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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 72 Cod. Consumo – Obblighi specifici del venditore

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Il venditore utilizza il termine multiproprietà nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale relativa al bene immobile soltanto quando il diritto oggetto del contratto è un diritto reale.

*2. La pubblicità commerciale relativa al bene immobile deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato.

In sintesi

  • Obbligo di usare il termine «multiproprietà» solo per diritti reali (non per diritti personali/di godimento)
  • Il termine deve apparire in: documento informativo, contratto, pubblicità commerciale
  • Correttezza terminologica per evitare confusione del consumatore
  • Pubblicità commerciale deve indicare dove il consumatore può ottenere il documento informativo
  • Norma specifica per il settore immobiliare e multiproprietà

Venditore di beni immobili in multiproprietà usa termine solo quando diritto è effettivamente reale. Pubblicità indica dove ottenere documento informativo.

Ratio

La «multiproprietà» (timeshare) è un modello immobiliare complesso: il consumatore acquista un «diritto di uso» (non necessariamente la proprietà) su una proprietà per un certo periodo all'anno. Il rischio è che i professionisti usino il termine «multiproprietà» per diritti che NON sono reali (es: contratti di affiliate di gestione, «beni immobili» che sono solo diritti personali).

L'articolo 72 impone rigore terminologico: se dici «multiproprietà», devi avere diritti reali (quota della proprietà); se hai solo diritti personali, devi dire diversamente. Questo protegge il consumatore da «etichette ingannevoli».

Analisi

Il comma 1 prescrive: il venditore «utilizza il termine multiproprietà» «SOLTANTO QUANDO il diritto oggetto del contratto è un diritto reale». Diritto reale = quota di proprietà, ipoteca, diritto di superficie, usufrutto. Se il consumatore compra una «quota» del resort, è diritto reale. Se compra un «diritto di occupazione annuale» che scade dopo tot anni senza accumulare proprietà, è diritto personale (e NON si chiama multiproprietà).

Il comma 2 aggiunge: la «pubblicità commerciale» (manifesti, web, brochure) «deve fare riferimento al diritto di ottenere il documento informativo, indicando il luogo in cui lo stesso viene consegnato». Cioè: se pubblicizzi un immobile in multiproprietà, devi dire nel manifesto «per il documento informativo, vedi in agenzia / scarica dal sito / chiama il numero» e indicare dove.

Quando si applica

Solo in contratti di multiproprietà immobiliare. Non si applica a: residenze ordinarie, affitti a medio termine, diritti personali di godimento (timeshare non registrato come multiproprietà reale).

Esempi: resort all'estero dove vendi quota di proprietà registrata come «multiproprietà» in catasto (applica); società che vende «diritto di vacanza» annuale per 30 anni senza quota proprietaria reale (NON multiproprietà, quindi non applica l'articolo 72).

Connessioni

Rimandi interni: articolo 70-71 (disposizioni sulla multiproprietà), articolo 52-53 (informazioni precontrattuali), articolo 73 (recesso multiproprietà). La sezione V (Multiproprietà, artt. 68-75) è dedicata a questo settore specialistico. Rimandi esterni: leggi notarili su diritti reali, norme catastali su registrazione della multiproprietà.

Domande frequenti

Qual è la differenza tra diritto reale e diritto personale in una multiproprietà?

Diritto reale: sei proprietario di una percentuale del bene immobile (es: 2% della proprietà); il diritto è registrato in catasto e segue il bene. Diritto personale: hai un contratto che ti consente di usare il bene, ma non sei proprietario; il diritto scompare se la società fallisce. Il termine «multiproprietà» (art. 72) si usa solo per il primo caso.

Se il mio immobile è una multiproprietà, devo dirlo sempre, anche in una semplice email al potenziale cliente?

Sì. L'articolo 72 dice che il termine deve apparire in «documento informativo, contratto e pubblicità commerciale». L'email è una forma di pubblicità; quindi se parli del bene, usa il termine corretto (multiproprietà o no, a seconda dei diritti).

Devo metere il link al documento informativo DENTRO la pubblicità, oppure basta scriverlo da qualche parte?

L'articolo 72, comma 2 richiede che la pubblicità «faccia riferimento» e indichi «il luogo in cui lo stesso viene consegnato». Se è una pubblicità su giornale, puoi scrivere «Documento disponibile presso i nostri uffici, via Roma 10, Milano». Se è online, il link deve essere facilmente visibile.

Se vendo una multiproprietà in cui il diritto reale scade dopo 50 anni, è ancora «multiproprietà»?

Sì, tecnicamente sì: il diritto è reale (anche se temporaneo). Ma devi essere chiarissimo nel contratto e nella pubblicità che il diritto ha una scadenza e che dopo il consumatore non avrà più nulla. L'omissione di questa informazione sarebbe ingannevole.

Posso usare il termine «multiproprietà» in pubblicitą ma poi scrivere nel contratto che è un diritto personale?

NO. L'articolo 72 richiede che il termine appaia «nel documento informativo, nel contratto e nella pubblicità commerciale» (con coerenza). Se usi il termine in pubblicità, devi averlo anche nel contratto con gli stessi effetti. Una contraddizione è ingannevole.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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