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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 105 Cod. Consumo – Presunzione e valutazione di sicurezza

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie che disciplinano gli aspetti di sicurezza, un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla legislazione vigente nello Stato membro in cui il prodotto stesso è commercializzato e con riferimento ai requisiti cui deve rispondere sul piano sanitario e della sicurezza.

*2. Si presume che un prodotto sia sicuro, per quanto concerne i rischi e le categorie di rischi disciplinati dalla normativa nazionale, quando è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono le norme europee i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee a norma dell’articolo 4 della direttiva 2001/95/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001.

*3. In assenza delle norme di cui ai commi 1 e 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee, alle norme in vigore nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato, alle raccomandazioni della Commissione europea relative ad orientamenti sulla valutazione della sicurezza dei prodotti, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato, agli ultimi ritrovati della tecnica, al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente attendersi.

*4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, le Autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare o impedire l’immissione sul mercato o chiedere il ritiro o il richiamo dal mercato del prodotto, se questo si rivela, nonostante la conformità, pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • La presunzione di sicurezza si applica quando il prodotto è conforme alla legislazione nazionale e agli standard europei pubblicati dalla Commissione
  • In assenza di norme comunitarie specifiche, si valuta la sicurezza secondo le norme nazionali non cogenti che recepiscono direttive europee
  • Se mancano entrambi i riferimenti normativi, la sicurezza si valuta in base ai ritrovati della tecnica e alle aspettative ragionevoli dei consumatori
  • Le Autorità competenti possono comunque adottare misure restrittive se un prodotto risulta pericoloso nonostante la presunta conformità

Un prodotto si presume sicuro quando è conforme alla normativa nazionale vigente e ai requisiti sanitari e di sicurezza dello Stato membro di commercializzazione.

Ratio

L'articolo 105 stabilisce un sistema graduale di presunzioni di sicurezza per i prodotti, introducendo certezza giuridica nella valutazione dei requisiti di sicurezza. La norma recepisce la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti, garantendo che il produttore che rispetti le norme europee armonizzate goda di una presunzione iuris et de iure di conformità. Ciò riduce i rischi di contenzioso e crea prevedibilità nelle scelte commerciali.

La struttura riflette il principio del mercato interno: i prodotti legalmente commercializzati in uno Stato membro non possono essere arbitrariamente esclusi da altri. Tuttavia, la sicurezza rimane il parametro supremo — la presunzione cede davanti a rischi concreti per la salute.

Analisi

Il comma 1 detta la presunzione principale: conformità alla normativa dello Stato di commercializzazione = sicurezza. Presuppone leggi nazionali adeguate che proteggono il consumatore. Il comma 2 rafforza la presunzione quando il prodotto è conforme alle norme nazionali non cogenti che recepiscono norme europee pubblicate dalla Commissione sulla Gazzetta Ufficiale. Queste sono le «norme armonizzate» (es. EN ISO) — il loro recepimento automatico presume sicurezza. Il comma 3 istituisce un ordine sussidiario: in assenza delle prime due categorie, la sicurezza si valuta secondo un catalogo aperto — norme vigenti, raccomandazioni della Commissione, codici di buona condotta, ritrovati della tecnica e «aspettative ragionevoli» dei consumatori. È un test oggettivo-soggettivo misto. Il comma 4 salva il potere sanzionatorio dello Stato: anche un prodotto conforme può essere ritirato se pericoloso in pratica.

Quando si applica

Si applica a qualunque prodotto di consumo. Esempi: un giocattolo conforme alle norme EN europee è sicuro per presunzione (comma 2); un elettrodomestico estero conforme alle leggi locali di origine lo è per il comma 1; un dispositivo medico senza norma armonizzata è valutato secondo il comma 3. Se un lotto di forni risulta prendere fuoco, anche conforme alla norma ISO, le Autorità dispongono ritiro (comma 4).

Connessioni

Si collega all'art. 104 (obblighi di sicurezza generale del produttore), all'art. 106 (coordinamento amministrativo dei controlli) e all'art. 107 (misure amministrative di controllo e ritiro). Rinvia alla direttiva 2001/95/CE e al sistema RAPEX di notificazione europea. Interseca il D.Lgs. 206/2005 titolo II sulla responsabilità civile per danno da prodotto difettoso (artt. 114-127).

Domande frequenti

Se un prodotto è marcato CE e conforme alle norme europee, è automaticamente sicuro in Italia?

Sì, gode di presunzione di sicurezza iuris et de iure secondo l'art. 105 comma 2. Tuttavia, questa presunzione non è assoluta: se in pratica il prodotto si rivela pericoloso, le Autorità possono ordinarne il ritiro ex art. 105 comma 4, indipendentemente dalla conformità formale.

Cosa accade se una norma europea non è stata recepita in Italia?

Se manca il recepimento ufficiale, il prodotto non gode della presunzione del comma 2. Si applica il comma 3: la sicurezza si valuta in base ai ritrovati della tecnica, alle raccomandazioni della Commissione e alle aspettative ragionevoli del consumatore. Ciò rende più severi i controlli.

Il produttore è responsabile se un prodotto è conforme alla norma ma causa danno?

La presunzione di sicurezza dell'art. 105 è esentante per i controlli amministrativi, non per la responsabilità civile. Se il prodotto causa danno, il consumatore può far valere la responsabilità del produttore secondo gli artt. 114-127 (responsabilità da prodotto difettoso), indipendentemente dalla conformità normativa.

Chi valuta se un prodotto rispetta i «ritrovati della tecnica»?

L'Autorità competente di cui all'art. 106. In primo luogo si avvale di enti di certificazione riconosciuti (ACCREDIA, enti notificati UE). Se il prodotto non possiede certificazioni, l'Autorità può ordinare prove presso laboratori accreditati, a carico del produttore (art. 107 comma 2 lettera a) numero 3).

Un prodotto vecchio, prodotto 10 anni fa e conforme alle norme allora vigenti, è ancora sicuro oggi?

La presunzione di sicurezza originaria non si estingue per semplice decorso di tempo. Tuttavia, se la tecnica è progredita significativamente (es. nuovi rischi scoperti) e l'Autorità adotta una nuova normativa più stringente, il prodotto può essere considerato non conforme ai «ritrovati della tecnica» attuali e soggetto a ritiro.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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Redazione Legge in Chiaro
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