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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 99 c.p.p. – Estensione al difensore dei diritti dell’imputato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Al difensore competono le facoltà e i diritti che la legge riconosce all’imputato, a meno che essi siano riservati personalmente a quest’ultimo (46, 141, 4195, 438, 446, 571, 589).

2. L’imputato può togliere effetto, con espressa dichiarazione contraria, all’atto compiuto dal difensore prima che, in relazione all’atto stesso, sia intervenuto un provvedimento del giudice.

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In sintesi

  • Il difensore ha piena facoltà di compiere atti processuali e esercitare diritti dell'imputato in sua vece
  • Eccezione: alcuni diritti rimangono riservati personalmente all'imputato (confessione, rifiuto di testimonianza, ricorsi diretti)
  • L'imputato può revocare l'atto compiuto dal difensore con dichiarazione espressa prima che il giudice si sia pronunciato su quell'atto

Il difensore esercita i diritti e le facoltà legali dell'imputato, salvo quelli riservati personalmente a quest'ultimo dalla legge.

Ratio

L'articolo 99 c.p.p. disciplina l'estensione della rappresentanza processuale del difensore, garantendo l'effettività della difesa tecnica e la capacità d'agire in giudizio attraverso il professionista. Allo stesso tempo, tutela il diritto personalissimo dell'imputato su materie dove la legge richiede una decisione diretta e consapevole (ad es. la confessione, che non può essere surrogata dal difensore).

Analisi

Il comma 1 stabilisce che al difensore competono tutte le facoltà e i diritti legalmente riconosciuti all'imputato, a meno che la legge non li riservi personalmente a quest'ultimo. La riserva riguarda diritti di natura strettamente personale (come la confessione art. 46, la scelta del giudice nell'atto di citazione art. 141, la richiesta di riesame o il ricorso per cassazione art. 438, 446), per i quali la volontà autentica dell'imputato è imprescindibile. Il comma 2 riconosce all'imputato il potere di revoca: può revocare l'atto compiuto dal difensore prima che il giudice si sia pronunciato su di esso, mediante dichiarazione espressa (non basta il silenzio). La revoca produce effetto immediato.

Quando si applica

Opera costantemente dal momento della nomina del difensore fino alla fine del procedimento. È particolarmente rilevante per atti ordinari (richieste, eccezioni, prove, istanze), per i quali la rappresentanza è piena. La riserva personalistica emerge negli atti sottoposti a sospensione o revoca facoltativa dell'imputato: ad esempio, se il difensore ha depositato un ricorso per cassazione, l'imputato può revocare tale ricorso con dichiarazione propria, anche contro il parere del difensore.

Connessioni

Strettamente collegato all'art. 96 c.p.p. (nomina difensore di fiducia), all'art. 97 (difensore di ufficio), all'art. 100 c.p.p. (difensore delle altre parti private), ai diritti dell'imputato (artt. 60-61), alla capacità processuale (art. 71), e alle norme sui diritti personalissimi non delegabili (artt. 141, 438, 446, 571, 589). Rimanda altresì agli artt. 38 e 46 att. c.p.p. in materia di esercizio della difesa.

Domande frequenti

Può il mio avvocato confessarmi un reato che io non confesso?

No. La confessione è un diritto personalissimo riservato all'imputato (art. 46 c.p.p.). Il difensore non può confessare al tuo posto. Puoi però autorizzare il difensore a non contestare i fatti (astensione dall'escusso), che è diverso dalla confessione vera e propria.

Se l'avvocato fa un ricorso per cassazione, posso fermarlo?

Sì, puoi revocare il ricorso con dichiarazione espressa prima che la Corte di Cassazione si pronunci. La revoca deve essere inequivocabile (lettera al giudice, dichiarazione verbale a verbale, ecc.) e ha effetto immediato. Una volta che la Cassazione ha emanato sentenza, non puoi più revocare.

L'avvocato può rinunciare a una prova che io voglio fare?

L'avvocato ha ampia facoltà di rinuncia a prove, rispetto di termini, istanze processuali. Però se questi diritti sono riservati a te personalmente (secondo il giudice e la natura dell'atto), puoi opporti e revocare. Meglio accordarsi con l'avvocato su strategie importanti.

Che differenza c'è tra difensore di fiducia e difensore d'ufficio nei poteri?

Nessuna dal punto di vista dei poteri legali: entrambi esercitano i diritti dell'imputato nei limiti dell'articolo 99. La differenza è nella nomina (tu scegli il difensore di fiducia, lo Stato assegna l'ufficio) e nella possibilità di revoca (il difensore di fiducia può essere revocato più facilmente).

Posso revocare il mio avvocato in qualsiasi momento?

Sì, puoi licenziare il difensore di fiducia in qualunque momento con dichiarazione espressa all'autorità procedente. Se lo fai senza averne nominato uno nuovo, ti viene assegnato un difensore di ufficio. Il difensore d'ufficio può essere cambiato solo per «giustificato motivo».

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
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Redazione Legge in Chiaro
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