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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 175 c.p.p. – Restituzione nel termine

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Il pubblico ministero, le parti private e i difensori sono restituiti nel termine stabilito a pena di decadenza (173), se provano di non averlo potuto osservare per caso fortuito o per forza maggiore.

2. Se è stata pronunciata sentenza contumaciale (487, 548-3, 5851 lett d) o decreto di condanna (460, 462), può essere chiesta la restituzione nel termine per proporre impugnazione (585) od opposizione (461) anche dall’imputato che provi di non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, sempre che l’impugnazione non sia stata già proposta dal difensore (5713) e il fatto non sia dovuto a sua colpa ovvero, quando la sentenza contumaciale è stata notificata mediante consegna al difensore nei casi previsti dagli artt. 159, 161 comma 4 e 169, l’imputato non si sia sottratto volontariamente alla conoscenza degli atti del procedimento.

3. La richiesta per la restituzione nel termine è presentata, a pena di decadenza, entro dieci giorni da quello nel quale è cessato il fatto costituente caso fortuito o forza maggiore ovvero, nei casi previsti dal comma 2, da quello in cui l’imputato ha avuto effettiva conoscenza dell’atto. La restituzione non può essere concessa più di una volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento.

4. Sulla richiesta decide con ordinanza il giudice che procede al tempo della presentazione della stessa. Prima dell’esercizio dell’azione penale (405) provvede il giudice per le indagini preliminari. Se sono stati pronunciati sentenza o decreto di condanna, decide il giudice che sarebbe competente sulla impugnazione o sulla opposizione.

5. L’ordinanza che concede la restituzione nel termine per la proposizione della Impugnazione o della opposizione può essere impugnata solo con la sentenza che decide sulla impugnazione o sulla opposizione.

6. Contro l’ordinanza che respinge la richiesta di restituzione nel termine può essere proposto ricorso per cassazione.

7. Quando accoglie la richiesta di restituzione nel termine per proporre impugnazione, il giudice, se occorre, ordina la scarcerazione dell’imputato detenuto e adotta tutti i provvedimenti necessari per far cessare gli effetti determinati dalla scadenza del termine.

8. Se la restituzione nel termine è concessa a norma del comma 2, non si tiene conto, ai fini della prescrizione del reato (157 c.p.), del tempo intercorso tra la notificazione della sentenza contumaciale o del decreto di condanna e la notificazione alla parte dell’avviso di deposito dell’ordinanza che concede la restituzione.

In sintesi

  • Restituzione nel termine per caso fortuito o forza maggiore
  • Applicabile a PM, parti private, difensori, imputato per sentenza contumaciale
  • Richiesta entro 10 giorni da cessazione dell'evento
  • Una sola volta per parte in ciascun grado di procedimento
  • Giudice competente varia a seconda della fase processuale

Il PM, le parti private, i difensori e l'imputato decaduto da un termine a pena di decadenza possono ottenere restituzione nel termine se provano caso fortuito o forza maggiore entro dieci giorni da cessazione dell'evento.

Ratio

L'articolo mitigato la rigidità della decadenza in casi eccezionali dove la parte non ha potuto osservare il termine per cause esterne, non imputabili a colpa. Caso fortuito (evento naturale imprevedibile, sciopero improvviso, calamità) e forza maggiore (fatto di terzo, guerre, epidemie) sono riconosciuti dal diritto civile e commerciale. L'estensione al processo penale rispetta il principio costituzionale di diritto di difesa, evitando sanzioni ingiuste per sventure.

Il limite di una sola restituzione per parte per grado evita abusi e assicura progressione del procedimento.

Analisi

Il comma 1 ammette restituzione per PM, parti private e difensori. Il comma 2 estende al diritto dell'imputato quando sia stata pronunciata sentenza contumaciale (art. 487 c.p.p.) o decreto di condanna (art. 460 c.p.p.) e l'imputato provi non aver avuto effettiva conoscenza del provvedimento, salvo che il difensore abbia già proposto impugnazione e il fatto non derivi da colpa dell'imputato. Il comma 3 fissa termine: dieci giorni decorrenti dal giorno in cui è cessato il fatto, computo per intero (art. 172 c.p.p.). Il comma 4 disciplina competenza giudice: in indagini preliminari decide il giudice per le indagini preliminari; se pronunciata sentenza o decreto di condanna, decide il giudice competente sulla impugnazione. Il comma 5 rende l'ordinanza di accoglimento impugnabile solo in sede di impugnazione/opposizione, per evitare paralisi processuale. Il comma 6 consente ricorso in Cassazione se la richiesta è respinta. Il comma 7 consente all'atto dell'accoglimento il giudice di ordinare scarcerazione dell'imputato e altri provvedimenti cautelari. Il comma 8 (fondamentale) prevede che ai fini della prescrizione del reato (art. 157 c.p.), il tempo tra notificazione della sentenza contumaciale e notificazione della ordinanza che concede restituzione non si conti.

Quando si applica

Frequentemente quando: difensore è assente per malattia grave/ospedalizzazione, ricerca di imputato all'estero fallisce per impossibilità comunicazione, sciopero dei trasporti impedisce partecipazione a udienza, calamità naturale (terremoto, alluvione) colpisce domicilio senza preavviso, processo interrotto per dichiarazioni di inconstituzionalità, cambi improvvisi di competenza.

Connessioni

Richiama art. 173-ter c.p.p. (termini a pena di decadenza), art. 172 c.p.p. (computo), art. 487 c.p.p. (sentenza contumaciale), art. 460 c.p.p. (decreto di condanna), art. 585 c.p.p. (ricorso in Cassazione), art. 405 c.p.p. (esercizio azione penale), art. 157 c.p. (prescrizione).

Anche art. 2660 c.c. e art. 1219 c.c. sulla responsabilità dell'obbligato per caso fortuito.

Domande frequenti

Che cosa costituisce caso fortuito nel processo penale?

Evento naturale imprevedibile non imputabile a colpa: malattia grave, calamità naturale (terremoto, alluvione), sciopero improvviso, interruzione comunicazioni.

L'imputato può ottenere restituzione nel termine per ignoranza del diritto?

No. L'ignoranza della legge o di una scadenza è imputabile a colpa dell'imputato. Solo caso fortuito o forza maggiore legittimano la restituzione.

Quante volte si può chiedere restituzione nel termine?

Una sola volta per ciascuna parte in ciascun grado del procedimento. La seconda richiesta sarà rigettata.

Chi decide sulla richiesta di restituzione nel termine?

In indagini preliminari: giudice per le indagini preliminari. Se pronunciata sentenza: il giudice competente sulla impugnazione o opposizione.

Se la richiesta è respinta, si può ricorrere in Cassazione?

Sì, comma 6 prevede espressamente ricorso per cassazione contro ordinanza che respinge la restituzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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