquere (art. 108), il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. Sono valutazioni che spettano al giudice, eventualmente con l'apporto degli atti del procedimento. Eccezione: in fase di esecuzione della pena o della misura di sicurezza, le perizie sulla personalità sono ammesse perché funzionali al trattamento penitenziario (per esempio nelle valutazioni del magistrato di sorveglianza).
Quando si applica
L'art. 220 governa l'ammissibilità della perizia in tutte le fasi del processo. La perizia può essere disposta d'ufficio dal giudice o richiesta dalle parti (art. 225 c.p.p.: contributo del consulente di parte). La distinzione tra perizia tecnica (ammessa) e perizia criminologica (vietata) è centrale e sottile: la perizia psichiatrica è ammissibile se ha per oggetto la capacità di intendere e di volere al momento del fatto (art. 88 c.p.) o l'idoneità a partecipare consapevolmente al processo (art. 70 c.p.p.), perché in tal caso si indagano cause patologiche; non è invece ammissibile per descrivere generiche tendenze o tratti della personalità. La violazione del comma 2 produce inutilizzabilità della perizia (art. 191 c.p.p.) e la sentenza fondata su tale prova illegittima è viziata.
Connessioni con altre norme
L'art. 220 si raccorda con: gli artt. 221-233 c.p.p. (procedura della perizia: nomina, conferimento incarico, formulazione dei quesiti, esecuzione, deposito relazione); l'art. 70 c.p.p. (perizia sull'idoneità a partecipare al processo per cause patologiche); l'art. 88 c.p. (vizio totale di mente: ammessa perizia psichiatrica); l'art. 89 c.p. (vizio parziale); l'art. 133 c.p. (commisurazione della pena: la valutazione della capacità a delinquere spetta al giudice). Il consulente tecnico di parte è disciplinato dall'art. 233 c.p.p. La perizia in fase esecutiva si raccorda con la legge sull'ordinamento penitenziario (L. 354/1975) e con il ruolo del magistrato di sorveglianza.
Casi pratici
Caso 1: perizia psichiatrica ammissibile
Tizio è imputato di omicidio. La difesa solleva il dubbio che, al momento del fatto, Tizio fosse in stato di vizio totale di mente per una grave patologia psichiatrica (per esempio episodio psicotico in corso). Il giudice ammette la perizia psichiatrica per accertare la capacità di intendere e volere ex art. 88 c.p. La perizia è legittima perché indaga cause patologiche: la patologia è oggetto medico, non valutazione caratteriale. La relazione del perito chiarirà se al momento del fatto la patologia escludeva o riduceva la capacità, con conseguenze sull'imputabilità.
Caso 2: perizia criminologica inammissibile
In un processo per furti in serie, il PM chiede una perizia per stabilire se Sempronio sia un «delinquente per tendenza» o abbia tratti caratteriali predisponenti al reato. Applicando l'art. 220, comma 2 c.p.p., il giudice respinge la richiesta: la perizia avrebbe ad oggetto la tendenza a delinquere e qualità della personalità non patologiche, materie escluse dall'indagine peritale nella fase di cognizione. Il giudice valuterà autonomamente la personalità di Sempronio ai fini della commisurazione della pena (art. 133 c.p.), sulla base degli atti del procedimento (precedenti, modalità del fatto, condotta processuale). Diverso il caso in cui la perizia fosse richiesta in fase di esecuzione: lì sarebbe ammessa, nei limiti delle valutazioni di pericolosità sociale.
Domande frequenti
Quando si dispone una perizia nel processo penale?
Quando il giudizio richiede competenze tecniche, scientifiche o artistiche estranee al sapere giuridico del giudice (art. 220 c.p.p.). Esempi tipici: analisi balistica, esame del DNA, accertamenti contabili, perizia informatica, perizia psichiatrica per la capacità di intendere e volere. La perizia può essere disposta d'ufficio dal giudice o richiesta dalle parti. È ammessa con ordinanza (artt. 224 e 508 c.p.p.).
Perché è vietata la perizia criminologica sulla personalità?
Perché la valutazione della personalità dell'imputato spetta al giudice, ai fini della commisurazione della pena ex art. 133 c.p., e non può essere demandata a un perito. La valutazione delle qualità psichiche non patologiche è considerata estranea al sapere scientifico in senso stretto e potrebbe pregiudicare la decisione su elementi soggettivi. Il divieto tutela inoltre la riservatezza dell'imputato, che non può essere sottoposto a indagini approfondite sulla propria interiorità.
La perizia psichiatrica è sempre vietata?
No. Il divieto del comma 2 dell'art. 220 c.p.p. riguarda solo le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche. La perizia psichiatrica è ammessa quando indaga su patologie effettive che incidono sulla capacità di intendere e volere (art. 88 c.p., vizio totale; art. 89, vizio parziale) o sull'idoneità a partecipare consapevolmente al processo (art. 70 c.p.p.). La distinzione tra patologia e personalità è il discrimine.
Le perizie sulla personalità sono ammesse in fase esecutiva?
Sì. L'art. 220, comma 2 c.p.p. riserva espressamente la possibilità di disporre perizie ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza. Il magistrato di sorveglianza può chiedere perizie sulla pericolosità sociale, sull'idoneità a forme alternative di pena, sull'evoluzione del soggetto durante l'esecuzione. La logica è diversa dalla cognizione: in fase esecutiva la valutazione della personalità è strumentale al trattamento, non al giudizio sul reato.
Le parti possono nominare propri consulenti tecnici?
Sì, l'art. 233 c.p.p. prevede il consulente tecnico di parte: ciascuna parte può nominare consulenti che assistono alle operazioni peritali, formulano osservazioni e producono pareri tecnici. I consulenti di parte non sono periti del giudice, ma offrono un apporto critico e contraddittorio. La loro relazione è parte degli atti e contribuisce alla valutazione complessiva del giudice, sebbene il valore probatorio della consulenza di parte sia minore rispetto a quello della perizia ufficiale.
Fonti consultate: 1 fonte verificate