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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 195 c.p.p. – Testimonianza indiretta

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando il testimone (209) si riferisce, per la conoscenza dei fatti, ad altre persone, il giudice, a richiesta di parte, dispone che queste siano chiamate a deporre (62).

2. Il giudice può disporre anche di ufficio l’esame delle persone indicate nel comma 1 (190).

3. L’inosservanza della disposizione del comma 1 rende inutilizzabili (191) le dichiarazioni relative a fatti di cui il testimone abbia avuto conoscenza da altre persone, salvo che l’esame di queste risulti impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2 lettere a) e b). Negli altri casi si applicano le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche quando il testimone abbia avuto comunicazione del fatto in forma diversa da quella orale.

6. I testimoni non possono essere esaminati su fatti comunque appresi dalle persone indicate negli artt. 200 e 201 in relazione alle circostanze previste nei medesimi articoli, salvo che le predette persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati.

7. Non può essere utilizzata (191) la testimonianza di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell’esame.

In sintesi

  • Principio: testimonianza diretta e su fatti di conoscenza personale
  • Testimonianza indiretta vietata: il testimone non riferisca voci altrui
  • Rimedio: giudice chiama la fonte originaria a deporre
  • Sanzione: inutilizzabilità della testimonianza indiretta (art. 191)

Se il testimone si riferisce a conoscenze di altre persone, il giudice ordina l'esame diretto di quelle persone, pena inutilizzabilità.

Ratio

L'articolo 195 implementa il diritto al contraddittorio e alla migliore qualità della prova. Se Tizio testimonia quello che Caio gli raccontò, il giudice e la difesa non possono controbattere Caio assente. Inoltre, il ricordo di secondo livello (Tizio ricorda che Caio ha detto) è più esposto a distorsioni. Il legislatore ordina al giudice di chiamare Caio direttamente, garantendo il contraddittorio sulla fonte e verificando la veridicità sotto giramento. Eccezioni: fonti impossibili (morte, irreperibilità). Per la polizia giudiziaria: vincoli aggiuntivi, poiché acquistò le dichiarazioni in contesto investigativo, non processuale.

Analisi

Il comma 1: se testimone si riferisce ad altre persone per conoscenza dei fatti, il giudice a richiesta di parte chiama quelle persone. Comma 2: può disporre anche d'ufficio. Comma 3: inosservanza del comma 1 rende inutilizzabili le dichiarazioni, salvo morte/infermità/irreperibilità della fonte. Comma 4 speciale per polizia giudiziaria: non possono deporre sul contenuto delle dichiarazioni raccolte in indagine preliminare (articoli 351, 357), devono esaminare i testimoni originari. Comma 5-7: estensione anche a comunicazioni non orali; vieto a testimonianza su fatti appresi da persone con segreto professionale (articoli 200-201), salvo divulgazione.

Quando si applica

Testimone depone che Caio gli disse di avere rubato un portafoglio. Il giudice ordina l'esame di Caio (fonte). Se Caio è deceduto, la testimonianza resta utilizzabile solo se il testimone ha accertato impossibilità della fonte. Nei fascicoli d'indagine, l'agente di polizia non testimonia cosa disse il testimone X: il giudice chiama X direttamente, garantendo contraddittorio.

Connessioni

Articolo 191 (prove illegittime, sanzione di inutilizzabilità). Articolo 209 (imputato come testimone). Articoli 200-201 (segreto professionale, comunicazioni protette). Articolo 507 (giudizio abbreviato, limiti alla testimonianza indiretta). Articolo 62 (citazione di testimoni).

Domande frequenti

Un testimone può riferire quello che ha sentito dire da altri?

No. L'articolo 195 vieta testimonianza indiretta (hearsay). Il giudice deve esaminare la fonte originaria per garantire il contraddittorio.

Cosa succede se il testimone indiretto depone comunque?

La testimonianza è inutilizzabile (articolo 191), salvo impossibilità della fonte (morte, infermità, irreperibilità accertata).

Il giudice può d'ufficio disporre l'esame della fonte originaria?

Sì. Comma 2 articolo 195: il giudice può disporre anche di ufficio l'esame della persona indicata dal testimone indiretto.

Un agente di polizia può testimoniare su dichiarazioni raccolte in indagine?

No, secondo articolo 195 comma 4. Non può deporre sul contenuto di dichiarazioni acquisite in indagine preliminare. Vanno esaminati i testimoni originari.

Se la fonte è deceduta, la testimonianza indiretta è ammessa?

Sì. L'articolo 195 comma 3 consente testimonianza indiretta se esame della fonte è impossibile per morte, infermità o irreperibilità.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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