Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 66 c.p.p. – Verifica dell’identità personale dell’imputato

Testo vigente – D.P.R. 447/1988 (aggiornato da Normattiva)

Verifica dell’identità personale dell’imputato

1. Nel primo atto cui è presente l’imputato, l’autorità giudiziaria lo invita a dichiarare le proprie generalità e quant’altro può valere a identificarlo, ammonendolo circa le conseguenze cui si espone chi si rifiuta di dare le proprie generalità o le dà false.

2. L’impossibilità di attribuire all’imputato le sue esatte generalità non pregiudica il compimento di alcun atto da parte dell’autorità procedente, quando sia certa l’identità fisica della persona. In ogni caso, quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea, nei provvedimenti destinati a essere iscritti nel casellario giudiziale è riportato il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti il provvedimento è emesso .

3. Le erronee generalità attribuite all’imputato sono rettificate nelle forme previste dall’articolo 130.

In sintesi

  • Nel primo atto processuale con imputato, magistrato richiede dichiarazione generalità complete
  • Obbligatorio ammonimento su conseguenze di falsità identità (artt. 495-496 CP)
  • Impossibilità attribuire exact generalità non pregiudica atti se certezza identità fisica
  • Erronee generalità sono rettificate secondo art. 130 CPP
  • Verbalizzazione obbligatoria
Indice dei contenuti

Al primo atto cui è presente l'imputato, autorità giudiziaria lo invita a dichiarare generalità e fattori identificativi. Ammonimento su falsità generalità.

Ratio

L'articolo 66 CPP establishes procedural identity verification. Prima della proclamazione di imputato, è necessario accertare chi sia veramente. Non è solo anagrafe; è garanzia che condanna colpisca persona giusta. Il divieto di falsità identità (art. 495 CP: false generalità; art. 496 CP: rifiuto identità) è sanzionato penalmente per impedire evasioni. Se Tizio mi dice 'Sono Caio', devo ammonirlo che falsità è reato. Comma 2: l'impossibilità di attribuire exact generalità anagrafe non blocca processo se conosco fisicamente chi sia. Comma 3: rettifica erronee generalità durante processo (art. 130) per evitare sentenze 'vane' contro persona inesistente anagrafe.

Analisi

Comma 1: 'nel primo atto cui è presente l'imputato' (GIP sentenza, giudice, PM primo atto formale). 'Invita a dichiarare' (non ordina, ma facoltà di parola). Generalità complete: nome, cognome, data nascita, luogo nascita, residenza, professione. Ammonimento letterale 'circa conseguenze cui si espone chi rifiuta generalità o le dà false' (art. 495-496 CP, reati: 3-18 mesi reclusione). Comma 2 (importante): non è necessario accordo perfetto fra anagrafe stato civile e dichiarazione imputato. Se imputato dichiara altro nome (es. soprannome usuale), ma identità fisica è sicura (foto, impronte, testimoni), processo procede. Ciò consente imputati anarchici, senza documenti, falsamente registrati. Comma 3: durante processo, se emergono errori di generalità, giudice ordina rettifica per garantire 'congruenza' fra condanna e persona.

Quando si applica

Tizio è arrestato, compare davanti GIP. GIP: 'Dichiari le tue generalità.' Tizio: 'Sono Giovanni Rossi, nato 1980 Milano.' GIP ammonisce: 'Se queste generalità sono false, rischi reato art. 495-496 CP.' Se Tizio confessa 'In realtà sono Carlo Neri,' GIP annota rettifica. Se Tizio rifiuta di dichiarare (anarchico), GIP ammonisce egualmente, verbale annota rifiuto, processo continua con 'persona X, descrizione fisica Y, impronta Z'.

Connessioni

Art. 21 att. CPP (registri, identificazione). Art. 130 CPP (correzione atti, rettifica errori). Art. 495 CP (False dichiarazioni di identità), art. 496 CP (Rifiuto di dare generalità). Art. 349 CPP (GIP). Art. 134 CPP (verbali). Art. 60 (assunzione qualità imputato).

Casi pratici

Caso 1: Tizio è arrestato per furto

Compare davanti GIP. Dichiara: 'Mi chiamo Tizio Rossi, nato 15 marzo 1975 a Roma, residente Via X.' GIP ammonisce: 'Se queste sono false, rischi procedimento penale per artt. 495-496 CP, fino a 18 mesi carcere.' Tizio conferma. Mesi dopo, carabinieri scoprono che Tizio è in realtà Caio, padre diverso, nome falso su documenti. GIP ordina rettifica (art. 130): sentenza leggerà 'Caio' non 'Tizio'. Sentenza rimane valida (identità fisica era certa).

Caso 2: Sempronio non ha documenti (senza fissa dimora)

Compare in giudizio. Giudice chiede generalità. Sempronio: 'Non so quando sono nato, mi chiamano così da giovane.' Giudice non forza, ma raccoglie dati: foto, impronte, descrizione fisica ('Maschio, 60 anni, cicatrice fronte'). Processo procede su questa base. Se successivamente emerga identità anagrafe, rettifica. Giudizio non è inficiato, Sempronio identificato fisicamente.

Domande frequenti

Se dico al giudice nome falso, è reato?

Sì, art. 495 CP (false dichiarazioni di identità): fino a 3 anni reclusione. Art. 496 CP (rifiuto identità): fino a 18 mesi. Il giudice ti ammonisce prima, quindi falsità è consapevole, reato aggravato.

Posso rifiutare di dichiarare generalità?

Legalmente sì, è tuo diritto. Ma art. 496 CP punisce rifiuto (fino a 18 mesi). Il giudice ammonisce, verbale annota, processo continua su base identificazione fisica. Non è blocco processuale.

Se ho nome falso su documento, cosa dico al giudice?

Dichiara identità vera. Giudice può vedere documento con nome falso, ma tu confessa vero nome. Se documento è contraffatto, è reato ulteriore (falsità documento), ma riguarda altro procedimento.

Come giudice verifica se generalità sono vere?

Tramite archivi SIAE (stato civile), anagrafe, banca dati carabinieri, foto. Se discrepanza, interroga imputato di nuovo. Se imputato ammette falsità, è aggiunto capo falso (art. 495).

Se sentenza condanna 'Tizio Rossi' ma vero nome è 'Caio Neri', è valida?

Formalmente sì se identità fisica è certa. Ma è opportuno rettificarla (art. 130 CPP) per chiarezza. Sentenza rimane valida, rettifica è amministrativa (Nome corretto nei registri).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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