Art. 26 Cod. Consumo – Tutela amministrativa e giurisdizionale
In vigore dal 23 ottobre 2005 (D.Lgs. 206/2005)
*1. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, istituita dall’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, di seguito chiamata Autorità nella presente sezione, esercita le attribuzioni disciplinate dal presente articolo.
*2. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed organizzazioni, il Ministro delle attività produttive, nonché ogni altra pubblica amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono chiedere all’Autorità che siano inibiti gli atti di pubblicità ingannevole o di pubblicità comparativa ritenuta illecita ai sensi della presente sezione, che sia inibita la loro continuazione e che ne siano eliminati gli effetti.
*3. L’Autorità può disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria della pubblicità ingannevole o della pubblicità comparativa ritenuta illecita, in caso di particolare urgenza. In ogni caso, comunica l’apertura dell’istruttoria all’operatore pubblicitario e, se il committente non e’ conosciuto, può richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad identificarlo. L’Autorità può inoltre richiedere all’operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
*4. L’Autorità può disporre che l’operatore pubblicitario fornisca prove sull’esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella pubblicità se, tenuto conto dei diritti o interessi legittimi dell’operatore pubblicitario e di qualsiasi altra parte nella procedura, tale esigenza risulti giustificata, date le circostanze del caso specifico. Se tale prova è omessa o viene ritenuta insufficiente, i dati di fatto dovranno essere considerati inesatti.
*5. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per via radiofonica o televisiva o altro mezzo di telecomunicazione, l’Autorità, prima di provvedere, richiede il parere dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
*6. L’Autorità provvede con decisione motivata. Se ritiene la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa illecito accoglie il ricorso vietando la pubblicità non ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di quella già iniziata. Con la decisione di accoglimento può essere disposta la pubblicazione della pronuncia, anche per estratto, nonché, eventualmente, di un’apposita dichiarazione rettificativa in modo da impedire che la pubblicità ingannevole o il messaggio di pubblicità comparativa ritenuto illecito, continuino a produrre effetti.
*7. Con la decisione che accoglie il ricorso l’Autorità dispone inoltre l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro.
*8. Nei casi riguardanti messaggi pubblicitari inseriti sulle confezioni di prodotti, l’Autorità, nell’adottare i provvedimenti indicati nei commi 3 e 5, assegna per la loro esecuzione un termine che tenga conto dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento.
*9. La procedura istruttoria e’ stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione.
*10. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d’urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l’Autorità può disporre la sospensione dell’attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni.
*11. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la documentazione di cui al comma 3, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000 euro.
*12. I ricorsi avverso le decisioni adottate dall’Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell’Autorità.
*13. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento amministrativo, preordinato anche alla verifica del carattere non ingannevole della stessa o di liceità del messaggio di pubblicità comparativa, la tutela dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e organizzazioni e’ esperibile in via giurisdizionale con ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto provvedimento.
*14. E’ comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario in materia di atti di concorrenza sleale, a norma dell’articolo 2598 del codice civile, nonché, per quanto concerne la pubblicità comparativa, in materia di atti compiuti in violazione della disciplina sul diritto d’autore protetto dalla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, e del marchio d’impresa protetto a norma del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, nonché delle denominazioni di origine riconosciute e protette in Italia e di altri segni distintivi di imprese, beni e servizi concorrenti.
In sintesi
Articolo 26 attribuisce all'AGCM competenza su inibizione di pubblicità ingannevole, provvedimenti cautelari, sospensione provvisoria e sanzioni da 1.000 a 100.000 euro.
Ratio
L'articolo 26 fonda la potestà sanzionatoria dell'AGCM su publicità ingannevole e comparativa illecita. La norma trasferisce dall'ambito civile al dominio amministrativo la tutela contro l'ingannevole, attribuendo all'Autorità poteri di istruttoria, provvedimento cautelare, sanzionamento pecuniario e rimedi ripristinatori. Questo assetto riflette la concezione della pubblicità ingannevole come illecito di interesse generale (non solo bilaterale fra impresa e consumatore), giustificando l'intervento pubblico autoritario.
Analisi
Il comma 1 identifica il soggetto competente: l'AGCM istituita dalla L. 287/1990. Il comma 2 elenca i soggetti legittimati a ricorrere (concorrenti, consumatori e loro associazioni, ministeri, PA, pubblico). Il comma 3 autorizza l'AGCM a disporre sospensione provvisoria in caso di urgenza e a richiedere informazioni sull'operatore pubblicitario e sul committente. Il comma 4 consente all'Autorità di richiedere prove sull'esattezza dei dati di fatto della pubblicità; se le prove non sono fornite o sono insufficienti, i dati si considerano inesatti. Il comma 5 prescrive che per pubblicità via stampa, radio, TV, l'AGCM chieda parere dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il comma 6 norma il procedimento: l'AGCM decide con provvedimento motivato, vietando la pubblicità (se non ancora diffusa) o ordinandone la cessazione (se già diffusa), e può ordinarne la pubblicazione rettificativa. Il comma 7 fissa le sanzioni: 1.000-100.000 euro, con minimo 25.000 euro per pubblicità ingannevole grave.
Quando si applica
Una PMI sottoposta a concorrenza sleale da grande brand che pubblica comparazioni ingannevoli può ricorrere all'AGCM senza dovere ricorrere a tribunale (via alternativa alla azione civile ex articoli 114-133 Codice del Consumo). Un consumatore che acquista un prodotto pubblicizzato ingannevole può sottoporre denuncia all'AGCM, che avvia un'istruttoria e, se accertata l'illegalità, sanziona l'operatore. Una pubblicità radiotelevisiva con contenuto dubbio riceve sospensione provvisoria dall'AGCM in attesa di parere dell'Autorità Comunicazioni (comma 5). Se l'operatore pubblicitario non esibisce prove di affermazioni fattuali (es. «90% dei dermatologi raccomandano»), quei dati si reputano inesatti (comma 4).
Connessioni
L'articolo 26 rimanda implicitamente all'articolo 14 della L. 287/1990 (poteri dell'AGCM, accesso a prove, audizione). È connesso con gli artt. 114-133 Codice del Consumo (azioni civili fra privati per ingannevole). Rimanda all'articolo 38 della L. 689/1981 (procedure sanzionatorie amministrative). Per materia radiotelevisiva, rimanda al TUSMAR (D.Lgs. 177/2005). La jurisprudenza ha consolidato che l'AGCM non sostituisce il giudice civile, ma esercita potestà amministrativa autonoma con effetti vincolanti sul mercato.
Domande frequenti
Se contesto una pubblicità all'AGCM, quanto tempo impiega la procedura prima della decisione?
Non c'è termine massimo fisso. In genere, l'AGCM completa l'istruttoria entro 60-180 giorni dal ricorso (dipende da complessità, numero di prove richieste, esigenze di audizione). Se sussiste urgenza, la sospensione provvisoria può arrivare in giorni.
Posso ricorrere all'AGCM anche se la pubblicità non è più in circolazione?
Sì, ma l'AGCM valuta se sussista ancora interesse (se gli effetti continuano, ad esempio tramite siti archivio, o se l'operatore prosegue con varianti della stessa strategia). Se la pubblicità è completamente ritirata e non più diffusa, l'interesse al rimedio si attenua, ma l'AGCM può comunque pronunciarsi per chiarezza.
Se un operatore non rispetta il provvedimento dell'AGCM (continua a pubblicizzare nonostante il divieto), cosa succede?
L'AGCM può disporre sanzione aggiuntiva per inottemperanza (fino a tre volte la sanzione originale, secondo le linee guida). Inoltre, il pubblico ministero può promuovere azione penale per inosservanza di ordine dell'autorità (artt. 337 ss. CP).
Chi paga i costi di una procedura AGCM se contesto una pubblicità come privato cittadino?
La procedura AGCM è gratuita per il ricorrente. Non ci sono costi procedurali. Se vinci la causa, l'AGCM non ti attribuisce risarcimento diretto dal convenuto (materia riservata al giudice civile), ma il provvedimento di inibizione della pubblicità tutela l'interesse collettivo.
L'AGCM ha sempre l'ultima parola, o posso impugnare il suo provvedimento?
L'AGCM non ha l'ultima parola legale. Il suo provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) entro 60 giorni, contestandone illegittimità procedurale o sostanziale. La sentenza TAR è poi soggetta a ricorso in Appello Amministrativo.
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