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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 131 Cod. Consumo – Diritto di regresso

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il venditore finale, quando è responsabile nei confronti del consumatore a causa di un difetto di conformità imputabile ad un’azione o ad un’omissione del produttore, di un precedente venditore della medesima catena contrattuale distributiva o di qualsiasi altro intermediario, ha diritto di regresso, salvo patto contrario o rinuncia, nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili facenti parte della suddetta catena distributiva.

*2. Il venditore finale che abbia ottemperato ai rimedi esperiti dal consumatore, può agire, entro un anno dall’esecuzione della prestazione, in regresso nei confronti del soggetto o dei soggetti responsabili per ottenere la reintegrazione di quanto prestato.

In sintesi

  • Diritto di regresso: il venditore finale può agire contro i responsabili della catena distributiva
  • Presupposto: difetto imputabile a azione od omissione del produttore o di intermediari
  • Termine di regresso: entro un anno dall'esecuzione della prestazione (rimedio al consumatore)
  • Esclusione: se vi è patto contrario o rinuncia espressa al regresso
  • Riequilibrio della catena: il venditore finale non rimane isolato a sopportare il costo

Il venditore finale ha diritto di regresso verso i soggetti responsabili della catena distributiva (produttore, precedenti venditori, intermediari) quando è lui a sopportare il danno per difetto di conformità.

Ratio

L'articolo 131 risolve il problema della redistribuzione del rischio nella catena distributiva. Il venditore finale (negozio, e-commerce) è responsabile verso il consumatore, ma il vizio può risalire a monte: produttore difettoso, precedente distributore negligente, componente difettosa di un intermediario. Senza regresso, il venditore finale sarebbe schiacciato: pagherebbe il rimedio al consumatore pur non essendo colpevole. La norma assicura che possa rivalersi verso i veri responsabili.

Il diritto di regresso è importante anche per disincentivare comportamenti scorretti nella catena: il produttore che sa di mandare in circolazione merci difettose affronterà il costo della riparazione anche mediante il regresso del venditore finale.

Analisi

Il comma 1 identifica quattro possibili soggetti responsabili verso i quali il venditore finale ha diritto di regresso: (a) il produttore; (b) un precedente venditore della medesima catena; (c) qualsiasi altro intermediario (fornitore, grossista, importatore). Il difetto deve essere imputabile a «azione o omissione» di uno di questi soggetti. Il regresso è salvo patto contrario o rinuncia espressa.

Il comma 2 pone un limite temporale: il venditore finale che abbia già eseguito il rimedio (riparazione, sostituzione, rimborso) verso il consumatore può agire in regresso entro un anno dall'esecuzione della prestazione. È un termine di decadenza: trascorso il quale, il diritto si estingue.

Quando si applica

Si applica quando il venditore finale ha dovuto eseguire uno dei rimedi previsti (art. 130: riparazione, sostituzione, rimborso) verso il consumatore per difetto di conformità. Ad esempio: un negozio rimborsa il cliente per un prodotto difettoso; entro un anno, il negozio può rivalersi sul distributore da cui ha acquistato, il quale a sua volta può rivalersi sul produttore.

Non si applica se il venditore finale e i responsabili a monte hanno stipulato un patto di esclusione del regresso (es. contratto all'ingrosso che esclude espressamente il diritto di regresso). Non si applica nemmeno se il venditore rinuncia, anche implicitamente, al regresso.

Connessioni

Collegata agli artt. 129 (conformità), 130 (rimedi), 132 (termini), 134 (imperatività). Il regresso è strumento di efficienza economica della catena: consente il trasferimento del costo verso il vero responsabile. Rinvia al codice civile per i regolamenti sui debitori solidali e sulla responsabilità contrattuale (artt. 1294-1305 cc su obbligazioni solidali e diritti di regresso).

La norma è conforme alla direttiva UE 1999/44/CE sul diritto di regresso nella catena distributiva.

Domande frequenti

Chi può esercitare il diritto di regresso?

Il venditore finale (chi vende direttamente al consumatore) quando ha dovuto eseguire un rimedio (rimborso, riparazione, sostituzione) a causa di un difetto di conformità imputabile a monte (produttore, distributore, intermediario).

Verso quali soggetti posso agire in regresso?

Verso il produttore, verso un precedente venditore della catena, verso qualsiasi intermediario (fornitore, importatore, grossista) responsabile della mancanza di conformità del bene.

Quanto tempo ho per esercitare il regresso dopo aver rimediato al consumatore?

Un anno dall'esecuzione della prestazione (rimborso, riparazione, sostituzione). È un termine di decadenza: trascorso il quale il diritto si estingue.

Posso rinunciare al diritto di regresso?

Sì: il comma 1 consente patto contrario o rinuncia espressa. Molti contratti all'ingrosso includono esclusioni del regresso, che il venditore finale accetta al momento dell'acquisto.

Se il produttore fallisce, posso agire in regresso verso il distributore intermedio?

Sì: puoi rivalersi verso il soggetto responsabile a monte (distributore, grossista, importatore) che è ancora solvibile, indipendentemente dal fatto che il produttore originario sia insolvibile.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B., IRAP, Antiriciclaggio). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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