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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 39 Cod. Consumo – Regole nelle attività commerciali

In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)

*1. Le attività commerciali sono improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori.

In sintesi

  • Obbligo generale di buona fede nelle attività commerciali verso consumatori
  • Principio di correttezza nel trattamento del consumatore
  • Obbligo di lealtà valutato anche rispetto a categorie vulnerabili
  • Fondamento etico-legale del diritto dei consumatori

Le attività commerciali devono rispettare i principi di buona fede, correttezza e lealtà nella relazione con i consumatori.

Ratio

L'articolo 39 del Codice del Consumo enuncia il principio cardine dell'intera materia: le attività commerciali non sono dominio del laissez-faire etico. Il professionista non può agire solo per massimizzare lucro; deve rispettare vincoli di moralità e correttezza. La ratio è riequilibrare la relazione tra soggetto economico potente (professionista) e consumatore vulnerabile.

La norma non crea diritti specifici, bensì principi direttivi che informano l'interpretazione di tutti gli articoli seguenti (vessatorietà, informazioni, recesso, ecc.).

Analisi

Il comma 1 pone tre standard: buona fede (correttezza nella condotta, assenza di inganno), correttezza (trasparenza, non approfittamento), lealtà (onestà intenzionale). Non sono sinonimi: la buona fede è criterio oggettivo (come si comporta il commerciante medio), la correttezza è criterio di trasparenza informativa, la lealtà è criterio morale (non ingannare consapevolmente).

Cruciale: "valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori". Ciò significa che anziani, analfabeti, minori hanno diritto a livello di protezione più elevato. Un professionista che sa di rivolgersi a una categoria vulnerabile deve adattare il comportamento.

Quando si applica

Si applica a TUTTE le attività commerciali verso consumatori. Vendita, servizi, televendita, e-commerce, assicurazioni, credito. Non importa il settore: l'obbligo è trasversale.

Esempi di violazione: pubblicità ingannevole, omissione di informazioni rilevanti, pressione aggressiva, abuso di posizione dominante, rifiuto immotivato di contrattare con una categoria (es. anziano), pratiche predatorie verso persone fragili.

Connessioni

L'art. 39 è fondamento di tutti gli artt. 1-38 (tutto il diritto dei consumatori è implementazione dell'art. 39). Coordina con artt. 21-24 (informazioni e pratiche commerciali sleali), art. 25-31 (televendita), art. 33-37 (clausole abusive).

Nel diritto civile, il principio della buona fede vive in art. 1375 CC, ma il CDC lo specializza al rapporto professionista-consumatore. A livello UE, la Direttiva 2005/29/CE (Unfair Commercial Practices) è implementazione dell'art. 39.

Domande frequenti

L'art. 39 mi protegge in tutti i contratti, anche offline?

Sì, tutti i contratti tra professionista e consumatore. Online, offline, telefonico, in negozio. L'art. 39 è principio trasversale. L'unica eccezione: se sei una società (non consumatore fisico), le protezioni cambiano.

Cosa significa esattamente 'buona fede' nel contesto dell'art. 39?

Non significa 'fiducia', bensì 'condotta secondo uno standard di correttezza'. Il professionista deve agire come un buon commerciante medio: non inganna, informa chiaramente, non approfitta, rispetta gli obblighi. È criterio oggettivo, non soggettivo.

Se un professionista mi tratta male per razzismo, è violazione dell'art. 39?

L'art. 39 parla di correttezza e lealtà, non esplicitamente di parità di trattamento. Tuttavia, il rifiuto di contrattare per razzismo o discriminazione è pratica sleale ex art. 39 e viola anche norme antidiscriminazione (es. decreto legislativo 198/2006). Il ricorso è simultaneo a più norme.

L'art. 39 mi fa ottenere risarcimento danni?

L'art. 39 è principio, non diritto autonomo. Se invochi art. 39, devi dimostrare una violazione di una norma specifica (es. art. 21 pratiche ingannevoli, art. 33 clausole abusive). Allora il giudice può condannare e risarcire i danni. Art. 39 da solo non basta; è fondamento interpretativo.

Un professionista che violates l'art. 39 rischia solo danno civile?

Dipende dalla gravità. Se è violazione grave (es. frode al consumatore), rischia anche sanzione penale (D.Lgs. 206/2005 prevede reati specifici). Per violazioni minori, è sanzione amministrativa (es. multa). Sempre risarcimento civile se il consumatore prova danno.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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