Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 74 Cod. Consumo – Divieto di acconti

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 73.

In sintesi

  • Divieto assoluto di esigere somme di denaro (anticipo, acconto, caparra) prima della scadenza del termine di recesso
  • Protezione del consumatore dal blocco economico durante il periodo di riflessione
  • Applica al settore specifico della multiproprietà (articolo 73 che fissa il termine)
  • Norme imperative: non derogabili da contratto o accordo tra le parti
  • Garantisce libertà decisionale del consumatore senza pressione finanziaria
Indice dei contenuti

Venditore di multiproprietà non può esigere pagamenti (anticipo, acconto, caparra) dall'acquirente fino alla scadenza del termine recesso 10 giorni.

Ratio

Se il consumatore ha diritto a 10 giorni di recesso (articolo 73), ma il venditore riscuote un acconto il primo giorno, il recesso diventa «pratico impossibile» (il consumatore avrà perso soldi). L'articolo 74 vieta questa pratica: il venditore NON Può prendere soldi fino a quando il diritto di recesso non è scaduto.

È una protezione essenziale della libertà contrattuale: il consumatore decide con testa fredda (10 giorni) senza pressione economica.

Analisi

L'articolo 74 è categorico: «È fatto DIVIETO al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro A TITOLO DI: (a) anticipo, (b) acconto, (c) caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 73».

«Somme di denaro» include: soldi in contanti, bonifico, carta di credito, assegno, crowdfunding. «Anticipo» è un pagamento che il venditore chiede prima di effettuare la prestation (consegna bene, fornitura servizio). «Acconto» è una frazione del prezzo totale pagata in anticipo. «Caparra» è una somma che il venditore trattiene se il consumatore recede (penale). Tutti e tre sono VIETATI.

«Fino alla scadenza dei termini» significa: il 10esimo giorno lavorativo scade (o il 3esimo mese per contratti incompleti). SOLO DA QUEL MOMENTO il venditore può richiedere pagamenti.

Quando si applica

Contratti di multiproprietà, in Italia e estero (se il consumatore è italiano). Non si applica a: vendite immediate di immobili ordinari (che hanno altre regole), affitti, servizi non multiproprietà.

Esempi: venditore chiede 5.000 euro di caparra per «riservare» la settimana nel resort (VIETATO); apre un fido bancario a nome del consumatore per 100.000 euro per «assicurazione» (VIETATO); chiede un primo versamento di rate ipotecarie subito (VIETATO).

Connessioni

Rimandi interni: articolo 73 (recesso multiproprietà), articolo 70-72 (obblighi venditore), articolo 75 (norme ulteriori su multiproprietà). Rimandi esterni: Direttiva 2008/122/CE (timeshare) che richiede questa protezione. La sezione V (Multiproprietà) è un blocco unitario di protezione del consumatore nel settore.

Pronunce della Corte Costituzionale

Prassi dell'Agenzia delle Entrate

Casi pratici

Caso 1: Tizio visita un resort e firma il contratto di multiproprietà lunedì

Il venditore (Caio) gli dice: «Fammi un bonifico di 10.000 euro come caparra, così ti riservo la settimana di agosto». Tizio chiede: «Ma se mi ripensamento?». Caio risponde: «Perdi la caparra». Secondo l'articolo 74, questa è pratica VIETATA. Tizio NON può essere obbligato a versare alcunché fino al lunedì della settimana seguente (10° giorno lavorativo). Se Caio ha già ricevuto i 10.000 euro, Tizio può chiederne il rimborso integrale se esercita il recesso entro i 10 giorni.

Caso 2: Sempronio acquista una multiproprietà pagando con finanziamento bancario

La banca richiede una rata «di iscrizione» di 500 euro il giorno della firma (lunedì). Sempronio firmando il mutuo accetta. Tuttavia, secondo l'articolo 74, se il mutuo è per la multiproprietà, la banca NON può esigere questa rata «di iscrizione» finché il periodo di recesso (articolo 73) non è scaduto. Se la banca l'ha già richiesta, il contratto di mutuo è potenzialmente viziato (pratica ingannevole). Sempronio ha diritto di recesso dal contratto di multiproprietà E potrebbe contestare la rata di iscrizione come pratica illecita.

Domande frequenti

Se il cliente mi dice «voglio pagare subito tutto, non voglio aspettare 10 giorni», posso accettare?

Giuridicamente NO. L'articolo 74 è imperativo: «È fatto DIVIETO» (non è una scelta). Anche con consenso del cliente, non puoi ricevere pagamenti prima che il periodo di recesso scada. La norma protegge anche il consumatore da sé stesso (dalla pressione psicologica).

Posso chiedere una firma di fideiussione da parte di un familiare del consumatore, senza soldi?

No. Una fideiussione è una «prestazione» che impegna il fideiussore economicamente, quindi è equiparata a una somma di denaro. L'articolo 74 la vieta. Attendi i 10 giorni.

Se il cliente non paga dopo 10 giorni, posso aggiungere interessi di mora?

Sì. Dopo il 10esimo giorno lavorativo, il cliente è obbligato a pagare secondo il contratto (prezzo, condizioni). Se non paga, puoi applicare interessi di mora secondo le norme di legge (D.Lgs. 231/2002). Ma durante i 10 giorni, nessun interesse.

Che succede se il cliente esercita il recesso nel giorno 8 e non ha ancora pagato?

Non deve pagare nulla. Il contratto è annullato retroattivamente. Se per caso il cliente ha pagato qualcosa (violando l'articolo 74), deve essere rimborsato completamente entro 30 giorni dal recesso.

Posso fare una promessa di deposito (es: titoli in custodia) invece di soldi?

No. L'articolo 74 vieta «versamento di somme di denaro». Un deposito di titoli è equivalente (blocca il patrimonio del consumatore). Attendi i 10 giorni, poi potete negoziare forma di pagamento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 2 fontei verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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