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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 74 Cod. Consumo – Divieto di acconti

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. È fatto divieto al venditore di esigere o ricevere dall’acquirente il versamento di somme di danaro a titolo di anticipo, di acconto o di caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l’esercizio del diritto di recesso di cui all’articolo 73.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Divieto assoluto di esigere somme di denaro (anticipo, acconto, caparra) prima della scadenza del termine di recesso
  • Protezione del consumatore dal blocco economico durante il periodo di riflessione
  • Applica al settore specifico della multiproprietà (articolo 73 che fissa il termine)
  • Norme imperative: non derogabili da contratto o accordo tra le parti
  • Garantisce libertà decisionale del consumatore senza pressione finanziaria

Venditore di multiproprietà non può esigere pagamenti (anticipo, acconto, caparra) dall'acquirente fino alla scadenza del termine recesso 10 giorni.

Ratio

Se il consumatore ha diritto a 10 giorni di recesso (articolo 73), ma il venditore riscuote un acconto il primo giorno, il recesso diventa «pratico impossibile» (il consumatore avrà perso soldi). L'articolo 74 vieta questa pratica: il venditore NON PUO' prendere soldi fino a quando il diritto di recesso non è scaduto.

È una protezione essenziale della libertà contrattuale: il consumatore decide con testa fredda (10 giorni) senza pressione economica.

Analisi

L'articolo 74 è categorico: «È fatto DIVIETO al venditore di esigere o ricevere dall'acquirente il versamento di somme di danaro A TITOLO DI: (a) anticipo, (b) acconto, (c) caparra, fino alla scadenza dei termini concessi per l'esercizio del diritto di recesso di cui all'articolo 73».

«Somme di denaro» include: soldi in contanti, bonifico, carta di credito, assegno, crowdfunding. «Anticipo» è un pagamento che il venditore chiede prima di effettuare la prestation (consegna bene, fornitura servizio). «Acconto» è una frazione del prezzo totale pagata in anticipo. «Caparra» è una somma che il venditore trattiene se il consumatore recede (penale). Tutti e tre sono VIETATI.

«Fino alla scadenza dei termini» significa: il 10esimo giorno lavorativo scade (o il 3esimo mese per contratti incompleti). SOLO DA QUEL MOMENTO il venditore può richiedere pagamenti.

Quando si applica

Contratti di multiproprietà, in Italia e estero (se il consumatore è italiano). Non si applica a: vendite immediate di immobili ordinari (che hanno altre regole), affitti, servizi non multiproprietà.

Esempi: venditore chiede 5.000 euro di caparra per «riservare» la settimana nel resort (VIETATO); apre un fido bancario a nome del consumatore per 100.000 euro per «assicurazione» (VIETATO); chiede un primo versamento di rate ipotecarie subito (VIETATO).

Connessioni

Rimandi interni: articolo 73 (recesso multiproprietà), articolo 70-72 (obblighi venditore), articolo 75 (norme ulteriori su multiproprietà). Rimandi esterni: Direttiva 2008/122/CE (timeshare) che richiede questa protezione. La sezione V (Multiproprietà) è un blocco unitario di protezione del consumatore nel settore.

Domande frequenti

Se il cliente mi dice «voglio pagare subito tutto, non voglio aspettare 10 giorni», posso accettare?

Giuridicamente NO. L'articolo 74 è imperativo: «È fatto DIVIETO» (non è una scelta). Anche con consenso del cliente, non puoi ricevere pagamenti prima che il periodo di recesso scada. La norma protegge anche il consumatore da sé stesso (dalla pressione psicologica).

Posso chiedere una firma di fideiussione da parte di un familiare del consumatore, senza soldi?

No. Una fideiussione è una «prestazione» che impegna il fideiussore economicamente, quindi è equiparata a una somma di denaro. L'articolo 74 la vieta. Attendi i 10 giorni.

Se il cliente non paga dopo 10 giorni, posso aggiungere interessi di mora?

Sì. Dopo il 10esimo giorno lavorativo, il cliente è obbligato a pagare secondo il contratto (prezzo, condizioni). Se non paga, puoi applicare interessi di mora secondo le norme di legge (D.Lgs. 231/2002). Ma durante i 10 giorni, nessun interesse.

Che succede se il cliente esercita il recesso nel giorno 8 e non ha ancora pagato?

Non deve pagare nulla. Il contratto è annullato retroattivamente. Se per caso il cliente ha pagato qualcosa (violando l'articolo 74), deve essere rimborsato completamente entro 30 giorni dal recesso.

Posso fare una promessa di deposito (es: titoli in custodia) invece di soldi?

No. L'articolo 74 vieta «versamento di somme di denaro». Un deposito di titoli è equivalente (blocca il patrimonio del consumatore). Attendi i 10 giorni, poi potete negoziare forma di pagamento.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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