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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 70 c.p.p. – Accertamenti sulla capacità dell’imputato

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (129, 529-531) o di non luogo a procedere (425) e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre dispone anche di ufficio (1902) perizia (220).

2. Durante il tempo occorrente per l’espletamento della perizia il giudice assume, a richiesta del difensore, le prove che possono condurre al proscioglimento dell’imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo (467), ogni altra prova richiesta dalle parti (1901).

3. Se la necessità di provvedere risulta durante le indagini preliminari, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte (328) con le forme previste per l’incidente probatorio (392 s.). Nel frattempo restano sospesi i termini per le indagini preliminari (405-407) e il pubblico ministero compie i soli atti che non richiedono la partecipazione cosciente della persona sottoposta alle indagini. Quando vi è pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove nel casi previsti dall’art. 392.

In sintesi

  • Diritto-dovere di accertare la capacità psichica dell'imputato tramite perizia giudiziale
  • Disposta dal giudice di ufficio o a richiesta di parte, in ogni stadio del procedimento
  • Sospensione del processo durante la perizia, con assunzione delle prove cruciali
  • Protezione della partecipazione consapevole al dibattimento
  • Fondamento costituzionale nel diritto di difesa (art. 24 Cost.)

Quando l'imputato potrebbe non comprendere il processo per infermità mentale sopravvenuta al reato, il giudice ordina perizia psichiatrica per accertare la capacità di partecipazione.

Ratio

L'articolo 70 c.p.p. affronta la situazione di un imputato colpito da infermità mentale sopravvenuta al fatto di reato. La ratio è duplice: garantire che l'imputato partecipi coscientemente al proprio procedimento (diritto di difesa effettivo, art. 24 Cost.); al contempo, proteggere la sanità mentale dell'imputato stesso durante il processo, evitando che una persona incapace di intendere sia sottoposta al carico emotivo e cognitivo del dibattimento.

La norma distingue rigidamente tra incapacità a commettere il reato (desumibile da periti all'inizio del processo, su cui si basa la perizia) e incapacità di partecipare consapevolmente al processo (che sorge successivamente al fatto e richiede accertamento in corso di procedimento). Questa seconda forma di incapacità non è causa di proscioglimento, ma di sospensione processuale con eventuale provvedimento sanitario.

Analisi

Il comma 1 stabilisce che quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento (artt. 529-531 c.p.p.) o di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.), e vi è ragione di ritenere che per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l'imputato non sia in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio perizia a cura di esperti (art. 220 c.p.p. descrive le modalità).

Il comma 2 autorizza il giudice, durante la perizia, ad assumere prove a richiesta del difensore che potrebbero condurre al proscioglimento, nonché altre prove se sussiste pericolo nel ritardo (situazioni urgenti).

Il comma 3 regola la fase delle indagini preliminari: se la necessità emerge durante il PM, la perizia è disposta dal giudice a richiesta di parte con le forme dell'incidente probatorio (art. 392 s. c.p.p.). I termini delle indagini restano sospesi; il PM compie solo atti che non richiedono partecipazione conscia dell'imputato (interrogatori, confessioni, restituzione di beni non sono possibili).

Quando si applica

La disposizione si applica quando: (a) imputato sviluppa psicosi, demenza, o altra infermità che sorga dopo il fatto (non connessa al fatto stesso); (b) il giudice, il PM o il difensore hanno «ragione di ritenere» (fondamento ragionevole, non certezza) che l'incapacità esista; (c) il procedimento non è ancora chiuso da sentenza di proscioglimento o non luogo a procedere.

Casi concreti: imputato che sviluppa schizofrenia durante le indagini; demenza presenile diagnosticata durante il dibattimento; grave depressione post-traumatica connessa agli interrogatori. Se la perizia accerta l'incapacità, il procedimento è sospeso; se accerta capacità residua o piena, continua normalmente.

Connessioni

L'articolo 70 c.p.p. si connette all'art. 71 c.p.p. (sospensione del procedimento), all'art. 73 c.p.p. (provvedimenti cautelari medici), all'art. 98 c.p. (capacità penale minore), agli artt. 529-531 c.p.p. (proscioglimento per vizio di mente), all'art. 220 c.p.p. (perizia), all'art. 392 c.p.p. (incidente probatorio). Rimandi inoltre a normative sulla salute mentale, tutela, e amministrazione di sostegno (L. 6/2004).

Domande frequenti

Se accuso disturbi psichici durante il processo, il procedimento si ferma automaticamente?

Non automaticamente, ma il tuo difensore può segnalare al giudice o al PM i disturbi che stai manifestando. Il giudice ordinerà allora una perizia psichiatrica per accertare se hai capacità di partecipare consapevolmente al processo. Se la perizia accerta incapacità, il procedimento è sospeso fino a tuo recupero.

Chi sceglie gli esperti che conducono la perizia?

Il giudice, secondo le procedure stabilite dall'art. 220 c.p.p. Nomina un perito principale e, su richiesta, periti di parte per conto del PM e del difensore. I periti sono iscritti a registri speciali (medici esperti di psichiatria forense) e giurano fedeltà alla giustizia.

Quanto tempo occorre per una perizia psichiatrica?

Solitamente 2-4 mesi, a seconda della complessità del caso e della disponibilità dei periti. Durante la perizia il procedimento rimane sospeso; i termini di prescrivibilità del reato non decorrono in questo periodo.

Se la perizia accerta che sono capace nonostante i sintomi, il processo prosegue?

Sì. Se la perizia conclude che hai capacità residua di partecipare coscientemente (pur con difficoltà), il giudice può proseguire il dibattimento. È possibile però che il giudice adotti misure di protezione (pause frequenti, presenza costante difensore, ambienti meno stressanti) per facilitare la tua partecipazione consapevole.

La perizia psichiatrica serve a farmi condannare per vizio di mente?

No, assolutamente. La perizia ex art. 70 accerta se sei in grado di partecipare al processo nel presente, non se eri capace di intendere al momento del reato. Se la perizia accerta incapacità presente, il procedimento è sospeso per tutela tua; non è usata per dimostrare colpevolezza. Questione diversa è la perizia ex artt. 529-531 c.p.p., che accerta la capacità al momento del fatto: ma quella è un'ipotesi di proscioglimento, non di aggravamento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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