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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 133 c.p.p. – Accompagnamento coattivo di altre persone

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Se il testimone, il perito, il consulente tecnico, l’interprete o il custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice (377) può ordinarne l’accompagnamento coattivo (46 att.) e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da lire contomila a lire un milione a favore della cassa delle ammende (47 att.) nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa.

2. Si applicano le disposizioni dell’art. 132.

In sintesi

  • Se testimone, perito, consulente tecnico omettono di comparire senza legittimo impedimento, il giudice ordina accompagnamento coattivo
  • Il giudice può condannarli al pagamento di somma in favore della cassa delle ammende
  • Condanna alle spese causate dalla mancata comparizione
  • Si applicano le disposizioni dell'art. 132 sull'accompagnamento coattivo

Testimoni, periti e consulenti che non compariscono senza impedimento possono essere accompagnati coattivamente.

Ratio

La comparizione di testimoni, periti, consulenti tecnici è essenziale per il corretto svolgimento del processo penale. L'obbligatorietà della citazione genera il dovere di comparire: chi viola questo dovere compromette il diritto all'accertamento dei fatti. La norma prevede sanzioni civili e coercitive (accompagnamento) per garantire il principio di effettività del processo. È lo stesso regime di impedimento a testimoniare che vale per il diritto civile.

Analisi

L'articolo prevede: (1) il testimone, perito, consulente tecnico, interprete, custode di cose sequestrate, regolarmente citati o convocati, che omettono di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti senza legittimo impedimento; (2) il giudice può ordinare l'accompagnamento coattivo (art. 132); (3) il giudice può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di somma da lire ventimila a un milione (importi pre-euro, oggi adeguati), a favore della cassa delle ammende; (4) condanna alle spese cui la mancata comparizione ha dato causa (rimborso delle spese processuali, compensi dei periti rinviati, etc.).

Quando si applica

Situazioni: testimone citato che non comparisce e nessuno ne attesta il legittimo impedimento (malattia grave, evento straordinario), perito incaricato che non si presenta all'udienza per il conferimento dell'incarico, consulente tecnico che assente dal giorno fissato per il suo esame in dibattimento. Interprete convocato che non viene è rara, ma contemplato. Non si applica se il giudice ha disposto comparsa facoltativa.

Connessioni

Rimandi all'art. 132 c.p.p. (accompagnamento coattivo), art. 377 c.p.p. (altre sanzioni procedurali), art. 46 att. (ordinamento giudiziario), art. 47 att. (cassa ammende), disposizioni sulla citazione e convocazione (artt. 155-162 c.p.p., artt. 490-492 c.p.p. per dibattimento).

Domande frequenti

Quale è considerato legittimo impedimento?

Malattia grave documentata, evento straordinario e imprevedibile (incidente stradale, decesso familiare), assoluta impossibilità logistica attestata. Dimenticanza, pigrizia, cambio lavoro non sono legittimi impedimenti.

Chi non è testimone ma è comunque convenuto, come si applica l'art. 133?

L'articolo riguarda specificamente testimoni, periti, consulenti tecnici. Per imputato e parte civile vale art. 132 c.p.p. (accompagnamento coattivo imputato) o diverse garanzie.

La somma condannata è una pena?

No è una sanzione civile amministrativa (versamento a cassa ammende), non pena penale. Non si cumula con pena vera e propria per reato, ma rappresenta una conseguenza amministrativa della mancata comparizione.

Posso essere accompagnato coattivamente da una città lontana?

Sì. Il decreto dispone la conduzione coattiva da parte della forza pubblica. Se il costo è eccessivo, il giudice valuta se il testimone è davvero essenziale o se è sufficiente la videochiamata/deposizione scritta.

Che succede se resisto durante l'accompagnamento coattivo?

Resistenza a un pubblico ufficiale nell'esecuzione di un atto legittimo è reato (art. 337 c.p.). Rischi procedimento penale a carico. È fortemente sconsigliato.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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