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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 42 c.p.p. – Provvedimenti in caso di accoglimento della dichiarazione di astensione o ricusazione

In vigore dal 24 ottobre 1989 (D.P.R. 447/1988)

1. Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento.

2. Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia.

In sintesi

  • Il giudice accolto in astensione o ricusazione è rimosso completamente dal procedimento
  • Il giudice non compie alcun nuovo atto processuale dal momento dell'accoglimento
  • Gli atti compiuti prima dell'accoglimento possono restare validi o essere revocati a discrezione della corte
  • Il provvedimento di accoglimento decide espressamente sulla validità degli atti anteriori
  • La revoca degli atti comporta la ripetizione dei compimenti dinanzi al giudice sostitutivo

Se l'astensione o ricusazione è accolta, il giudice non compie alcun atto processuale e il provvedimento dichiara se gli atti precedentemente compiuti dal giudice astenutosi rimangono validi.

Ratio

L'articolo 42 codice di procedura penale disciplina le conseguenze legali e procedurali dell'accoglimento dell'astensione o ricusazione. Assicura che il giudice imparziale sia completamente allontanato dal procedimento e non emani atti potenzialmente inquinati dal conflitto di interessi. Tuttavia, solleva il problema della validità degli atti compiuti dal giudice astenutosi prima che il conflitto fosse scoperto o dichiarato. La norma non dichiara automaticamente nulli gli atti anteriori; piuttosto conferisce al provvedimento di accoglimento il compito di vagliare caso per caso quale atti mantengono validità e quali devono essere revocati.

Questo equilibrio rispecchia l'esigenza di proteggere i diritti della difesa (evitando che il giudice imparziale continui a decidere) e l'interesse alla continuità e celerità processuale (non cassando inutilmente atti tecnicamente corretti solo perché compiuti da un giudice successivamente ritenuto imparziale). La regola è flessibile: il giudice, quando accede all'astensione o ricusazione, dichiara espressamente quali atti restano e quali sono revocati.

Analisi

Il comma 1 statuisce il principio cardine: «Se la dichiarazione di astensione o di ricusazione è accolta, il giudice non può compiere alcun atto del procedimento». Questo significa che a partire dal momento dell'accoglimento (ordinanza che accoglie l'astensione o la ricusazione), il giudice rimosso non può emanare ulteriori provvedimenti: non può proseguire il dibattimento, non può emettere sentenza, non può firmare ordinanze, non può compiere notificazioni. La rimozione è totale e immediata.

Il comma 2 affronta il problema della sanatoria retroattiva: «Il provvedimento che accoglie la dichiarazione di astensione o di ricusazione dichiara se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice astenutosi o ricusato conservano efficacia». La legge non dispone automaticamente la nullità degli atti antecedenti; il giudice (o la corte che accoglie l'astensione/ricusazione) valuta discrezionalmente. La dichiarazione esplicita nel provvedimento di accoglimento è obbligatoria: deve indicare quali atti (notificazioni, ordinanze, ammonizioni) rimangono validi e quali sono revocati. Atti puramente amministrativi (iscrizione di un fascicolo) rimangono validi; atti decisionali (ordinanze che dispongono diritti della difesa) sono spesso revocati.

Quando si applica

Tizio è imputato dinnanzi a un giudice che poi si dichiara astenuto. Prima dell'astensione, il giudice aveva emesso un'ordinanza che dispone l'arresto di Tizio. L'ordinanza di accoglimento dell'astensione può dichiarare: «Gli atti amministrativi (iscrizione del procedimento, sequestro di documentazione necessaria) rimangono validi; l'ordinanza di arresto è revocata e deve essere revocata dall'imputazione dal giudice sostitutivo». Tizio è liberato e il procedimento ricomincia dinnanzi al nuovo magistrato con una diversa valutazione della custodia cautelare.

Caio è imputato dinnanzi a giudice che emana una sentenza di primo grado. Caio propone ricusazione tardivamente durante il processo di appello. La ricusazione è accolta. Il provvedimento di accoglimento dichiara che: «La sentenza di primo grado è revocata e il procedimento torna di primo grado dinanzi a giudice sostitutivo». Oppure può dichiarare: «Alcuni atti del giudice ricusato (interrogatorio dell'imputato, acquisizione di prove) rimangono validi; il dibattimento e la sentenza sono revocati». La decisione dipende dalla gravità del conflitto e dall'impatto sugli atti.

Connessioni

L'articolo 42 è parte integrante del sistema astensione-ricusazione (articoli 36-45). Rimanda implicitamente agli articoli 40 e 41 (competenza e procedimento di decisione), articolo 43 (sostituzione del giudice), articolo 44 (sanzioni per ricusazione rigettata). La validità degli atti è governata dai principi generali di nullità processuale (articolo 178 c.p.p.) e sanatoria (articolo 181 c.p.p.). La revoca degli atti è ordinata mediante decreto motivato, applicando il principio generale dell'articolo 131 c.p.p. (motivazione obbligatoria dei provvedimenti).

Domande frequenti

Se il giudice è rimosso per astensione, tutti gli atti compiuti sono nulli?

No, non automaticamente. Il provvedimento di accoglimento dell'astensione deve dichiarare esplicitamente quali atti rimangono validi e quali sono revocati. Atti puramente amministrativi (notificazioni, iscrizioni) tipicamente rimangono validi. Atti decisionali che riguardano diritti della difesa (ordinanze cautelari, ordinanze probatorie) sono spesso revocati. La revoca dipende dalla natura dell'atto e dall'impatto del conflitto di interessi.

Se il giudice ha già emesso sentenza e poi mi ricuso, che succede?

Se la ricusazione è proposta prima che la sentenza sia definitiva, è possibile che l'ordinanza di accoglimento revochi la sentenza e il procedimento torni dinnanzi a giudice sostitutivo. Tuttavia, se la sentenza è già definitiva (decorsi i termini di ricorso, cassazione rigettata), la ricusazione tardiva del giudice di primo grado non ha effetto retroattivo sulla sentenza ormai esecutiva. La ricusazione deve essere proposta tempestivamente, entro i termini previsti (articolo 38-ter).

Quali atti compiuti dal giudice rimosso rimangono certamente validi?

Tipicamente rimangono validi: iscrizione del procedimento, registrazione del fascicolo, comunicazioni e notificazioni formali, interrogatorio dell'imputato (come atto istruttorio, non come fondamento di decisione). Sono spesso revocati: ordinanze cautelari (custodia, sequestro), ordinanze probatorie che pregiudicherebbero la difesa, sentenze parziali. La valutazione è caso-per-caso nel provvedimento di accoglimento.

Se il giudice rimosso aveva già iniziato la redazione della sentenza, cosa accade?

La sentenza non è emessa. Se il giudice rimosso aveva già depositato bozza di sentenza, questa è revocata dalla decisione di accoglimento dell'astensione. Il giudice sostitutivo deve compiere ex novo il dibattimento e la pronuncia di sentenza. Non può limitarsi a ricopiare la bozza del giudice rimosso, perché questo inficerebbe l'imparzialità percepita.

Come viene nominato il giudice sostitutivo dopo la revoca dell'astensione?

Il giudice sostitutivo è nominato secondo le leggi di ordinamento giudiziario, applicando i criteri di rotazione o sostituzione previsti da ciascun ufficio giudiziario. Tipicamente, è designato il giudice seguente secondo l'ordine di turnazione dell'ufficio. L'ordinanza di accoglimento dell'astensione comunica la rimozione e il tribunale nomina il sostitutivo (articolo 43).

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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