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Art. 91 c.p.p. – Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni rappresentativi di interessi lesi dal reato
In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)
1. Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro ai quali, anteriormente alla commissione del fatto per cui si procede, sono state riconosciute, in forza di legge finalità di tutela degli interessi lesi dal reato, possono esercitare, in ogni stato e grado del procedimento, i diritti e le facoltà attribuiti alla persona offesa dal reato (90, 505, 511; 212 coord.).
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Gli enti e le associazioni senza scopo di lucro con finalità di tutela degli interessi lesi dal reato possono esercitare i diritti della persona offesa nel procedimento.
Ratio
L'articolo 91 riconosce un ruolo particolare a enti e associazioni che hanno vocazione statutaria di proteggere determinati interessi sociali. Il legislatore ha inteso fornire una voce processuale ai soggetti collettivi che rappresentano gli interessi lesi dal reato (quali associazioni di consumatori, organismi per i diritti umani, organizzazioni ambientaliste, associazioni contro la violenza di genere). Ciò estende il diritto di partecipazione al di là del singolo offeso, garantendo una dimensione collettiva e democratica della tutela degli interessi colpiti da reati.
Analisi
La norma richiede che l'ente o l'associazione sia senza scopo di lucro e disponga di un riconoscimento legale (statuto, iscrizione in albo, decreto istitutivo) attestante le finalità di tutela degli interessi lesi, conferite anteriormente alla commissione del reato. Non è ammissibile che un'associazione si costituisca dopo il reato al solo fine di partecipare al procedimento. Il comma 1 riconosce all'ente o associazione i diritti e le facoltà della persona offesa: partecipazione a memorie, indicazione di prove, intervento in dibattimento (secondo le disposizioni degli artt. 505, 511 e il coordinamento con 212 coord.). L'esercizio è consentito in ogni stato e grado del procedimento, rendendolo permanente come quello della persona offesa.
Quando si applica
L'applicazione è diffusa in procedimenti relativi a reati che colpiscono interessi collettivi: reati ambientali (associazioni ambientaliste), reati contro il consumatore (associazioni di consumatori), reati di violenza di genere (associazioni di donne), reati di discriminazione (organizzazioni per i diritti umani). Ad esempio, un'associazione di protezione dell'ambiente riconosciuta per finalità di tutela dell'ecosistema può intervenire in un procedimento per inquinamento ambientale, presentando memorie e indicando elementi di prova rilevanti.
Connessioni
La norma coordina con l'art. 90 (diritti della persona offesa), l'art. 92 (consenso della persona offesa), l'art. 93 (intervento degli enti o associazioni), l'art. 94-ter (termini di intervento), l'art. 95 (provvedimenti del giudice su opposizione), gli artt. 505, 511 (specifiche facoltà in dibattimento), l'art. 212 coord. (norme di coordinamento).
Domande frequenti
Quale associazione può intervenire nel procedimento penale?
Solo enti e associazioni senza scopo di lucro che hanno ricevuto riconoscimento legale per finalità di tutela dell'interesse leso dal reato, con tale riconoscimento conferito anteriormente alla commissione del reato.
Un'associazione appena costituita dopo il reato può intervenire?
No. L'associazione deve avere un riconoscimento legale (iscrizione in albo, decreto, statuto pubblicato) anteriore al reato. Non è ammissibile l'intervento di associazioni create successivamente.
Che diritti ha l'associazione che interviene?
Gli stessi diritti della persona offesa: presentare memorie, indicare elementi di prova, partecipare al dibattimento tramite proprio difensore, presentare richieste al giudice.
L'associazione può intervenire senza il consenso della vittima?
No. L'associazione ha bisogno del consenso della persona offesa, che deve risultare da atto pubblico o scrittura privata autenticata, e può essere revocato in qualsiasi momento.
Un'associazione può intervenire in cassazione?
No. L'intervento è ammesso in ogni stato e grado del procedimento di merito (investigazioni, udienza preliminare, dibattimento, appello), ma non in cassazione.